Principio di leale collaborazione Clausole campione

Principio di leale collaborazione. Le Amministrazioni contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.
Principio di leale collaborazione. 1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.
Principio di leale collaborazione. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.
Principio di leale collaborazione. 1. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della Convenzione nel rispetto del principio di leale collaborazione. 2. Le parti concordano le modalità attuative delle verifiche dell’Autorità e si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi di semplificazione ed efficacia degli interventi.
Principio di leale collaborazione. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano ad un’attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione. Le parti si impegnano inoltre ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l’esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.
Principio di leale collaborazione. Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa secondo il principio di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni tali da realizzare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico, di cui ciascuna di esse è affidataria.
Principio di leale collaborazione. 2.1 I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti ed in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, questi osserveranno il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva del programma prestabilito nei documenti summenzionati nell’interesse pubblico generale, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse di cui ciascuna di esse è affidataria.
Principio di leale collaborazione. Le Amministrazioni contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria. L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l’attuazione delle azioni del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma. Gli Enti aderenti alla gestione associata si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel PLUS, si impegnano, inoltre, a superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti durante le attività di programmazione e gestione delle azioni previste nel PLUS.
Principio di leale collaborazione. Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, in attuazione di quanto previsto dai DPCM del 14.02.2001 Atto di indirizzo e Coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria e DPCM 20.11.2001 Livelli Essenziali di Assistenza.
Principio di leale collaborazione. I Comuni sottoscrittori del presente Accordo, consapevoli dell'eccezionale rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi fissati ossia, la creazione di un sistema di percorsi ciclabili nei due territori, s'impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria alla costruzione e attuazione di detti obiettivi e delle azioni assicurando l'osservanza del presente protocollo;