POLIZZA DI ASSICURAZIONE Clausole campione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto. La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell’appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: R.C.T. - catastrofe Euro 1.500.000,00 - per persona Euro 1.500.000,00 - per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00 R.C.O. - per sinistro Euro 1.500.000,00 - per persona lesa Euro 1.500.000,00 Tali polizze devono essere presentate alla Provincia prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovo. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei lavori per tutto il periodo contrattuale (D. lgs 163/06 Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici - ex art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994), e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. La polizza dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle Strade oggetto del presente Contratto, a copertura della responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro. La stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, nonchè incaricati della direzione lavori. L’impresa dovrà inoltre provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. Tali polizze dovranno essere presentate alla Provincia di Rieti prima dell'inizio dei lavori, unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Rieti o di eventuali terzi danneggiati anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori o alla loro omissione. In tal senso l’Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente alla corretta esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE. ART. 103 c. 7 del D.Lgs 50/2016 In caso di aggiudicazione, oltre alla garanzia fidejussoria (polizza definitiva), di cui all’Art.103 del D.l 50/2016, da costituirsi secondo lo Schema tipo 1.2 e Scheda Tecnica 1.2 di cui al DM n.123/2004, l’Impresa dovrà costituire polizza di cui all’ Art. 103 c. 7 D.Lgs 50/2016 (CAR) redatta secondo lo Schema tipo 2.3 e Scheda Tecnica 2.3 e che preveda:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L’incaricato dichiara di essere dotato di polizza assicurativa professionale n. del stipulata con la compagnia Agenzia di
POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'Impresa, ai sensi del c.7 art.103 del Co- dice, ha attivato polizza CAR n. , decorrente dal / / e rilasciata dalla Compagnia , per un importo pari all’importo contrattuale per danni alle opere in esecuzione e preesistenti e per un importo minimo garantito di € 1.000.000,00 per R.C.T.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’aggiudicatario stesso quanto dei fruitori dei servizi oggetto del progetto e/o del Committente e/o di terzi, in virtù delle apparecchiature e dei beni forniti o di lavori eseguiti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L’aggiudicatario è quindi tenuto a stipulare, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, una polizza assicurativa, a beneficio dei fruitori del servizio e del Committente e dei terzi e per l’intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al rapporto contrattuale. In particolare detta polizza tiene indenne i singoli fruitori e il Committente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno l’aggiudicatario possa arrecare, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione del rapporto contrattuale e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti dei singoli fruitori che del Committente a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
POLIZZA DI ASSICURAZIONE. Il Conduttore si obbliga a sottoscrivere, a sua cura e spese, idonea polizza assicurativa contro i danni sia totali che parziali subiti dai beni oggetto della presente locazione, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fumo, nonché per la R.C.T. della conduzione, per un massimale non inferiore ad Euro 1.032.913,80 (unmilionetrentaduemilanovecentotredicieuro/ottantacentesimi), con le seguenti avvertenze: - la Compagnia Assicuratrice, a scelta del Conduttore, dovrà essere di gradimento del Locatore; - le garanzie assicurative debbono coprire il costo di ricostruzione a nuovo dei beni locati (immobile ed impianti, per €. il valore lo indicherà il CAAP in base all’immobile oggetto di locazione ) secondo i valori indicati dal Locatore e, circa il settore di rischio, debbono tenere conto della reale attività svolta e del relativo grado di rischio; - poiché i beni immobili sono già assicurati dalla Proprietà per il solo rischio riconducibile alla stessa, incluso atti vandalici, attentati ed eventi atmosferici, le garanzie sopra richieste potranno essere limitate al cosiddetto “rischio locativo”; - il contratto assicurativo dovrà contenere la rinuncia dell’assicuratore alla facoltà di rivalsa contro la Proprietà e contro i terzi Conduttori vicini, quando assicurati con la medesima Compagnia; - la durata del contratto assicurativo dovrà essere non inferiore alla durata del presente contratto e, ove contenga la facoltà di rescindibilità annua, sarà obbligo del Conduttore presentare un nuovo contratto assicurativo con altra primaria Compagnia, parimenti gradita al Locatore, prima di esercitare di fatto la suddetta facoltà di rescissione; - circa la liquidazione dei danni indennizzabili a termini di polizza, dovrà essere previsto un vincolo a favore della Proprietà, che lasci a quest’ultima la facoltà di agire in proprio sul diritto all’indennizzo; resta inteso che il vincolo di cui sopra non potrà comunque essere esercitato sugli indennizzi riguardanti eventuali altri beni danneggiati non di proprietà del Locatore, ancorché garantiti con la medesima polizza assicurativa. - i macchinari e gli impianti tecnologici, ove esistono, locati con il presente contratto, debbono essere adeguatamente assicurati contro i danni derivanti da “guasto macchine”, quando l’evento dannoso è riconducibile alle responsabilità del Conduttore.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L’appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e consegnarne copia all’Ufficio almeno sette giorni prima dell’inizio del servizio. L’assicuratore deve obbligarsi a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale unico di € 2.000.000,00 (duemilioni di euro), di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che si siano verificati, durante l'esecuzione del contratto e nel periodo di durata dell'assicurazione. Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto del contratto l’appaltatore deve essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. ed R.C.T. con massimali in termini di legge. Il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall’appaltatore sia nei confronti dei trasportati e dei terzi che nei confronti della Provincia. L’appaltatore deve rispondere per intero dei sinistri in cui possano incorrere gli utenti durante il trasporto e della perdita o rottura di oggetti, di capi di vestiario, di quanto il trasportato abbia con sé, esonerando il Comune da qualsiasi addebito penale e civile. L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei trasportati e degli accompagnatori per i danni che a questi possano derivare nell’esecuzione del servizio, ivi compresi eventuali infortuni in cui gli stessi possano incorrere nel momento di salita e di discesa . Il mancato rispetto di tale scadenza comporta l’applicazione della penale di cui all’articolo 26.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE. Il Fornitore deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto il cui massimale, previsto per singolo sinistro, tanto nell’ipotesi di danni alle persone, quanto nell’eventualità di danni alle cose dovrà essere almeno pari a € 1.000.000,00. L'assicurazione decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale del contratto. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente capitolato e alle sedi di svolgimento del servizio. Il Fornitore è tenuto a presentare al Committente, a pena di decadenza, la polizza assicurativa almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dal presente capitolato. Il Fornitore, nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE. Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 125 del DPR 207/2010 l’operatore economico aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile a terzi. La somma da assicurare per danni di esecuzione sarà pari all’importo del contratto d’appalto. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila). La polizza, in originale, dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori.