Obblighi reciproci Clausole campione

Obblighi reciproci. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto di affidamento, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. E’ fatto inoltre obbligo all’Appaltatore di: a) garantire il regolare funzionamento dei servizi oggetto del presente appalto, con proprio personale ed a mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo; b) svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto con autonomia organizzativa e gestionale, armonizzando le proprie attività con il rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore; c) garantire per tutto il contratto la continuità del personale assegnato, salvo cause di forze maggiore; d) sostituire il personale non ritenuto idoneo entro 5 giorni dalla richiesta scritta e motivata del dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Portomaggiore, qualora sussista l'urgenza; e) apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari dei propri operatori, in collaborazione con il personale pubblico presente nelle sedi dei servizi in cui operano; f) applicare ed osservare, per i propri dipendenti, le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori di tale categoria e settore, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente appalto; g) qualora utilizzi personale non dipendente dovrà rispettare i criteri e le modalità, previsti dalla normativa vigente, che regolano il rapporto in essere tra i collaboratori utilizzati per svolgere il servizio oggetto del presente appalto e l’impresa; h) informare tempestivamente il Committente di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi; i) dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso minimo di 5 giorni, mediante comunicazione tramite Pec indirizzata al Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Portomaggiore; j) dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi interruzione, ...
Obblighi reciproci. Per l’attuazione delle azioni previste dal presente Accordo, ATERSIR e la Provincia di Modena individuano i propri referenti, che avranno il compito di programmare, organizzare e realizzare l’attività di cui all’Accordo stesso.
Obblighi reciproci. Mentre la Ditta resta obbligata per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione Comunale non assumerà verso di essa obbligo alcuno se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessaria e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica, ossia dopo l'aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali.
Obblighi reciproci a trasmettere periodicamente, previe intese, un flusso informatico aggiornato con tutte le figure di studenti, tirocinanti accederanno all’ASST. e specializzandi che 2) Agli studenti dei Corsi di Laurea dell’area medica/sanitaria, agli specializzandi delle Scuole di Specializzazione ad oggi attive, ai tirocinanti, nonché agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dall’Università, vengono consentiti, previo nulla osta dell’Ente, l’accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente dedicati alla didattica anche in tutte le strutture assistenziali dell’ASST, comprese quelle ambulatoriali ad esse afferenti, sotto la responsabile della struttura. responsabilità del 3) I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile verso terzi a cura dell’Università, fatta salva per i medici in formazione specialistica l’applicazione del disposto di cui all’art. 41 del Dlgs 368/99 e s.m.e i.
Obblighi reciproci. 1. Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dai pertinenti accordi dell'OMC, in particolare gli accordi SPS e TBT. Le Parti riaffermano inoltre i loro diritti e i loro obblighi stabiliti dalle norme e dai testi pertinenti adottati dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), dalla commissione del CODEX Alimentarius e dall'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE). Gli Stati non appartenenti all'OMC confermano ugualmente il loro impegno ad attuare gli obblighi contemplati dagli accordi SPS e TBT in tutti i settori che influiscono sulle relazioni commerciali tra le Parti. 2. Le Parti ribadiscono il loro impegno a migliorare la sanità pubblica nei loro rispettivi territori, in particolare potenziando le loro capacità di identificare i prodotti non conformi. 3. Nel quadro dei loro reciproci scambi le Parti vietano l'esportazione o la riesportazione di prodotti che non rispettano le prescrizioni vigenti della legislazione della Parte esportatrice. Tuttavia le esportazioni o riesportazioni dei prodotti oggetto delle misure SPS sono consentite se le autorità della Parte importatrice lo decidono espressamente. L'esportazione degli altri prodotti è consentita, a meno che la legislazione della Parte importatrice non lo vieti. 4. Tali impegni, diritti e obblighi guidano l'attività delle Parti ai sensi del presente capo.
Obblighi reciproci. 9.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per danni indiretti, consequenziali, speciali, esemplari o punitivi (inclusi i danni per perdita di dati, ricavi e/o profitti), siano essi prevedibili o imprevedibili, derivanti dal Contratto, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia basata su una violazione del Contratto, un illecito civile, una violazione delle garanzie o altro, e anche se la Parte è stata informata della possibilità di tali danni. 9.2. La limitazione di cui sopra non si applica ai danni attribuibili a (i) violazioni di Riservatezza (ii) danni attribuibili a colpa grave o dolo, (iii) responsabilità delle parti ai sensi dei Diritti di Proprietà Intellettuale, (iv) danni attribuibili all’utilizzo del servizio da parte del Cliente o al contenuto del servizio in contrasto con i termini e le condizioni di fornitori terzi. XXXXX non sarà responsabile nei confronti del Cliente, degli Utenti o di qualsiasi altra terza parte per: a) errori o ritardi che sono al di fuori dal ragionevole controllo di XXXXX, inclusi ritardi generali di internet o di linea, interruzioni di corrente o guasti su qualsiasi macchina e/o rete; o b) errori causati da sistemi o azioni del Cliente, negligenza od omissioni, che saranno di esclusiva responsabilità del Cliente e, in ogni caso, in caso di dolo o colpa del Cliente. 9.3. La responsabilità complessiva di entrambe le Parti non potrà in ogni caso essere superiore all’importo pagato dal Cliente nel periodo di 12 mesi consecutivi anteriori alla data in cui è sorto il reclamo e/o la pretesa del Terzo o dell’autorità, escluse le spese di gestione per le transazioni dei messaggi del Cliente.
Obblighi reciproci. Il somministratore e l'Agenzia regionale, si impegnano reciprocamente ad assumere i seguenti obblighi: a) il somministratore è obbligato a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute in base alla normativa di riferimento, nonché versare i contributi nella misura indicata dalla normativa e dalle indicazioni fornite all'atto delia richiesta; b) l'Agenzia regionale per il lavoro, è tenuta a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al somministratore qualsiasi elemento suscettibile di incidere sull'importo della retribuzione spettante al lavoratore, con conseguente adeguamento del corrispettivo; e) La Ditta affidataria è obbligata ad informare i lavoratori, prima della stipula del contratto, sul contenuto normativo del D.lgs. n. 276/2003, del D.lgs. n.81/2008, del d.lgs. n.196/2003 e DPR 62/2013 (Codice comportamento dei dipendenti Pubblici), nonché del CCNL per i lavoratori temporanei. La Ditta affidataria sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi nei confronti di terzi in esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro prestato a favore dell’Amministrazione di cui al presente contratto. f) L’Agenzia regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati alle persone e/o alle cose (beni immobili e mobili, anche registrati) e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto. L’appaltatore assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esercizio del servizio, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, all’interno o fuori dei locali delle strutture, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. L'appaltatore è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa e a tale titolo, l’appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi. A tal fine la ditta affidataria è tenuta a presentare in sede di stipula del presente contratto copia di una propria copertura assicurativa di: • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (soggetti giuridici, persone, cose ...
Obblighi reciproci. I Comuni, la Provincia di Modena e la Regione, per l’attuazione delle azioni previste dal presente protocollo d’intesa, individuano i propri referenti che avranno il compito di programmare ed organizzare l’attività di cui al presente protocollo ogni qualvolta ritenuto necessario in relazione alle fasi di lavoro che si andranno progressivamente a concludere. Si condivide sin d’ora che l’attività di sperimentazione finalizzata all’elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, San Possidonio e San Prospero avrà riguardo dei seguenti temi: • elementi strutturali riconosciuti di competenza comunale: ‒ il perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 co. 2); ‒ il centro storico (art. 32 co. 5) e gli edifici di interesse storico architettonico o culturale e testimoniale (art. 32 co. 8) e relative discipline; ‒ disciplina del territorio urbanizzato (art. 33); ‒ strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale (art. 34); • individuazione del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, in relazione alle differenziate esigenze abitative presenti nei territori comunali alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo, nonché definizione delle modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno (art. 34 co. 3); • rappresentazione delle invarianze territoriali di carattere strutturale (art. 35 co. 5): a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti tecnologiche e dei servizi di rilievo sovracomunale esistenti o previsti dai piani e programmi; b) il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico‐culturali; c) le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni; d) le caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti; e) le aree caratterizzate da situazioni di rischio industriale o naturale, comprese quelle che presentano situazioni di pericolosità sismica locale; • rappresentazione cartografica univoca degli immobili interessati e relativa disciplina urbanistica di dettaglio da osservare per le trasformazioni attuabili per intervento diretto (art. 33 co. 4 e art. 36 co. 2,4 e5); • indicazione delle porzioni di territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane (art. 35 co. 6), anche con riferimento alla modalità rappresen...
Obblighi reciproci. 5.1. Il Centro medico e Medtronic collaboreranno in buona fede per risolvere in modo soddisfacente qualsiasi richiesta, domanda e notifica come richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili. 5.2. ll Centro medico e Medtronic devono adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate. A tal fine, Medtronic attuerà misure di sicurezza come descritto nell'Appendice 2. In nessun momento Medtronic ridurrà tali misure di sicurezza.
Obblighi reciproci. Le parti si impegnano a collaborare per la costruzione di un sistema informativo delle accoglienze che si integri nel sistema informativo socio sanitario territoriale di Firenze.