Previsioni generali. 19.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti. 19.2 L’eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni del Contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. 19.3 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contenute nel Contratto non determina l’invalidità o l’inefficacia delle altre clausole né del Contratto. Verificandosi l’ipotesi anzidetta, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l’obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del Contratto. 19.4 Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli od altre suddivisioni del Contratto, nonché la sua ripartizione in clausole, articoli, sezioni e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell’interpretazione del Contratto. 19.5 Ciascuna Parte si impegna a sostenere le proprie spese e costi relativi al Contratto, ivi incluse quelle per i rispettivi consulenti (anche legali), relativi alle trattative. Tutte le spese notarili e gli oneri di carattere fiscale e tributario inerenti alla stipula del presente Contratto ed al trasferimento dell’Unità saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.
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Samples: Preliminary Sale Agreement, Preliminary Sale Agreement
Previsioni generali. 19.1 Qualsiasi modifica al 12.1 Il Centro e Medtronic hanno strutturato il presente Contratto in conformità a tutte le leggi applicabili, ai requisiti legali e normativi, incluso, ma non limitatamente, al Codice di Pratica Commerciale Etica di MedTech Europe.
12.2 Il Centro dichiara di essere perfettamente edotto e consapevole del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottato da Medtronic in conformità alla disciplina introdotta con il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di “responsabilità amministrativa”, della cui normativa dichiara di essere altresì a conoscenza. Il Centro si impegna al pieno rispetto delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche. Medtronic avrà la facoltà di risolvere in qualsiasi momento e con effetto immediato il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, informando il Centro mediante raccomandata A.R. nel caso di violazione, da parte del Centro di uno qualsiasi degli obblighi di condotta qui previsti incluso il caso in cui il Centro o alcuno dei suoi dipendenti e/o consulenti sia coinvolto, in qualità di indagato, in una indagine di tipo penale, in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, indagini che il Centro si impegna a comunicare tempestivamente a Medtronic. Resta inteso che il Centro si impegna a far sì che i propri dipendenti e/o consulenti adempiano agli obblighi previsti nel presente articolo. Qualsiasi violazione delle previsioni contenute nel presente articolo e, pertanto, l’inosservanza dei principi e delle regole contenute di cui al d.lgs. 231/2001 costituirà inadempimento di grave importanza agli obblighi del presente Contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. e comporterà la sua immediata risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., senza necessità di ulteriore comunicazione, fatto salvo il risarcimento del danno. La parte inadempiente terrà l’altra parte manlevata ed indenne da qualsiasi pretesa, danno o conseguenza derivante a terzi da tale violazione.
12.3 Ciascuna Parte sarà valida considerata contraente indipendente a tutti gli effetti. Nessuna delle due parti sarà considerata un agente, rappresentante o dipendente dell'altra parte per qualsiasi scopo. A eccezione di quanto esplicitamente previsto nel presente Contratto, nessuna delle due parti potrà assumersi alcuna responsabilità per conto dell'altra parte, né sarà vincolata ad alcun obbligo contrattuale o di pagamento senza il previo consenso scritto di tale parte.
12.4 Il presente Contratto costituisce la piena intesa tra le parti del presente Contratto e qualsiasi partecipante, nominato o meno, alle attività contemplate dal presente Contratto, in riferimento all’oggetto dello stesso. Nessun emendamento, modifica, estensione o variazione del presente contratto sarà valido e vincolante ove non risulti da atto scritto tranne nel caso in cui sia in forma scritta e firmato da entrambe le dalle Parti. Il presente contratto può essere firmato in uno o più esemplari, che insieme costituiscono un unico contratto e ognuno dei quali può ugualmente attestare il presente contratto.
19.2 L’eventuale tolleranza 12.5 Il presente Contratto e qualsiasi contenzioso o pretesa da esso derivante o ad esso connesso è disciplinato e deve essere interpretato ai sensi della legge italiana. Ogni Parte accetta irrevocabilmente che il tribunale di Milano sarà il foro esclusivo competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti nell’esecuzione o interpretazione del presente Contratto. Se una delle Parti ai comportamenti delle altre posti in previsione o una parte del presente Contratto dovesse essere in violazione delle disposizioni del Contratto o diventare invalida, ciò non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
19.3 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contenute nel Contratto non determina l’invalidità o l’inefficacia delle altre clausole né pregiudicherà la validità della restante parte del Contratto. Verificandosi l’ipotesi anzidetta, le Lo stesso deve ritenersi valido in caso di impossibilità di una previsione. Le Parti si impegnano concorderanno una valida ed efficace previsione a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola previsione invalida o inefficace con l’obiettivo impossibile che sia il più vicina possibile al significato della previsione che viene sostituita. Lo stesso si applica a qualsiasi lacuna nella regolamentazione contrattuale. Nella misura in cui l’invalidità si riferisca ad un certo periodo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e tempo, tale periodo dovrà essere concordato come il periodo di salvaguardare la sostanza economica del Contratto.
19.4 Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli od altre suddivisioni del Contratto, nonché la sua ripartizione in clausole, articoli, sezioni e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell’interpretazione del Contratto.
19.5 Ciascuna Parte si impegna tempo più vicino a sostenere le proprie spese e costi relativi al Contratto, ivi incluse quelle per i rispettivi consulenti (anche legali), relativi alle trattativequello originariamente concordato. Tutte le spese notarili e gli oneri di carattere fiscale e tributario inerenti alla stipula Il testo ufficiale del presente Contratto ed al trasferimento dell’Unità saranno ad esclusivo carico dell’Acquirenteè in lingua inglese. Qualora le Parti firmino o eseguano una versione del presente Contratto in un'altra lingua, qualsiasi interpretazione o ricostruzione dello stesso si baserà esclusivamente sul testo in lingua inglese.
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Samples: Contratto Di Fornitura a Titolo Di Comodato d'Uso Gratuito
Previsioni generali. 19.1 Qualsiasi modifica 12.1 Il Centro e Medtronic hanno strutturato la presente Convenzione in conformità a tutte le leggi applicabili, ai requisiti legali e normativi, incluso, ma non limitatamente, al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le PartiCodice di Pratica Commerciale Etica di MedTech Europe.
19.2 L’eventuale tolleranza 12.2 Il Centro dichiara di una essere perfettamente edotto e consapevole del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottato da Medtronic in conformità alla disciplina introdotta con il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di “responsabilità amministrativa”, della cui normativa dichiara di essere altresì a conoscenza. Il Centro si impegna al pieno rispetto delle Parti ai comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni del Contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
19.3 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole previsioni contenute nel Contratto non determina l’invalidità Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche. Medtronic avrà la facoltà di risolvere in qualsiasi momento e con effetto immediato la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, informando il Centro mediante raccomandata A.R. nel caso di violazione, da parte del Centro di uno qualsiasi degli obblighi di condotta qui previsti incluso il caso in cui il Centro o l’inefficacia delle altre clausole né del Contratto. Verificandosi l’ipotesi anzidetta, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida alcuno dei suoi dipendenti e/o inefficace con l’obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del Contratto.
19.4 Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli od altre suddivisioni del Contratto, nonché la sua ripartizione in clausole, articoli, sezioni e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potrannoconsulenti sia coinvolto, in alcun modoqualità di indagato, essere utilizzati in una indagine di tipo penale, in relazione a reati rilevanti ai fini dell’interpretazione sensi del Contratto.
19.5 Ciascuna Parte Decreto Legislativo 231/2001, indagini che il Centro si impegna a sostenere comunicare tempestivamente a Medtronic. Resta inteso che il Centro si impegna a far sì che i propri dipendenti e/o consulenti adempiano agli obblighi previsti nel presente articolo. Qualsiasi violazione delle previsioni contenute nel presente articolo e, pertanto, l’inosservanza dei principi e delle regole contenute di cui al d.lgs. 231/2001 costituirà inadempimento di grave importanza agli obblighi della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. e comporterà la sua immediata risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., senza necessità di ulteriore comunicazione, fatto salvo il risarcimento del danno. La parte inadempiente terrà l’altra parte manlevata ed indenne da qualsiasi pretesa, danno o conseguenza derivante a terzi da tale violazione.
12.3 Ciascuna Parte sarà considerata contraente indipendente a tutti gli effetti. Nessuna delle due parti sarà considerata un agente, rappresentante o dipendente dell'altra parte per qualsiasi scopo. A eccezione di quanto esplicitamente previsto nella presente Convenzione, nessuna delle due parti potrà assumersi alcuna responsabilità per conto dell'altra parte, né sarà vincolata ad alcun obbligo contrattuale o di pagamento senza il previo consenso scritto di tale parte.
12.4 La presente Convenzione costituisce la piena intesa tra le proprie spese parti e costi relativi qualsiasi partecipante, nominato o meno, alle attività contemplate dalla presente Convenzione, in riferimento all’oggetto dello stesso. Nessun emendamento, modifica, estensione o variazione della presente convenzione sarà valido e vincolante tranne nel caso in cui sia in forma scritta e firmato dalle Parti. La presente convenzione può essere firmata in uno o più esemplari, che insieme costituiscono un unico contratto e ognuno dei quali può ugualmente attestare il presente contratto.
12.5 La presente Convenzione e qualsiasi contenzioso o pretesa da esso derivante o ad esso connesso è disciplinato e deve essere interpretato ai sensi della legge italiana. Ogni Parte accetta irrevocabilmente che il tribunale di Milano sarà il foro esclusivo competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti nell’esecuzione o interpretazione della presente Convenzione. Se una previsione o una parte della presente Convenzione dovesse essere o diventare invalida, ciò non pregiudicherà la validità della restante parte della Convenzione. Lo stesso deve ritenersi valido in caso di impossibilità di una previsione. Le Parti concorderanno una valida ed efficace previsione a sostituzione della previsione invalida o impossibile che sia il più vicina possibile al Contrattosignificato della previsione che viene sostituita. Lo stesso si applica a qualsiasi lacuna nella regolamentazione contrattuale. Nella misura in cui l’invalidità si riferisca ad un certo periodo di tempo, ivi incluse quelle per i rispettivi consulenti (anche legali)tale periodo dovrà essere concordato come il periodo di tempo più vicino a quello originariamente concordato. Il testo ufficiale della presente Convenzione è in lingua inglese. Qualora le Parti firmino o eseguano una versione della presente Convenzione in un'altra lingua, relativi alle trattative. Tutte le spese notarili e gli oneri di carattere fiscale e tributario inerenti alla stipula del presente Contratto ed al trasferimento dell’Unità saranno ad esclusivo carico dell’Acquirentequalsiasi interpretazione o ricostruzione dello stesso si baserà esclusivamente sul testo in lingua inglese.
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Samples: Clinical Service Agreement