PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE Clausole campione

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE. In qualità di autorità designata al rilascio della licenza, la XXXX xxxx responsabile dell’emissione delle licenze per tutte le partite. La TIDD si baserà sulle informazioni provenienti dal TVD che confermano la conformità giuridica del carico in questione. Le procedure dettagliate di gestione e rilascio delle licenze saranno elaborate durante la fase pilota e si baseranno sulle procedure esistenti della TIDD per il rilascio dei permessi. Il sistema consentirà così alla TIDD di rilasciare licenze in base alle partite di derivati del legno esportati previa verifica rispetto alla definizione di legalità. I dati da sottoporre a controllo incrociato lungo la catena di trasformazione figurano nella tabella 1 e le procedure di verifica sono riportate nella tabella 2. A livello operativo, la TIDD effettuerà controlli incrociati per: la verifica della documentazione, compresi i permessi e le dichiarazioni di produzione; i sopralluoghi finalizzati ad assicurare la conformità con i dati documentati; la rintracciabilità dei tronchi e dei derivati del legno dall’origine al punto di esportazione; la verifica del versamento dei diritti e di altri importi dovuti; i controlli casuali nelle aree di sfruttamento forestale, sui carichi degli autocarri e presso gli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli saranno affiancati dall’approvazione del TVD che consentirà il rilascio della licenza FLEGT. Questo aspetto sarà ulteriormente sviluppato nella fase pilota. L’autorità che rilascia le licenze FLEGT avrà accesso ai dati sottoposti a controlli incrociati ai vari punti di controllo per poter emettere le licenze. Le licenze rilasciate dall’autorità saranno sottoposte ai controlli casuali del TVD per assicurare che siano esportati solo i lotti conformi agli obblighi di legge relativi all’origine, alla raccolta, al trasporto, alla lavorazione e al commercio, rispetto ai quali sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari/fiscali.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).