Periodo di indennizzo Clausole campione

Periodo di indennizzo. Per la Copertura “Interruzione dell’attività”: 3 mesi (con esclusione delle prime 4 ore) dalla data della scoperta di una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali. Per le Coperture “Costi e spese” e “Protezione dei dati personali”: 12 mesi dalla data della scoperta di una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali.
Periodo di indennizzo. L’Assicurazione è convenuta per un periodo massimo di Indennizzo di 90 (novanta) giorni, al netto della Franchigia prevista in Polizza.
Periodo di indennizzo. L’assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 180 giorni, al netto della franchigia riportata in scheda riepilogativa; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro.
Periodo di indennizzo. E’ il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.
Periodo di indennizzo. Per periodo di indennizzo, si intende qui il periodo che intercorre dalla data di calendario del Sinistro, e la data oltre la quale la Società non conteggerà più nessun indennizzo. Se l'arresto dell'attività si prolunga per un periodo superiore a quello Assicurato, la Società sarà responsabile per una somma calcolata in proporzione tra l'effettivo periodo di fermo, che causa il danno indiretto e quello Assicurato in Polizza, fermo restando quanto stabilito nelle condizioni dattiloscritte, relativamente alla franchigia temporale espressa in giorni di fermo dell’Attività.
Periodo di indennizzo. Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima indicata nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, al netto della Franchigia temporale riportata nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.
Periodo di indennizzo. L’Assicurazione è convenuta per l’interruzione massima convenuta nella scheda di Polizza, a partire dal momento del Sinistro. Ogni prolungamento del periodo di indennizzo determinato dall’impossibilità di parti e/o componenti in relazione alla vetustà degli impianti Assicurati, non sarà computato ai fini del calcolo del risarcimento dovuto a termini di Polizza; pertanto in nessun caso, il periodo di indennizzo, a seguito di Sinistro, potrà eccedere il tempo ragionevolmente necessario per la riparazione di un ente, di caratteristiche e prestazioni analoghe a quello Assicurato e per il quale parti e/o componenti necessarie siano reperibili sul mercato.
Periodo di indennizzo. Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima indicata nella scheda di Polizza, al netto della Franchigia temporale riportata nella scheda di Xxxxxxx.
Periodo di indennizzo. L’Assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 183 (centottantatre) giorni comprensivi della Franchigia di 72 ore come indicato nel frontespizio di Polizza. Tale periodo ha decorrenza concomitante con quella della Franchigia temporale ossia con la data di denuncia del Xxxxxxxx.
Periodo di indennizzo. Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e di- retto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 90 giorni, al netto della Franchigia temporale di 3 giorni. Franchigia fissa ed assoluta prevista in polizza: Euro 2.500,00 per ogni e qualsiasi sinistro, ad esclusione delle garanzie riportate nella tabella della SE- ZIONE D) max 10 punti Franchigia: Euro 1.500,00 per ogni altro evento punti 5 Franchigia: Euro 500,00 per ogni altro evento punti 10 Limite di risarcimento previsto per la garanzia Ricorso terzi (Art. B.1): € 300.000,00 max 12 punti Limite: Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo punti 5 Limite: Euro 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo punti 12