Procedura in tema di orari di lavoro Clausole campione

Procedura in tema di orari di lavoro. Nel corso di un apposito incontro vanno comunicate e, su richiesta, discusse con gli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. In mancanza di detti organismi, la comunicazione e l’eventuale discussione avviene in sede locale. In queste sedi potranno essere discusse anche eventuali necessità specifiche del personale. Ove l’Azienda non ritenga di accogliere le osservazioni formulate dagli organismi sindacali aziendali, su richiesta delle Organizzazioni sindacali locali, avanzata nel termine di 10 giorni, per iscritto, sarà tenuta riunione sindacale presso la Federazione locale per ricercare soluzione del problema. Se neppure in questa sede emerge, nel successivo termine di 15 giorni, soluzione comune, la decisione dell’Azienda diventa operativa. Nella medesima occasione, le parti procedono ad un esame dell’andamento della banca delle ore.
Procedura in tema di orari di lavoro. 1. L’impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestio- ne degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l’indicazione delle ragioni tec- niche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard. 2. L’impresa – su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa – avvia una procedura di confronto – finaliz- zata a ricercare soluzioni condivise – che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informa- tiva stessa, per quanto attiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard. 3. Al termine della procedura l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze delle lavoratrici/lavoratori. 4. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell’andamento della banca delle ore.
Procedura in tema di orari di lavoro. Art. 26 Promotori finanziari
Procedura in tema di orari di lavoro. Nel corso di un apposito incontro vanno comunicate e, su richiesta, discusse con gli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. In mancanza di detti organismi, la comunicazione e l’eventuale discussione avvengono con gli organismi sindacali territoriali, con l’assistenza della Federazione locale o della Capogruppo. In queste sedi potranno essere discusse anche eventuali necessità specifiche del personale. Ove l’Azienda non ritenga di accogliere le osservazioni formulate dagli organismi sindacali aziendali, su richiesta delle Organizzazioni sindacali locali o della Delegazione sindacale di Gruppo in caso di Aziende o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, avanzata nel termine di 10 giorni, per iscritto, sarà tenuta riunione sindacale rispettivamente presso la Federazione locale ovvero presso la Capogruppo per ricercare soluzione del problema. Se neppure in questa sede emerge, nel successivo termine di 20 giorni, soluzione comune, la decisione dell’Azienda diventa operativa. Nella medesima occasione, le parti procedono ad un esame dell’andamento della banca delle ore.
Procedura in tema di orari di lavoro. 1) L'impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli Organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario ‘extra standard’, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello ‘standard’.
Procedura in tema di orari di lavoro. (Art. 19) La norma non presenta novità di rilievo rispetto alla previsione contenuta nell' accordo di rinnovo (Cap. IV, punto 9), salvo l' aggiunta dell' ipotesi, tra le materie oggetto di comunicazione, ad integrazione di quelle già contemplate (articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l' orario multiperiodale), del "trattamento per i turnisti il cui orario si collochi all' interno del nastro orario extra standard".

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  • PROCEDURA DI GARA Nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno indicato nel Bando di gara, il Seggio di Gara procederà all’apertura dei plichi delle Ditte che hanno presentato offerta, nonché al riscontro della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta e, conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. La Commissione Giudicatrice, in pubblica seduta, in pari data, ovvero, in data successiva che verrà comunicata per iscritto alle Ditte partecipanti, procederà, per i concorrenti ammessi all’apertura della Busta B “Documentazione Tecnica” per la verifica della presenza dei documenti prodotti. La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione qualitativa dei prodotti offerti ed alla redazione di apposito verbale. In successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata alle Ditte, il Seggio di Xxxx, ricevuto il verbale di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, provvederà a: 1. dare lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice; 2. procedere, per le Ditte ritenute idonee ed ammesse, all’apertura della Busta C “Offerta Economica” ed a formulare la graduatoria, secondo i punteggi prezzo e qualità ottenuti. In caso di parità di punteggio complessivo (qualità + prezzo), ogni Ditta interessata potrà esprimere un’offerta al ribasso, in sede di gara, da parte di coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. In caso di delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del documento di identità del delegante. Si procederà al ribasso anche in presenza di uno solo dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio o non siano effettuati ribassi, si procederà al sorteggio, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del R.D. 25.05.1924, n. 87; 3. determinare, quindi, nei modi indicati dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016, la soglia dell’anomalia, e conseguentemente:

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni procederà: 1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa; 3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.