Common use of Procedimento di applicazione delle penali Clause in Contracts

Procedimento di applicazione delle penali. Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati all’operatore economico in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili. L’operatore economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa. In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile Unico del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale. Le penali sono portate in deduzione del primo pagamento di fatture effettuato successivamente al verificarsi dell’evento o, in mancanza di queste ultime, sulla cauzione definitiva costituita dal soggetto aggiudicatario, con l’obbligo per questo ultimo di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, pena l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso le penali temporali decorrono dall’inizio dell’inadempimento. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’operatore economico per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all’operatore economico. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni. Qualora l’operatore economico non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto.

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Procedimento di applicazione delle penali. Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati all’operatore economico al Concessionario in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili. L’operatore economico Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 10 (cinquedieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa. In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile Unico del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale. Le L’importo delle penali sono portate in deduzione del primo pagamento di fatture effettuato successivamente al verificarsi dell’evento o, in mancanza di queste ultime, sulla è introitato mediante escussione della cauzione definitiva costituita dal soggetto aggiudicatariodefinitiva, con l’obbligo per questo ultimo il Concessionario di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Città Metropolitanarichiesta, pena l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso le penali temporali decorrono dall’inizio dell’inadempimento. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’operatore economico del concessionario per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all’operatore economico. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’operatore economico il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione di cui per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni. Qualora l’operatore economico il Concessionario non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto. Il Committente deve comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante l’avvenuta applicazione delle penali ed in particolare l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% del valore del contratto derivato così che la Stazione Appaltante ne possa tenere conto al fine di una eventuale successiva risoluzione.

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Procedimento di applicazione delle penali. Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati all’operatore economico all’appaltatore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili. L’operatore economico L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 10 (cinquedieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa. In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile Unico del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale. Le Il Committente comunica l’avvenuta applicazione delle penali sono portate alla Stazione Appaltante contestualmente alla comunicazione effettuata nei confronti dell’Appaltatore. A discrezione del Committente, il valore delle penali applicate è portato in deduzione del dell’importo corrispondente al primo pagamento di fatture utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento odell’evento, in mancanza mediante emissione di queste ultimenota di credito di pari importo, sulla oppure è introitato mediante escussione della cauzione definitiva costituita dal soggetto aggiudicatariodefinitiva, con l’obbligo per questo ultimo l’Appaltatore di reintegrarla entro 15 quindici giorni dalla richiesta della Città Metropolitanarichiesta, pena l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso le penali temporali decorrono dall’inizio dell’inadempimento. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’operatore economico per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all’operatore economico. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera esonerano in nessun caso l’operatore economico il Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione di cui per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo inadempiente. Diversamente, il perdurare dell’inadempimento può costituire causa di pagamento della penalerisoluzione del contratto. Nessuna controversia può potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni. Qualora l’operatore economico non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contrattoservizio.

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Procedimento di applicazione delle penali. Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati all’operatore economico all’appaltatore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili. L’operatore economico L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa. In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile Unico del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale. Le penali sono portate in deduzione del primo pagamento di fatture effettuato successivamente al verificarsi dell’evento o, in mancanza di queste ultime, sulla cauzione definitiva costituita dal soggetto aggiudicatario, con l’obbligo per questo ultimo di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, pena l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso le penali temporali decorrono dall’inizio dell’inadempimento. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’operatore economico dell’Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all’operatore economico. all’appaltatore La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’operatore economico l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni. Qualora l’operatore economico l’appaltatore non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto.

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Procedimento di applicazione delle penali. Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati all’operatore economico all’Appaltatore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili. L’operatore economico L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 10 (cinquedieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa. In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile Unico del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale. Le L’importo delle penali sono portate in deduzione del primo pagamento di fatture effettuato successivamente al verificarsi dell’evento o, in mancanza di queste ultime, sulla è introitato mediante escussione della cauzione definitiva costituita dal soggetto aggiudicatariodefinitiva, con l’obbligo per questo ultimo l’Appaltatore di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Città Metropolitanarichiesta, pena l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso le penali temporali decorrono dall’inizio dell’inadempimento. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’operatore economico dell’Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all’operatore economico. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’operatore economico l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione di cui per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni. Qualora l’operatore economico l’Appaltatore non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto. Il Committente deve comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante l’avvenuta applicazione delle penali ed in particolare l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% del valore del contratto derivato così che la Stazione Appaltante ne possa tenere conto al fine di una eventuale successiva risoluzione.

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Procedimento di applicazione delle penali. Gli In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali che possono dare luogo l’Amministrazione contraente procede alla relativa contestazione e, a fronte dell’accertata l’imputabilità dei fatti dell’Appaltatore, all’applicazione delle penali sono contestati all’operatore economico in forma scrittacontrattualmente previste. La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata dal Responsabile del Procedimento, unitamente alla quantificazione delle penali applicabilimediante comunicazione all’Appaltatore inviata a mezzo PEC. L’operatore economico L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzionicontrodeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 10 (cinquedieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione ricezione della contestazione stessaformale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall’Amministrazione contraente. In Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento o dall’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazionisiano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all’applicazione delle penali, a giudizio del Responsabile Unico del procedimentovalere sul primo pagamento dovuto, non possano essere accolte, sono applicate con le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporalemodalità indicate nel presente documento. Le penali sono portate in deduzione del dell’importo corrispondente al primo pagamento di fatture utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento oalla contestazione e all’applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza di queste ultimemancanza, sulla cauzione definitiva costituita dal soggetto aggiudicatariodall’appaltatore, con l’obbligo per questo ultimo quest’ultimo di reintegrarla entro 15 quindici giorni dalla richiesta della Città Metropolitanadell’Amministrazione contraente, pena l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso le L’Amministrazione contraente potrà applicare all’Appaltatore penali temporali decorrono dall’inizio dell’inadempimento. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattualidell’ammontare netto contrattuale; superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto nel caso in danno all’appaltatore. L’applicazione cui l’importo delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’operatore economico per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, o per la ripetizione applicate ecceda detto limite l’Amministrazione contraente può risolvere il contratto derivato. Si applicano le disposizioni di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all’operatore economicocui all’Accordo Quadro. La richiesta e/o il pagamento l’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’operatore economico l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione e non limita il diritto dell’Amministrazione contraente di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo procedere d'ufficio all'esecuzione di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun casotutto il servizio o di parte di esso, quando l’Appaltatore, per qualsivoglia motivo negligenza e/o fattoimprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, determinare ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni. Qualora l’operatore economico non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contrattosua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Pulizia E Igiene Ambientale