Prestazioni oggetto della convenzione Clausole campione

Prestazioni oggetto della convenzione. L’azienda ospedaliera è disponibile ad effettuare gli esami di citogenetica molecolare e genetica molecolare richiesti dall’azienda cliente e occorrenti alla medesima per un volume presunto di 450 prestazioni/anno .
Prestazioni oggetto della convenzione. L’Associazione stipulante si impegna, nei confronti della ATS Sardegna, a svolgere la propria attività nell’ambito della ASSL di Lanusei dichiarando che si impegna a garantire le seguenti prestazioni, meglio specificate nell’allegato Progetto che costituisce parte integrante e sostanziale alla convenzione:
Prestazioni oggetto della convenzione. La Clinica Tommasini S.p.A. si impegna ad effettuare, per conto della ASSL di Xxxxxxx, tutti i prelievi per gli utenti che, in possesso di idonea impegnativa del SSN, si rechino presso la Clinica stessa per l’effettuazione di esami di laboratorio. Si impegna, inoltre, a mettere a disposizione gli spazi e il personale necessari per l’attività di prelievo (per il quale vige autorizzazione e accreditamento istituzionale). L’ATS, per il tramite dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, si impegna all’esecuzione delle analisi di laboratorio dei campioni biologici trasmessi dalla Clinica Tommasini S.p.A, sia in regime di routine che di urgenza, per i pazienti ivi ricoverati e per pazienti esterni ambulatoriali accettati presso la Clinica stessa.
Prestazioni oggetto della convenzione. L’ASST del Garda si avvale delle prestazioni di medici Specialisti in Medicina del Lavoro del Servizio PSAL, dipendenti dell’A.T.S. di Brescia, per la partecipazione alle commissioni invalidi (ex art. 6 L. 68/99). L’ A.T.S. di Brescia garantisce, a titolo gratuito, la presenza alle sedute delle commissioni che riguardano il collocamento lavorativo mirato dei disabili ai sensi della L. 68/1999.

Related to Prestazioni oggetto della convenzione

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).