PREVIDENZA INTEGRATIVA. Gli interventi in tema di previdenza previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e dal presente contratto integrativo aziendale vengono attuati tramite il Fondo Pensione costituito nelle forme indicate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla legge in vigore. Premesso che in base all’art. 86 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 ed al relativo regolamento contenuto nell’allegato 13 al CCNL 18/7/2003 il trattamento di previdenza è demandato alla contrattazione aziendale e che per l’attuazione delle prestazioni previste è stato siglato un accordo in data 02/04/2003 per il versamento dei contributi al fondo pensione interaziendale denominato Previlabor con sede in Bologna, l’Azienda contribuirà, per i Dipendenti iscritti al Fondo Pensione mediante il versamento pari ad una percentuale complessiva annua del: 2006 - 2009 4,25% 5,50% • Agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo di cui sopra, vanno presi in considerazione gli elementi di cui al punto 8 del Capo I dell’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 e per gli importi della retribuzione in essere alla data del 1° Gennaio dell’anno per cui viene effettuato il versamento del contributo. • Il rendimento sulle polizze vita stipulate con i contributi di cui sopra verrà retrocesso nella misura del 95%, come attualmente in essere. Nel caso negli anni a venire non fosse possibile mantenere la suddetta aliquota, la partecipazione ai rendimenti minima sarà comunque del 90%, così come stabilito dall’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003. • Viene riconosciuta ai Dipendenti iscritti al fondo prima del 28/4/1993 ed a quelli iscritti al fondo dopo il 28/4/1993 ma con data di primo impiego anteriore al 28/4/1993, la facoltà di destinare integralmente al Fondo la quota di accantonamento annuo del Trattamento di Fine Rapporto. • Il contributo a carico del Dipendente verrà anticipato dall’Azienda nel mese di Gennaio di ciascun anno e recuperato nei confronti del Dipendente nel seguente modo: 33% nel mese di Gennaio. 33% nel mese di Marzo. 34% nel mese di Giugno. Su richiesta scritta del Dipendente la trattenuta potrà essere effettuata in un’unica soluzione nel solo mese di Gennaio. Per i lavoratori assunti a tempo determinato che non abbiano aderito al Fondo Pensione e che abbiano superato il periodo di prova, l’Azienda provvederà ad erogare una somma sotto forma di Una tantum al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale somma sarà derivante dall’applicazione delle aliquote previste nella tabella di cui sopra e riferite al periodo della prestazione lavorativa da applicarsi alla retribuzione annua lorda maturata. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di adesione al Fondo Pensione, l’Azienda verserà al Fondo Pensione il contributo maturato nel periodo relativo al contratto a termine. Gli oneri relativi all’adesione al Fondo Previlabor sono a carico dell'Azienda. In caso di pensionamento del Dipendente l’Azienda, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista del pensionamento stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, al fine di consentire una maggiore rendita pensionistica integrativa. L’Azienda inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal pensionamento, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista della cessazione del rapporto di lavoro stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, al fine di consentire una futura maggiore rendita pensionistica integrativa. Le parti concordano che le condizioni di maggior favore disciplinate nel presente articolo dovranno comunque essere coordinate con le nuove norme di legge dettate in materia di TFR in relazione ai fondi pensione. Per ulteriori informazioni circa modalità di adesione, rendimento minimo garantito, Statuto e Regolamento del Fondo Pensione Previlabor l’Azienda mette a disposizione dei Dipendenti l’accesso internet al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
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Samples: Employment & Human Resources
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Gli interventi in tema Premesso che: - l’articolo 60 del CCNL Federcasa 9.7.1998 ha a suo tempo previsto la istituzione di un sistema di previdenza previsti complementare sulla base dell’Accordo Federambiente sulla stessa materia; - dal Contratto Collettivo predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo Nazionale di Lavoro vigente e dal presente contratto integrativo aziendale vengono attuati tramite il Fondo Pensione costituito nelle forme indicate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla legge in vigoreprevidenza complementare denominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante- Cerasi rep. Premesso che in base all’art. 86 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 ed al relativo regolamento contenuto nell’allegato 13 al CCNL 18/7/2003 il trattamento di previdenza n. 8194); - tale fondo è demandato alla contrattazione aziendale regolato da apposito Statuto e che per l’attuazione delle prestazioni previste tale Statuto, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato siglato un accordo approvato dalla Commissione di vigilanza ex articolo 4, comma 6, D.Lgs. 124/1993 con delibera del 4.11.1998; - il predetto Statuto, all’articolo 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini; - il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale “settore affine” quello dell’edilizia residenziale pubblica; - il comma 4 dello stesso articolo 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo; - tale apposito Accordo è stato stipulato fra le Parti firmatarie del CCNL Federcasa 9.7.1998 in data 02/04/2003 per il versamento dei contributi 25.5.1999 e notificato al fondo pensione interaziendale denominato Previlabor con sede Fondo Previambiente, a cura di Federcasa, ai sensi del comma 4, articolo 3, del relativo Statuto. Si conferma la seguente disciplina:
1. La contribuzione al Fondo è calcolata in Bologna, l’Azienda contribuiràpercentuale, per i Dipendenti iscritti 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
a) retribuzione base in vigore al Fondo Pensione mediante il versamento pari ad una percentuale complessiva annua del: 2006 - 2009 4,25% 5,50% • Agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo di cui sopra, vanno presi in considerazione gli elementi di cui al punto 8 del Capo I dell’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 e per gli importi della retribuzione in essere alla data del 1° Gennaio dell’anno per cui viene effettuato il versamento gennaio 2008;
b) un aumento periodico di anzianità.
2. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:
a) a carico dell’Azienda 1%;
b) a carico del contributolavoratore 1%.
3. • Il rendimento sulle polizze vita stipulate con i contributi di cui sopra verrà retrocesso nella misura del 95%, come attualmente in essere. Nel caso negli anni a venire non fosse possibile mantenere la suddetta aliquota, la partecipazione ai rendimenti minima sarà comunque del 90%, così come stabilito dall’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003. • Viene riconosciuta ai Dipendenti iscritti al fondo prima del 28/4/1993 ed a quelli iscritti al fondo dopo il 28/4/1993 ma con data di primo impiego anteriore al 28/4/1993, la facoltà di destinare integralmente al Fondo la quota di accantonamento annuo del Trattamento di Fine Rapporto. • Il contributo a carico dell’Azienda è aumentato fino al 2% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura
4. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente.
5. L’impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l’entità delle trattenute effettuate a suo carico.
6. E’, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del Dipendente verrà anticipato dall’Azienda nel mese TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell’accantonamento di Gennaio di ciascun anno e recuperato nei confronti del Dipendente nel seguente modo: 33% nel mese di Gennaio. 33% nel mese di Marzo. 34% nel mese di Giugno. Su richiesta scritta del Dipendente la trattenuta potrà essere effettuata in un’unica soluzione nel solo mese di Gennaiolegge.
7. Per i lavoratori assunti a tempo determinato che non abbiano aderito di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo Pensione l’integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dal successivo comma 9.
8. Per “lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.
9. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti effettuati a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell’impresa e che abbiano superato il periodo di prova, l’Azienda provvederà ad erogare una somma sotto forma di Una tantum le quote TFR.
10. La contribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale somma sarà derivante dall’applicazione delle aliquote previste nella tabella Fondo di cui sopra al presente articolo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2000 ovvero dalla autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.
11. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che ne costituisce parte integrante e riferite al periodo della prestazione lavorativa da applicarsi alla retribuzione annua lorda maturatasostanziale.
12. Nel caso di trasformazione Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di adesione al Fondo Pensione, l’Azienda verserà al Fondo Pensione il contributo maturato nel periodo relativo al contratto a termine. Gli oneri relativi all’adesione al Fondo Previlabor sono a carico dell'Azienda. In caso di pensionamento del Dipendente l’Azienda, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista del pensionamento stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensionecaso, al fine di consentire una maggiore rendita pensionistica integrativa. L’Azienda inoltre, in caso rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a Federcasa e le forme di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal pensionamento, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista della cessazione del rapporto di lavoro stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, al fine di consentire una futura maggiore rendita pensionistica integrativa. Le parti concordano che le condizioni di maggior favore disciplinate nel presente articolo dovranno comunque essere coordinate con le nuove norme di legge dettate in materia di TFR in relazione ai fondi pensione. Per ulteriori informazioni circa modalità di adesione, rendimento minimo garantito, Statuto e Regolamento del Fondo Pensione Previlabor l’Azienda mette a disposizione dei Dipendenti l’accesso internet al sito xxx.xxxxxxxxxx.xxpartecipazione previste dallo Statuto.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA. Gli interventi in tema Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti è istituita una forma di previdenza complementare rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, riferita alla scelta della destinazione del T.F.R maturando; in applicazione di quanto previsto all'art.8, comma 2, del D. Lgs. 252/05, in materia di modalità e misura minima della contribuzione, tutti i dipendenti che hanno superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto di apprendistato e altre forme di contratti a causa misti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale dalla legislazione, avranno diritto al riconoscimento di Lavoro vigente e dal presente contratto integrativo aziendale vengono attuati tramite il Fondo Pensione costituito nelle forme indicate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla legge in vigore. Premesso che in base all’art. 86 una contribuzione è così articolata:
a) un contributo minimo pari a 1% a carico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 ed al relativo regolamento contenuto nell’allegato 13 al CCNL 18/7/2003 il trattamento di previdenza è demandato alla contrattazione aziendale e che per l’attuazione delle prestazioni previste è stato siglato un accordo in data 02/04/2003 per il versamento dei contributi al fondo pensione interaziendale denominato Previlabor con sede in Bolognalavoratore, l’Azienda contribuirà, per i Dipendenti iscritti al Fondo Pensione mediante il versamento pari ad una percentuale complessiva annua del: 2006 - 2009 4,25% 5,50% • Agli effetti della determinazione della calcolato sull'intera retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo di cui sopra, vanno presi in considerazione gli elementi di cui al punto 8 utile ai fini del Capo I dell’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 e per gli importi della retribuzione in essere alla data calcolo del 1° Gennaio dell’anno per cui viene effettuato il versamento del contributo. • Il rendimento sulle polizze vita stipulate con i contributi di cui sopra verrà retrocesso nella misura del 95%, come attualmente in essere. Nel caso negli anni a venire non fosse possibile mantenere la suddetta aliquota, la partecipazione ai rendimenti minima sarà comunque del 90%, così come stabilito dall’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003. • Viene riconosciuta ai Dipendenti iscritti al fondo prima del 28/4/1993 ed a quelli iscritti al fondo dopo il 28/4/1993 ma con data di primo impiego anteriore al 28/4/1993, la facoltà di destinare integralmente al Fondo la quota di accantonamento annuo del Trattamento di Fine Rapporto. • Il TFR.,
b) un contributo a carico del Dipendente verrà anticipato dall’Azienda datore di lavoro, calcolato sull'intera retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR, pari a:
i. a decorrere dal 1 gennaio 2007 pari a 1,50%
ii. a decorrere dal 1 gennaio 2008 pari al 2%
c) Un contributo prelevato dal TFR pari all'intero TFR maturando nell'anno. I lavoratori di prima assunzione antecedente al 29 aprile 1993 ed i vecchi iscritti possono optare anche per un versamento parziale del TFR maturando, e comunque non inferiore all'1,24% della retribuzione presa a base del calcolo del TFR. Soggetto attuatore della forma di previdenza complementare prevista nel mese di Gennaio di ciascun anno e recuperato nei confronti del Dipendente nel seguente modo: 33% nel mese di Gennaio. 33% nel mese di Marzo. 34% nel mese di Giugno. Su richiesta scritta del Dipendente la trattenuta potrà essere effettuata in un’unica soluzione nel solo mese di Gennaio. Per i lavoratori assunti a tempo determinato che non abbiano aderito al presente articolo è Cooperlavoro, Fondo Pensione e che abbiano superato il Complementare iscritto al numero 96 dell'Albo dei Fondi Pensione. Al superamento del periodo di prova, l’Azienda provvederà ad erogare una somma sotto forma di Una tantum al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale somma sarà derivante dall’applicazione delle aliquote previste nella tabella di cui sopra e riferite al periodo della prestazione lavorativa da applicarsi alla retribuzione annua lorda maturata. Nel caso di trasformazione del rapporto il datore di lavoro mette a tempo indeterminato disposizione del dipendente la Nota Informativa e di adesione al Fondo Pensione, l’Azienda verserà al lo Statuto del Fondo Pensione e consegna allo stesso la domanda di adesione. E' consentita al lavoratore la facoltà di chiedere il contributo maturato nel periodo relativo al contratto a termine. Gli oneri relativi all’adesione al Fondo Previlabor sono a carico dell'Azienda. In caso di pensionamento del Dipendente l’Azienda, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista del pensionamento stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, al fine di consentire una maggiore rendita pensionistica integrativa. L’Azienda inoltre, in caso riscatto dell'intera posizione individuale nei casi di cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per cause diverse dal pensionamento, su richiesta scritta da fare pervenire il diritto alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista della cessazione del rapporto di lavoro stesso, predisporrà pensione complementare. Il lavoratore che chieda il trasferimento di tutto o parte volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica, ha diritto al versamento del solo TFR maturato maturando alla forma pensionistica da lui prescelta. Negli incontri annuali previsti dall'articolo 3) del presente contratto, le parti esamineranno l'andamento delle iscrizioni al Fondo Pensione, al fine Pensione nonché i risultati ottenuti dal Fondo in termini di consentire una futura maggiore rendita pensionistica integrativa. Le parti concordano che le condizioni performance di maggior favore disciplinate nel presente articolo dovranno comunque essere coordinate con le nuove norme di legge dettate in materia di TFR in relazione ai fondi pensione. Per ulteriori informazioni circa modalità di adesione, rendimento minimo garantito, Statuto e Regolamento del Fondo Pensione Previlabor l’Azienda mette a disposizione dei Dipendenti l’accesso internet al sito xxx.xxxxxxxxxx.xxservizi erogati agli iscritti.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA. Gli interventi in tema 1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di previdenza previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e dal applicazione del presente contratto integrativo aziendale vengono attuati tramite il Fondo Pensione costituito nelle forme indicate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla legge in vigore. Premesso che in base all’art. 86 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 ed al relativo regolamento contenuto nell’allegato 13 al CCNL 18/7/2003 il è previsto un trattamento di previdenza è demandato alla contrattazione aziendale integrativa dell’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e che per l’attuazione delle prestazioni previste è stato siglato un accordo in data 02/04/2003 per il versamento dei contributi al fondo pensione interaziendale denominato Previlabor con sede in Bologna, l’Azienda contribuirà, per i Dipendenti iscritti al superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo Pensione mediante il versamento pari ad una percentuale complessiva annua del: 2006 - 2009 4,25% 5,50% • Agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare Xxxxx Xxxxx.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di cui sopra, vanno presi in considerazione gli elementi di cui al punto 8 dovuto per ogni dirigente iscritto a tale Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del Capo I dell’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 e per gli importi della retribuzione in essere alla data del 1° Gennaio dell’anno per cui viene effettuato il versamento del contributo. • Il rendimento sulle polizze vita stipulate con i contributi di cui sopra verrà retrocesso nella misura del 95%, come attualmente in essere. Nel caso negli anni a venire non fosse possibile mantenere la suddetta aliquota, la partecipazione ai rendimenti minima sarà comunque del 90%, così come stabilito dall’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003. • Viene riconosciuta ai Dipendenti iscritti al fondo prima del 28/4/1993 ed a quelli iscritti al fondo dopo il 28/4/1993 ma con data di primo impiego anteriore al 28/4/1993, la facoltà di destinare integralmente al Fondo la quota di accantonamento annuo del Trattamento di Fine Rapporto. • Il contributo a carico del Dipendente verrà anticipato dall’Azienda datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6.
4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale ,a carico del datore di lavoro, è pari all’1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel mese conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all’1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all’1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005 ed all’1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006.
5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di Gennaio lavoro per i dirigenti di ciascun anno prima nomina come definiti al successivo articolo 28, a decorrere dall’anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4.
6. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.
7. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e recuperato datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Fondo “Xxxxx Xxxxx”.
8. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei confronti del Dipendente nel seguente modo: 33% nel mese di Gennaio. 33% nel mese di Marzo. 34% nel mese di Giugno. Su richiesta scritta del Dipendente commi precedenti, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la trattenuta potrà essere effettuata in un’unica soluzione nel solo mese di Gennaio. Per i lavoratori assunti a tempo determinato che non abbiano aderito al Fondo Pensione e che abbiano superato retribuzione, ivi compreso il periodo di prova, l’Azienda provvederà ad erogare una somma sotto forma preavviso sostituito da indennità.
9. Il Fondo di Una tantum al momento della cessazione del rapporto previdenza per i dirigenti di lavoroaziende commerciali e spedizioni e trasporto “Xxxxx Xxxxx” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.
10. Tale somma sarà derivante dall’applicazione delle aliquote previste nella tabella di cui sopra e riferite al periodo della prestazione lavorativa da applicarsi alla retribuzione annua lorda maturata. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di adesione al Fondo Pensione, l’Azienda verserà al Fondo Pensione il contributo maturato nel periodo relativo al contratto a termine. Gli oneri relativi all’adesione al Fondo Previlabor sono a carico dell'Azienda. In caso di pensionamento del Dipendente l’Azienda, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista del pensionamento stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, al fine di consentire una maggiore rendita pensionistica integrativa. L’Azienda inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal pensionamento, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista della cessazione del rapporto di lavoro stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, al fine di consentire una futura maggiore rendita pensionistica integrativa. Le parti concordano che le condizioni di maggior favore disciplinate nel presente articolo dovranno comunque essere coordinate con le nuove norme di legge dettate in materia di TFR in relazione ai fondi pensione. Per ulteriori informazioni circa modalità di adesione, rendimento minimo garantito, Statuto e Regolamento La gestione del Fondo Pensione Previlabor l’Azienda mette a disposizione dei Dipendenti l’accesso internet al sito xxx.xxxxxxxxxx.xxè affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA. Gli interventi in tema di previdenza previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente Impiegati e dal presente contratto integrativo aziendale vengono attuati tramite il Fondo Pensione costituito nelle forme indicate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla legge in vigore. Premesso che in base all’art. 86 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 ed al relativo regolamento contenuto nell’allegato 13 al CCNL 18/7/2003 il trattamento di previdenza è demandato alla contrattazione aziendale e che per l’attuazione delle prestazioni previste è stato siglato un accordo in data 02/04/2003 per il versamento dei contributi al fondo pensione interaziendale denominato Previlabor con sede in BolognaFunzionari, l’Azienda contribuirà, per i Dipendenti iscritti al Fondo Pensione mediante il versamento pari ad una percentuale complessiva annua del: 2006 - 2009 4,25% 5,50% • Agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo di cui sopra, vanno presi in considerazione gli elementi di cui al punto 8 del Capo I dell’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 e per gli importi della retribuzione in essere alla data del 1° Gennaio dell’anno per cui viene effettuato il versamento del contributo. • Il rendimento sulle polizze vita stipulate con i contributi di cui sopra verrà retrocesso nella misura del 95%, come attualmente in essere. Nel caso negli anni a venire non fosse possibile mantenere la suddetta aliquota, la partecipazione ai rendimenti minima sarà comunque del 90%, così come stabilito dall’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003. • Viene riconosciuta ai Dipendenti iscritti al fondo prima del 28/4/1993 ed a quelli iscritti al fondo dopo il 28/4/1993 ma con data di primo impiego anteriore al 28/4/1993, la facoltà di destinare integralmente al Fondo la quota di accantonamento annuo del Trattamento di Fine Rapporto. • Il contributo a carico del Dipendente verrà anticipato dall’Azienda nel mese di Gennaio di ciascun anno e recuperato nei confronti del Dipendente nel seguente modo: 33% nel mese di Gennaio. 33% nel mese di Marzo. 34% nel mese di Giugno. Su richiesta scritta del Dipendente la trattenuta potrà essere effettuata in un’unica soluzione nel solo mese di Gennaio. Per i lavoratori quali risultino assunti a tempo determinato che indeterminato e non abbiano aderito al Fondo Pensione e che siano soggetti od abbiano superato il periodo di prova, l’Azienda provvederà hanno la possibilità di aderire ai Fondi Pensione istituiti presso l’Impresa – rispettivamente denominati “Fondo Pensione per i Funzionari di Italiana Assicurazioni S.p.A.” e “Fondo Pensione per il Personale dell’Italiana Assicurazioni S.p.A.” – i quali sono dotati di propri Statuti ed Organi di amministrazione e di controllo. Fermo quanto disposto in materia dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi compreso il Regolamento riportato all’allegato 13 a tale C.C.N.L. nonché da accordi e regolamenti aziendali (che si riportano in allegato e che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo), l’Impresa contribuirà ad erogare una somma sotto forma alimentare l’accantonamento di Una tantum cui si tratta, mediante versamento anticipato, in favore di ciascun iscritto, al momento rispettivo Fondo, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, della cessazione del rapporto di lavoroseguente percentuale della retribuzione annuale spettante al lavoratore al 1°gennaio dell’anno stesso: • 4,75% per l’anno 2009; • 5,00% a decorrere dall’anno 2010. Tale somma sarà derivante dall’applicazione delle aliquote previste nella tabella Il contributo di cui sopra e riferite al periodo della prestazione lavorativa da applicarsi alla retribuzione annua lorda sarà riferito all’intero anno lavorativo. l’Impresa avrà diritto di recuperare la parte di contributo non maturata. Nel , ➢ in caso di trasformazione aspettativa non retribuita: in occasione dei successivi versamenti; ➢ in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in corso d’anno: mediante pari trattenuta sulle competenze di adesione chiusura del rapporto. Per retribuzione si deve intendere, agli effetti del presente articolo, la sommatoria delle seguenti voci : • stipendio tabellare • eventuale indennità di contingenza • eventuale indennità di carica. L’efficacia del presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza di norme di legge che ne consentano la piena applicabilità. Qualora intervenisse una disciplina legislativa o regolamentare ostativa al Fondo Pensioneriguardo, l’Azienda verserà al Fondo Pensione il contributo maturato nel periodo relativo al contratto a termine. Gli oneri relativi all’adesione al Fondo Previlabor sono a carico dell'Azienda. In caso di pensionamento del Dipendente l’Aziendale Parti si incontreranno, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista del pensionamento stessoentro 60 giorni dalla relativa entrata in vigore, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, per ridiscutere la materia al fine di consentire una maggiore rendita pensionistica integrativa. L’Azienda inoltreindividuare soluzioni alternative, in caso a parità comunque di cessazione del rapporto di lavoro costo complessivo per cause diverse dal pensionamento, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista della cessazione del rapporto di lavoro stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, al fine di consentire una futura maggiore rendita pensionistica integratival’Impresa. Le parti concordano Parti si danno atto che le condizioni di maggior favore disciplinate nel presente articolo dovranno comunque essere coordinate con le nuove norme di legge dettate in materia di conferimento del TFR in relazione ai fondi pensionealla previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. Per ulteriori informazioni circa modalità di adesione, rendimento minimo garantito, Statuto e Regolamento del Fondo Pensione Previlabor l’Azienda mette a disposizione dei Dipendenti l’accesso internet al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx252/05.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale