EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO Clausole campione

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo ed incamerare la cauzione. Con la risoluzione dell’accordo, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo accordo a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordo, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati. La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro. I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore. Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara. Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione dell’Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dai Committenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione del casellario informatico. Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva lì instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. (a) Disposizioni generali. Alla Data di Risoluzione o Recesso: (i) salvo quanto previsto dall’Articolo 7.3(b), tutti i diritti del cliente derivanti dal presente Contratto si estingueranno con effetti immediati; (ii) il cliente continuerà ad essere responsabile di tutti i costi e gli oneri addebitatigli fino alla Data di Risoluzione o Recesso, nonché di quelli contratti durante il periodo post risoluzione o recesso di cui all’Articolo 7.3(b); (iii) il cliente si impegnerà a restituire immediatamente o, dietro richiesta di AWS, a distruggere tutti i Contenuti di AWS in proprio possesso; e (iv) gli Articoli 4.1, 5, 7.3, 8 (ad eccezione della licenza concessa al cliente ai sensi dell'Articolo 8.3), 9, 10, 11, 13 e 14 continueranno ad applicarsi conformemente con le loro disposizioni. (b) Post risoluzione o recesso. Salvo il caso in cui il presente Contratto sia risolto ai sensi dell'Articolo 7.2(b), per un periodo di 30 giorni dalla Data di Risoluzione o Recesso: (i) AWS non adotterà alcuna misura per rimuovere dai propri sistemi i Contenuti del cliente dopo la risoluzione o il recesso; e (ii) AWS consentirà al cliente di recuperare i propri Contenuti dai Servizi solo dopo aver corrisposto gli importi dovuti in virtù del presente Contratto. Per qualunque utilizzo dei Servizi successivo alla Data di Risoluzione o Recesso, si applicheranno le disposizioni del presente Contratto e al cliente verranno addebitati i relativi costi ai sensi dell’Articolo 5.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. Resta inteso che in caso di risoluzione/recesso restano valide le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del contratto.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall’Accordo Qua- dro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non infi- ciano la prosecuzione dei Contratti Derivati.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. Dalla data del recesso o della risoluzione il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente. In caso di risoluzione o recesso per giusta causa, il Committente beneficia dell’escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito, alla quantificazione del quale concorrono anche gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di acquisire un nuovo contratto e le condizioni economicamente più sfavorevoli che dovessero conseguire. Alla quantificazione degli ulteriori danni concorrerà, altresì, il maggior costo che il Committente sarà chiamato a sostenere, nell’ambito della stessa o di una ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal Concessionario e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza dello stesso.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. La risoluzione del contratto determina in ogni caso l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto l’Editore ha il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra Concessionaria il servizio o la parte rimanente di questo in danno alla Concessionaria, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Editore rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. A.5.1 Tutti gli importi dovuti dall’una o dall’altra Parte sino alla data di scioglimento dell’Accordo sono da corrispondere immediatamente. A.5.2 Le Parti continueranno ad adempiere ai propri obblighi relativamente a qualsiasi ordine che sia stato conferito dal Cliente prima della risoluzione o della scadenza del presente Accordo. A.5.3 Qualsiasi disposizione del presente Accordo destinata espressamente o implicitamente, ad avere, o continuare ad avere, effetto al momento della risoluzione o scadenza, o successivamente a detta risoluzione a scadenza del presente Accordo rimarrà valida a tutti gli effetti.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. Dalla data del recesso o della risoluzione il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. Resta inteso che in caso di risoluzione o di recesso, restano valide le disposizioni di cui all'art. 7 del contratto con riguardo alle Attività completate e non già ultimate alla data della risoluzione/recesso e le disposizioni in materia di proprietà intellettuale.