Prestazioni di lavoro straordinario. 1. L’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario debbono avere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro. Possono però essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare e ordinato svolgimento delle attività istituzionali; 2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario; 3. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2; 4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché delle eventuali carenze di personale rispetto all’organico fissato dall’Amministrazione centrale; 5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario: a. garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; b. conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria; c. consenso di massima, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario. 6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura; 7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti; 8. Al personale di Polizia Penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale non è erogato a carico dell’Amministrazione penitenziaria; 9. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall’Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero d’ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza trimestrale; 10. Al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario, salvo inderogabili esigenze di servizio; 11. Il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 12. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento.
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Samples: Accordo Quadro D’amministrazione Per Il Personale Appartenente Al Corpo Di Polizia Penitenziaria
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. L’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario debbono avere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro. Possono però essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare e ordinato svolgimento delle attività istituzionali;. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro.
2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai d.P.R.164/2002, ripartisce fra i rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, assegnato dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario;.
3. In ambito periferico territoriale, ciascun Provveditorato regionale e regionale, ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà e ciascun Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna effettua la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2;.
4. La definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del è demandata al confronto con le Organizzazioni Sindacali da tenersi annualmente a livello di sicurezza degli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché delle eventuali carenze di personale rispetto all’organico fissato dall’Amministrazione centrale;.
5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del il ricorso al lavoro straordinario:
a. a) garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;
b. b) conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziariapolizia penitenziaria;
c. c) consenso di massimadel dipendente, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura;.
7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti;.
8. Al personale di Polizia Penitenziariapenitenziaria, che presti presta servizio in uffici estranei al Ministero della Giustiziaall’Amministrazione Penitenziaria, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale non è erogato a carico dell’Amministrazione penitenziaria;.
9. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospettoprospetto nominativo, sottoscritto dall’Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per siano state disposte prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero d’ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso integralmente alle Organizzazioni Sindacali Regionali con cadenza trimestrale;mensile.
10. Al personale del Corpo di Polizia Penitenziariapolizia penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera dai competenti Organismi parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738delle norme vigenti, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario, salvo inderogabili esigenze di servizio;.
11. Il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;.
12. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamentopagamento in busta paga.
13. E’ facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo o di recupero ore, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
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Prestazioni di lavoro straordinario. 1. L’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario debbono avere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro. Possono però essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare e ordinato svolgimento delle attività istituzionali;. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro.
2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario;.
3. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2;.
4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché e delle eventuali carenze di personale rispetto all’organico fissato dall’Amministrazione centrale;Centrale.
5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario:
a. a) garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;
b. b) conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziariapolizia penitenziaria;
c. consenso di massimac) consenso, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura;.
7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti;.
8. Al personale di Polizia Penitenziariapenitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale non è erogato a carico dell’Amministrazione penitenziaria;.
9. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall’Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero d’ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali Regionali con cadenza trimestrale;mensile.
10. Al personale del Corpo di Polizia Penitenziariapolizia penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario, salvo inderogabili esigenze di servizio;.
11. Il personale di Polizia Penitenziaria penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;.
12. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamentopagamento in busta paga.
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Prestazioni di lavoro straordinario. 1. L’espletamento Fatte salve le previsioni indicate dall’art. 10 dell’A.Q.N., il lavoro straordinario deve essere contenuto rigorosamente entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni in materia e, tassativamente, nei limiti del budget assegnato.
2. A seguito dell’assegnazione del monte ore annuale dovrà tenersi la contrattazione decentrata finalizzata alla definizione delle modalità di ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario debbono avere carattere residuale nell’organizzazione del lavoronel rispetto dei criteri indicati dall’art. Possono però essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni 10 comma 5 A.Q.N. come di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare e ordinato svolgimento delle attività istituzionali;
2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario;seguito riportato:
3. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2;
4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché delle eventuali carenze di personale rispetto all’organico fissato dall’Amministrazione centrale;
5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario:
a. garanzia dell’ordinedell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; a tal fine si farà riferimento ai livelli minimi e massimi di sicurezza individuati per ciascun istituto;
b. 4. conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziariapolizia penitenziaria;
c. consenso di massima5. consenso, preventivamente espresso espresso, per iscritto, del dal dipendente all’effettuazione delle prestazioni all'effettuazione di lavoro straordinario.
6. Solo Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 dell'A.Q.N., possono essere disposte, con provvedimento motivato del Comandante del Reparto e ratificato dall’Autorità Dirigente, prestazioni di lavoro straordinario anche senza il consenso del dipendente in presenza caso di particolari ed inderogabili esigenze del servizio di servizio, attinenti in via preminente alla sicurezza, le .
7. In considerazione delle previsioni normative e contrattuali non è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza per esigenze di servizio procrastinabili di cui alla nota GDAP 0236788 del 21 giugno 2012; a tal fine saranno adottati idonei assetti organizzativi e buone prassi. Sarà altresì assicurato il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura;
7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti;
8secondo criteri che garantiscano un’equa distribuzione tra il personale che ha dato preventivamente formale disponibilità. Al personale L’Autorità Dirigente assicura la predisposizione di Polizia Penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per un prospetto mensile riepilogativo delle prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale non è erogato a carico dell’Amministrazione penitenziaria;
9. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall’Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo espletato dal Personale di polizia penitenziaria Polizia Penitenziaria presente nella struttura, distinto struttura in ed aggregata per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero d’ore delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve dovrà rimanere affisso affisso, in luogo tale da garantire la riservatezza, per un periodo non inferiore a quindici giorni e sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza trimestrale;mensile.
108. Al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dichiarato P.P.,dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera CMO parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738DPR 25.10.1981 n. 738, non debbono devono essere richieste prestazioni per di lavoro straordinario, salvo inderogabili esigenze di servizio;
11. Il personale Personale di Polizia Penitenziaria P.P. che abbia superato il cinquantesimo 50esimo anno di età d’età o che abbia svolto oltre trenta 30 anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) , è esentato a domanda, domanda dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge L. 5 febbraio 1992, n. 104;
12. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento9.
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Samples: Decentralized Agreement for Penitentiary Police Personnel
Prestazioni di lavoro straordinario. 1. L’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario debbono avere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro. Possono però essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare e ordinato svolgimento delle attività istituzionali;attività. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell'organizzazione del lavoro.
2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario;.
3. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2;.
4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché e delle eventuali carenze di personale rispetto all’organico all'organico fissato dall’Amministrazione centrale;dall'Amministrazione Centrale.
5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario:
a. garanzia dell’ordine: a)garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;
b. conseguimento ; b)conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria;
c. consenso di massimapolizia penitenziaria; c)consenso, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all’effettuazione all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura;.
7. Al personale impiegato, presso gli istituti del lavoro. UIL PA Penitenziari
2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario.
3. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, del numero dei detenuti presenti, e delle effettive carenze di personale, tenuta conto la differenza tra il numero previsto dal
5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario: a)garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; b)conseguimento delle finalità che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria; c)consenso, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio. le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.
7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti;
8. Al UIL PA Penitenziari 0.Xx personale di Polizia Penitenziariapenitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo l'orario d'obbligo settimanale non è erogato a carico dell’Amministrazione dell'Amministrazione penitenziaria;
9. Deve 9.Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto dell'istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall’Autorità dall'Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione l'indicazione del numero d’ore d'ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali Regionali con cadenza trimestrale;
10mensile. Al 00.Xx personale del Corpo di Polizia Penitenziariapolizia penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera dai competenti Organismi parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738delle norme vigenti, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario. 00.Xx personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) e esentato a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili esigenze e comprovate non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti. 0.Xx personale di Polizia penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l'orario d'obbligo settimanale non è erogato a carico dell'Amministrazione penitenziaria. 9.Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell'istituto o servizio;
11, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall'Autorità dirigente, riguardante la totalità del Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero d'ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Il Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e deve essere trasmesso alle Organizzazioni Sindacali Regionali con cadenza mensile. 00.Xx personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dai competenti Organismi parzialmente non idoneo al servizio ai sensi delle norme vigenti, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario. 00.Xx personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
12. Le UIL PA Penitenziari 12.Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione dell'assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamentopagamento in busta paga.
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Samples: Accordo Nazionale Quadro