Definizione di Banca delle ore

Banca delle ore. Art. 10 Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore in misura non superiore al 50%.
Banca delle ore. La Banca delle ore prevista dal C.C.N.L. sarà alimentata secondo quanto previsto: A decorrere dal 1 marzo 2014 potranno essere fatte confluire nella banca delle ore: - le prime 32 ore annue di lavoro straordinario per i full time, e per i part time in proporzione all’orario straordinario/supplementare - le maggiorazioni di straordinario tramutate in tempi - l’eventuale recupero individuale di 16 ore di flessibilità - permessi per riduzione di orario non goduti entro l’anno successivo a quello di maturazione In ogni caso l’accantonamento in banca ore non potrà superare le 120 ore pro capite (full time, part time in proporzione). Quote eccedenti verranno monetizzate con la retribuzione del mese successivo a quello del superamento. Le ore accantonate potranno essere usufruite entro il mese di dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate saranno fruite entro il 1° semestre dell’anno solare successivo. Qualora anche dentro il predetto periodo di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue devono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il 2° semestre del medesimo anno. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate e non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo con richiesta del lavoratore da presentarsi con un preavviso di almeno 7 giorni. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nel periodo estivo. Le parti convengono che per i lavoratori a cui è individualmente riconosciuto un importo premiale di forfettizzazione dello straordinario, le ore lavorate in più e comprese in tali accordi, non saranno utili ai fini dell’accantonamento in banca ore.
Banca delle ore. I permessi, anche frazionabili nel limite di 30 minuti, per recuperare le ore di straordinario (vedi paragrafo specifico) e le 23 ore di riduzione dell’orario annuo, dovranno essere fruiti entro 24 mesi dal momento dell'effettuazione dello straordinario (considerando il mese) e dal momento dell’inserimento delle 23 ore, con le seguenti modalità:  nei 6 mesi successivi, previo accordo tra lavoratore e direzione  trascorsi i 6 mesi e comunque entro i 24 mesi, previo solo preavviso alla direzione di:

Examples of Banca delle ore in a sentence

  • Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

  • E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di fruizione delle stesse.

  • E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse.

  • Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore.

  • A livello aziendale sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore e all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.


More Definitions of Banca delle ore

Banca delle ore. Le parti per affrontare adeguatamente tutte le problematiche relative al piano di rientro e al fine di assicurare la salvaguardia dei servizi erogati in azienda e la qualità delle prestazioni e, in attesa che linee guida regionali in materia esprimano specifiche direttive riguardo agli obblighi e alle modalità esecutive finalizzate alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, convengono: - per non determinare la chiusura e riduzione indiscriminata di attività e di servizi, nonché la riduzione di posti letto e l’accorpamento di reparti che potrebbero arrecare grave danno e disagio alla collettività; - per aprire da subito un confronto interno finalizzato a ipotizzare un riordino delle attività atte a garantire integrazione di servizi a tutela della qualità delle prestazioni assistenziali erogate in maniera uniforme su tutto il territorio aziendale; - in considerazione della conclamata carenza di organico dovuto al blocco del turn over disposto dalle leggi finanziarie regionali ed alle difficoltà di adeguare gli organici al fabbisogno assistenziale e per avviare concretamente la negoziazione su tale aspetto per il definitivo avvio delle procedure di reclutamento del personale nell’ambito delle direttive emanate in materia; - per definire attraverso la contrattazione integrativa aziendale una redistribuzione certa delle risorse economiche in relazione alla carenza di organico e finalizzata alla piena e corretta valorizzazione degli operatori, nell’ambito di risorse certe ed assegnate ad ogni singola unità operativa di avviare a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, a domanda del dipendente ovvero d’ufficio all’esaurimento delle quote assegnate per ogni unità operativa, l’istituto della banca delle ore costituito dall’accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario, l’utilizzo delle quali sarà oggetto di specifico accordo sulla materia, con decorrenza prevista dall’01/01/2011 e la cui definizione sarà concordata entro e non oltre_ .
Banca delle ore. Art. 149 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, il Datore può: a. intensificare l’orario ordinario con successiva rarefazione (superare l’orario normale di lavoro nel limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, accreditando le ore eccedenti in Banca delle Ore con maggiorazione del 5% della XXX); b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione; c. ridurre l’orario di lavoro (rarefazione) a fronte di successiva prevedibile intensificazione (il Datore, potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle ore, senza riconoscere alcuna maggiorazione). Il limite massimo potrà essere di 168 ore a favore del Datore o del Lavoratore ed il saldo al 31 dicembre dovrà essere riportato nell’anno successivo. In caso di cessazione, con le competenze di chiusura, sarà addebitato o accreditato il saldo della Banca delle Ore. In caso di accredito, spetterà un’ulteriore maggiorazione del 5% della XXX (maggiorazione complessiva del 10%: 5% all’atto dell’intensificazione e 5% all’atto della liquidazione). Su richiesta del Lavoratore, il saldo potrà essere monetizzato con il riconoscimento di una maggiorazione del 15% (maggiorazione complessiva del 20%: 5% all’atto dell’intensificazione e 15% all’atto della liquidazione). La comunicazione d’intensificazione dovrà avvenire con preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, 24 ore; la volontaria accettazione del minor preavviso determina il diritto alle indennità previste nella tabella 3 della presente Sintesi. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti e benefici saranno proporzionati pro-quota. Le maggiorazioni non concorrono a formare base di calcolo per il TFR e per retribuzioni differite per festività e ferie.
Banca delle ore. 1. Nella banca delle ore individuali confluiscono su richiesta del dipendente le ore di prestazione di lavoro straordinario nel limite complessivo annuo di 40 ore. Tale limite è riproporzionato nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Banca delle ore. Art. 3 Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore in misura del 50%. Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 5 e 6 normale retribuzione di cui all’art. 25 maggiorata delle percentuali sotto indicate: 20% lavoro straordinario diurno; 48% lavoro straordinario notturno esclusi i turni regolari di servizio; 48% lavoro straordinario festivo e di domenica. Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00. Il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 24:00 e le ore 6:00 del mattino. La retribuzione oraria, in tale caso, è maggiorata del 20%.
Banca delle ore è lo strumento per permettere la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell'ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Banca delle ore. Art. 10 Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore in misura pari al 50% del monte ore previsto di 250 ore annue.
Banca delle ore. (ART. 88 CCNL Agenzie Fiscali)