Procedura in tema di orari di lavoro Clausole campione

Procedura in tema di orari di lavoro. Nel corso di un apposito incontro vanno comunicate e, su richiesta, discusse con gli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. In mancanza di detti organismi, la comunicazione e l’eventuale discussione avviene in sede locale. In queste sedi potranno essere discusse anche eventuali necessità specifiche del personale. Ove l’Azienda non ritenga di accogliere le osservazioni formulate dagli organismi sindacali aziendali, su richiesta delle Organizzazioni sindacali locali, avanzata nel termine di 10 giorni, per iscritto, sarà tenuta riunione sindacale presso la Federazione locale per ricercare soluzione del problema. Se neppure in questa sede emerge, nel successivo termine di 15 giorni, soluzione comune, la decisione dell’Azienda diventa operativa. Nella medesima occasione, le parti procedono ad un esame dell’andamento della banca delle ore.
Procedura in tema di orari di lavoro. 1. L’impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l’indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
Procedura in tema di orari di lavoro. Art. 26 Promotori finanziari
Procedura in tema di orari di lavoro. Nel corso di un apposito incontro vanno comunicate e, su richiesta, discusse con gli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. In mancanza di detti organismi, la comunicazione e l’eventuale discussione avvengono con gli organismi sindacali territoriali, con l’assistenza della Federazione locale o della Capogruppo. In queste sedi potranno essere discusse anche eventuali necessità specifiche del personale. Ove l’Azienda non ritenga di accogliere le osservazioni formulate dagli organismi sindacali aziendali, su richiesta delle Organizzazioni sindacali locali o della Delegazione sindacale di Gruppo in caso di Aziende o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, avanzata nel termine di 10 giorni, per iscritto, sarà tenuta riunione sindacale rispettivamente presso la Federazione locale ovvero presso la Capogruppo per ricercare soluzione del problema. Se neppure in questa sede emerge, nel successivo termine di 20 giorni, soluzione comune, la decisione dell’Azienda diventa operativa. Nella medesima occasione, le parti procedono ad un esame dell’andamento della banca delle ore.
Procedura in tema di orari di lavoro. 1. L’Ente/Aziende, nel corso di un apposito incontro, comunicano preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche,
Procedura in tema di orari di lavoro. (Art. 19) La norma non presenta novità di rilievo rispetto alla previsione contenuta nell' accordo di rinnovo (Cap. IV, punto 9), salvo l' aggiunta dell' ipotesi, tra le materie oggetto di comunicazione, ad integrazione di quelle già contemplate (articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l' orario multiperiodale), del "trattamento per i turnisti il cui orario si collochi all' interno del nastro orario extra standard".
Procedura in tema di orari di lavoro. L azienda, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard. L azienda su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell informativa avvia una procedura di confronto finalizzata a ricercare soluzioni condivise che deve esaurirsi entro 15 giorni dall informativa stessa, per quanto attiene all utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard. Al termine della procedura l azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori/lavoratrici. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell andamento della banca delle ore.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).