Procedure amministrative Clausole campione

Procedure amministrative. 1. Ai fini della conversione, i titolari di patente sono tenuti a seguire le procedure amministrative previste dalla normativa interna della Parte che procede alla conversione, compresi, dove applicabile, la presentazione di un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari del titolare per il rilascio delle categorie richieste e il pagamento di versamenti. 2. Qualora il titolare che richieda la conversione avesse condizioni mediche che influiscano sulle capacità di guida, la Parte che procede alla conversione può richiedere una verifica come definito dalla propria normativa interna.
Procedure amministrative. Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.
Procedure amministrative. Prima della mobilità: Dopo la mobilità:
Procedure amministrative. REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE IN MATERIA DI ALIMENTI E BEVANDE
Procedure amministrative. 1. Le procedure amministrative di cui al presente regolamento sono gestite dal Comune: a) per il tramite dello Sportello Unico delle Attività produttive per le attività rientranti nel campo di applicazione di cui al DPR 447/1998; b) per il tramite del competente ufficio comunale nelle ipotesi residuali rispetto al punto a); 2. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento si applica la procedura della segnalazione certificata di inizio attività ad efficacia immediata di cui all’art. 19 della legge 241/1990 ad esclusione delle procedure relative a: - riconoscimenti comunitari. 3. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata all’ufficio di cui al comma 1 utilizzando l’apposita modulistica presente nei siti istituzionali dei Comuni e degli Sportelli Unici e contiene: - la dichiarazione del possesso dei requisiti e dei presupposti di legge a firma dell’interessato; - planimetria/e in scala adeguata in relazione alla tipologia di esercizio (1:50, 1:100) redatta da tecnico abilitato - relazione descrittiva e relazione tecnica (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico incaricato e dell’interessato. 4. La segnalazione certificata di inizio attività completa e regolare abilita immediatamente allo svolgimento dell’attività indicata e viene trasmessa in copia alla competente Azienda Sanitaria per le attività istituzionali di vigilanza e controllo, anche a campione. 5. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella segnalazione certificata di inizio attività spetta ai competenti organi di vigilanza e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e: - qualora emergano irregolarità sanabili (si intendono sanabili le irregolarità alle quali l’interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative) l’organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell’attività a seconda delle circostanze; - - qualora emergano irregolarità non direttamente sanabili (si intendono non direttamente sanabili le irregolarità alle quali l’interessato può ottemperare soltanto mediante l’attivazione di ulteriori procedure amministrative) l’organo di vigilanza, salve le competenze circa l’adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune/SUAP delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Pro...
Procedure amministrative. 1. L’Amministrazione provvede entro il primo febbraio di ciascun anno ad emanare apposito avviso, per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dei permessi per motivi di studio; allo stesso verrà data massima pubblicità. 2. Qualora non venga coperta l’intera percentuale di cui all’art. 18, l’Amministrazione provvederà entro il primo dicembre successivo ad emanare un ulteriore avviso. 3. L’avviso sarà pubblicato per 15 gg. consecutivi all’Albo dell’Azienda e alla bacheca dei dipendenti ed entro tale termine dovranno essere presentate le relative domande. 4. La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale e dovrà indicare correttamente il corso di studi seguito ed il relativo anno; alla stessa dovrà essere allegata idonea documentazione relativa all’iscrizione, ed all’attestazione degli esami sostenuti.
Procedure amministrative. Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l’intervento diretto dell’Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell’inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento. In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l’adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.
Procedure amministrative. 1. La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4 innanzi ad un’apposita commissione esaminatrice. 2. La commissione esaminatrice è nominata dal: a. Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell’apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b. Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. La commissione esaminatrice ha la seguente composizione: - dirigente che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente; - ispettore o direttivo che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di componente; - ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di segretario. 4. La commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle prove, si avvale di uno o più tecnici manutentori qualificati, aventi anche le caratteristiche di “docenti” previste al punto 2. 5. Le attività di valutazione dei requisiti sono trattate alla stregua delle attività di accertamento previste per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed erogate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45.
Procedure amministrative. 25. Collaborazione all’amministrazione dei progetti di opere pubbliche 26. Preparazione di pratiche amministrative 27. Controllo dei documenti per validazione in relazione ad aspetti normativi e regolamentari
Procedure amministrative. (Proposte di collaborazione) Art. 7 (Patto di collaborazione)