Common use of PREVIDENZA INTEGRATIVA Clause in Contracts

PREVIDENZA INTEGRATIVA. 4.1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. 4.2. La costituzione di uno specifico fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate ed 4.3. Gli elementi di costo, dovranno prevedere, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori: 4.3.1. 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; 4.3.2. 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro; 4.3.3. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al fondo; 4.3.4. una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a lire 30.000 4.4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 Aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondo. 4.5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

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PREVIDENZA INTEGRATIVA. 4.1. Le parti firmatarie del presente CCNL contratto convengono di istituire forme di previdenza integrativa per che verranno promosse dall’Ente bilaterale e gestite dalla Portiercassa, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d' assicurazione. La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori del settore. 4.2a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purchè con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale. La costituzione di uno specifico Il fondo chiuso, all’uopo costituito o soluzioni alternative, saranno esaminate ed 4.3. Gli elementi di costo, dovranno prevedereda costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per i lavoratori che abbiano ciascun lavoratore volontariamente aderito alla previdenza integrativaiscritto, i sui seguenti valorielementi: 4.3.1. a) 0,55% (di cui lo 0,05 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo calcolo del TFRT.F.R., a carico del lavoratore; 4.3.2. b) 0,55% (di cui lo 0,05 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo calcolo del TFRT.F.R., a carico del datore di lavoro; 4.3.3. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo c) una quota del TFR, prelevato dal TFR maturando T.F.R. a partire dal momento dell’iscrizione d’iscrizione al fondofondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28.4.1993, per i quali è prevista l’integrale destinazione del T.F.R.; 4.3.4. d) una quota una tantumquota, non utile ai fini pensionistici, da versarsi corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, pari a lire 30.000 4.4. Per i lavoratori la € 15,49, di cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 Aprile 1993 è prevista la integrale destinazione € 11,88 a carico del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondodatore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore. 4.5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

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PREVIDENZA INTEGRATIVA. 4.1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. 4.2. La costituzione di uno specifico fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate eded approfondite dalle parti firmatarie il presente contratto. 4.3. Gli elementi di costo, dovranno prevedere, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori: 4.3.1. 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; 4.3.2. 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro; 4.3.3. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al fondo; 4.3.4. una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a lire 30.00030.000 / € 15.49 di cui lire 23.000 / € 11.88 a carico del datore di lavoro e Lire 7.000 / € 3.62 a carico del lavoratore. 4.4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 Aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondo. 4.5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

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PREVIDENZA INTEGRATIVA. 4.1. Le parti firmatarie del presente CCNL contratto convengono di istituire forme di previdenza integrativa per che verranno promosse dall’Ente bilaterale e gestite dalla Portiercassa, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d’assicurazione. La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori del settore. 4.2a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale. La costituzione di uno specifico Il fondo chiuso, all’uopo costituito o soluzioni alternative, saranno esaminate ed 4.3. Gli elementi di costo, dovranno prevedereda costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per i lavoratori che abbiano ciascun lavoratore volontariamente aderito alla previdenza integrativaiscritto, i sui seguenti valorielementi: 4.3.1. a) 0,55% (di cui lo 0,05 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo calcolo del TFRt.f.r., a carico del lavoratore; 4.3.2. b) 0,55% (di cui lo 0,05 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo calcolo del TFRt.f.r., a carico del datore di lavoro; 4.3.3c) una quota del t.f.r. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando a partire dal momento dell’iscrizione d’iscrizione al fondofondo pari al 50 % , salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28.4.1993, per i quali è prevista l’integrale destinazione del t.f.r.; 4.3.4. d) una quota una tantumquota, non utile ai fini pensionistici, da versarsi corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, pari a lire 30.000 4.4. Per i lavoratori la € 15,49, di cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 Aprile 1993 è prevista la integrale destinazione € 11,88 a carico del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondodatore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore. 4.5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

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PREVIDENZA INTEGRATIVA. 4.1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono valuteranno l’op- portunità di istituire forme di previdenza integrativa per che verranno promosse dall’Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d’assicurazione. La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori del settore. 4.2a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quel- li a tempo parziale. La costituzione di uno specifico Il fondo chiuso, all’uopo costituito o soluzioni alternative, saranno esaminate ed 4.3. Gli elementi di costo, dovranno prevedereda costituire a cura delle pre- detta compagnia sarà basato, per i lavoratori che abbiano ciascun lavoratore volontariamente aderito alla previdenza integrativaiscritto, i sui seguenti valori: 4.3.1. elementi: 0,55% (di cui lo 0,05 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo calcolo del TFRt.f.r., a carico del lavoratore; 4.3.2. ; 0,55% (di cui lo 0,05 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo calcolo del TFRt.f.r., a carico del datore di lavoro; 4.3.3; una quota del t.f.r. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando a partire dal momento dell’iscrizione d’iscrizione al fondo; 4.3.4. fondo pari al 50 % , salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/2003, per i quali è prevista l’integrale destinazione del t.f.r.; una quota una tantumquota, non utile ai fini pensionistici, da versarsi corrisponde- re una sola volta all’atto dell’iscrizione, pari a lire 30.000 4.4. Per i lavoratori la euro 15,49, di cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 Aprile 1993 è prevista la integrale destinazione euro 11,88 a carico del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondodatore di lavoro ed euro 3,61 a carico del lavoratore. 4.5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

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PREVIDENZA INTEGRATIVA. 4.1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. 4.2. La costituzione di uno specifico fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate eded approfondite dalle parti firmatarie il presente contratto. 4.3. Gli elementi di costo, dovranno prevedere, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori: 4.3.1. 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; 4.3.2. 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro; 4.3.3. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al fondo; 4.3.4. una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a lire 30.000 4.4. Per i lavoratori la 30.000 / € 15.49 di cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 Aprile 1993 è prevista la integrale destinazione lire 23.000 / € 11.88 a carico del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondo. 4.5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto datore di durata superiore a tre mesi.lavoro e lire 7.000 / €

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