Common use of PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE Clause in Contracts

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE. 1. In ciascuna amministrazione le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi elencati all'articolo 1 sono individuate, unitamente ai contingenti di personale correlativamente necessari, con le procedure stabilite ai commi successivi. 2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prima dell'inizio della trattativa decentrata, con provvedimento del Direttore generale o figura equipollente o del dirigente appositamente dallo stesso delegato, previo esame con i soggetti sindacali individuati ai fini della contrattazione decentrata nel contratto di comparto, ciascuna amministrazione individua le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, nonchè le qualifiche e le professionalità necessarie per formare i contingenti di personale occorrenti e stabilisce criteri per la determinazione dei contingenti medesimi. Il provvedimento ha validità per la durata degli accordi di cui al comma. 3. La quantificazione dei contingenti di cui ai commi 1 e 2 è definita mediante appositi accordi decentrati a livello locale da stipularsi entro quindici giorni dal provvedimento di cui al comma 2, e comunque, prima dell'inizio della trattativa decentrata. Gli accordi stipulati hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme contenute nei precedenti accordi. 4. In conformità agli accordi decentrati di cui al comma 3, i dirigenti responsabili delle strutture territoriali e di quelle centrali provvedono, in occasione di ogni sciopero, all'individuazione nominativa del personale necessario per la formazione dei contingenti definiti a norma dei commi che precedono, rispettando per quanto possibile criteri di rotazione. I relativi nominativi sono comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle organizzazioni sindacali entro il quinto giorno precedente l'inizio dello sciopero. Il personale così individuato, che non partecipa allo sciopero, ha tuttavia il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di esercitare ugualmente il diritto di sciopero e di ottenere, ove sia possibile, la sostituzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE. 1. In ciascuna amministrazione Ai fini dell’ art. 1, sono individuati, per le prestazioni indispensabili diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità dei delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi elencati all'articolo 1 sono individuateminimi, unitamente mediante contratti decentrati stipulati per ciascuna amministrazione, ai contingenti di personale correlativamente necessarisensi dell’art. 45 commi 1, con le procedure stabilite ai commi successivi4 e 8 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Entro 30 I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi - sentite le associazioni degli utenti - entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell’inizio di lavoro e prima dell'inizio della ogni altra trattativa decentrata, con provvedimento del Direttore generale o figura equipollente o del dirigente appositamente dallo stesso delegatoindividuano: a. le professionalità e le qualifiche di personale, previo esame con i soggetti sindacali individuati ai fini della contrattazione decentrata nel contratto di comparto, ciascuna amministrazione individua le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1al presente contratto, nonchè le qualifiche e le professionalità necessarie per formare che formano i contingenti; b. i contingenti di personale occorrenti personale, suddivisi per qualifiche e stabilisce professionalità, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie; c. i criteri e le modalità da seguire per la determinazione l’articolazione dei contingenti medesimi. Il provvedimento ha validità per la durata degli accordi di cui al commacontingenti. 3. La quantificazione dei contingenti In conformità ai contratti di cui ai commi 1 e 2 è definita mediante appositi accordi decentrati a livello locale da stipularsi entro quindici giorni dal provvedimento di cui al comma 2, e comunque, prima dell'inizio della trattativa decentrata. Gli accordi stipulati hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme contenute nei precedenti accordi. 4. In conformità agli accordi decentrati amministrazioni individuano di cui al comma 3, i dirigenti responsabili delle strutture territoriali e norma con criteri di quelle centrali provvedono, rotazione in occasione di ogni scioperociascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all’ art. 1, all'individuazione nominativa del personale necessario i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la formazione dei contingenti definiti a norma dei commi che precedonocontinuità delle predette prestazioni, rispettando per quanto possibile criteri di rotazione. I relativi nominativi sono comunicati ai singoli lavoratori interessati e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente l'inizio la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato, che non partecipa allo sciopero, individuato ha tuttavia il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di esercitare ugualmente il diritto di aderire allo sciopero e di ottenerechiedere la conseguente sostituzione, ove nel caso sia possibile. 4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, la sostituzionele parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’ art. 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. 5. Gli accordi decentrati di cui al comma 1 hanno validità per il periodo di vigenza del CCNL e comunque fino alla stipula degli accordi successivi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE. 1. In ciascuna amministrazione le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi elencati all'articolo 1 sono individuate, unitamente ai contingenti di personale correlativamente necessari, con le procedure stabilite ai commi successivi. 2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prima dell'inizio della trattativa decentrata, con provvedimento del Direttore generale o figura equipollente o del dirigente appositamente dallo stesso delegato, previo esame con i soggetti sindacali individuati ai fini della contrattazione decentrata nel contratto di comparto, ciascuna amministrazione individua le prestazioni indispensabili per garantire la continuità Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1all’ art. 1 dovrà essere assicurata, nonchè con le qualifiche modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e le professionalità necessarie la continuità, per formare gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità; b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di 1 l’accordo è stato sottoscritto definitivamente in data 26 maggio 1999. licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato); c) vigilanza sui minori durante i contingenti servizi di personale occorrenti refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; d) vigilanza degli impianti e stabilisce delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame; f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche; h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne. 2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti medesimi. Il provvedimento ha validità per la durata degli accordi del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al comma. 3precedente comma 1. La quantificazione dei contingenti di cui ai commi 1 e 2 è definita mediante appositi accordi decentrati a livello locale da stipularsi entro quindici giorni dal provvedimento L’accordo integrativo di cui al presente comma 2, e comunque, prima dell'inizio della trattativa decentrata. Gli accordi stipulati hanno ha validità quadriennale; nelle more della loro sua definizione restano in vigore le norme contenute nei derivanti dai precedenti accordiaccordi nella stessa materia. 43. In conformità agli accordi decentrati di cui al comma 3, i dirigenti responsabili delle strutture territoriali e di quelle centrali provvedono, in occasione di ogni sciopero, all'individuazione nominativa i capi d’istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d’istituto valuteranno l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d’istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l’eventuale sostituto. L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli studi. 4. I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale necessario in questione circa i propri comporta- menti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la formazione dei contingenti definiti a norma dei commi che precedono, rispettando per quanto possibile criteri continuità delle prestazioni indispensabili di rotazionecui al precedente 1° comma. I relativi nominativi sono inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle organizzazioni sindacali entro il quinto giorno precedente l'inizio cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato, che non partecipa allo sciopero, soggetto individuato ha tuttavia il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di esercitare ugualmente il diritto aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di ottenereurgenza saranno svolte, ove sia possibilenell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in servizio. I capi d’istituto e gli organi dell’ Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sostituzionesua effettuazione.

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Samples: Accordo Nazionale Per Il Comparto Scuola

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE. 1. In ciascuna amministrazione le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi elencati all'articolo 1 sono individuate, unitamente ai contingenti di personale correlativamente necessari, con le procedure stabilite ai commi successivi. 2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prima dell'inizio della trattativa decentrata, con provvedimento del Direttore generale o figura equipollente o del dirigente appositamente dallo stesso delegato, previo esame con i soggetti sindacali individuati ai fini della contrattazione decentrata nel contratto di comparto, ciascuna amministrazione individua le prestazioni indispensabili per garantire la continuità Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1all' art.1 dovrà essere assicurata, nonchè con le qualifiche modalità di cui ai commi successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e le professionalità necessarie la continuità, per formare gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l' esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali; b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di maturità); c) vigilanza sui minori durante i contingenti servizi di personale occorrenti refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; d)vigilanza degli impianti e stabilisce delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame; f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche; h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere a), d), e), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne. 2. In sede di contrattazione decentrata a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti medesimi. Il provvedimento ha validità per la durata degli accordi del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al comma. 3precedente comma 1. La quantificazione dei Successivamente, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell' accordo a livello di Ministero, saranno individuati i contingenti per ciascuna tipologia di cui ai commi 1 e 2 è definita mediante appositi istituto scolastico presente nella Provincia. Gli accordi decentrati a livello locale da stipularsi entro quindici giorni dal provvedimento di cui al presente comma 2, e comunque, prima dell'inizio della trattativa decentrata. Gli accordi stipulati hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme contenute nei derivanti dai precedenti accordiaccordi nella stessa materia. 43. In conformità agli accordi decentrati di cui al comma 3, i dirigenti responsabili delle strutture territoriali e di quelle centrali provvedonoI Capi d'Istituto, in occasione di ogni sciopero, all'individuazione nominativa inviteranno con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. In base a tale comunicazione i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Essi sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante. 4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale necessario in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la formazione dei contingenti definiti a norma dei commi che precedono, rispettando per quanto possibile criteri continuità delle prestazioni indispensabili di rotazionecui al precedente 1° comma. I relativi nominativi sono inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle organizzazioni sindacali entro il quinto giorno precedente l'inizio cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato, che non partecipa allo sciopero, soggetto individuato ha tuttavia il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di esercitare ugualmente il diritto aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di ottenereurgenza saranno svolte, ove sia possibilenell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano in servizio. I capi d'istituto e gli organi dell' Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sostituzionesua effettuazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro