Procedure per la liquidazione del danno Clausole campione

Procedure per la liquidazione del danno. In caso di Xxxxx con riparazione presso un Organizzato, l'importo dovuto dalla Compagnia verrà pagato, dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato, direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni. L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all’Organizzato l’importo dello scoperto previsto, considerato anche il relativo minimo, nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta. In caso di danno pari o superiore al valore commerciale, laddove il bene oggetto di copertura assicurativa sia stato acquistato per il tramite di un finanziamento, sia esso comprensivo o meno della copertura assicurativa di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si riserva il diritto di dare informativa alla società finanziaria del sinistro occorso, tenuto conto della perdita totale del bene. Stessa informativa sarà fornita in presenza di un contratto di leasing; la liquidazione del sinistro sarà effettuata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l’impresa sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (es. perizia, etc.) direttamente all’Assicurato, salvo diversa indicazione da parte sua, vale a dire nel caso in cui si fosse in presenza di delega da questi sottoscritta a favore della società finanziaria, per il residuo valore del finanziamento. Per i contratti di leasing sottoscritti con Toyota Financial Services Italia S.p.a., l'Assicurato sin d’ora irrevocabilmente acconsente alla liquidazione del sinistro da parte della Compagnia direttamente in favore della Società di leasing.
Procedure per la liquidazione del danno. A) Danno Totale CON RIACQUISTO di altro veicolo
Procedure per la liquidazione del danno. A) In caso di danno totale, laddove il bene oggetto di copertura assicurativa sia stato acquistato per il tramite di un finanziamento, sia esso comprensivo o meno della copertura assicurativa di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si riserva il diritto di dare informativa alla società finanziaria del sinistro occorso, tenuto conto della perdita totale del bene. Stessa informativa sarà fornita in presenza di un Contratto di leasing. B) La liquidazione del sinistro sarà effettuata direttamente nel caso in cui si fosse in presenza di delega da questi sottoscritta a favore della società finanziaria, per il residuo valore del finanziamento, e/o del Concessionario, in caso di rimpiazzo. Per i
Procedure per la liquidazione del danno. A) DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO (COME INDICATO ALL’ART.13.a.) In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo: - nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuo- vo; - anche usato, se il veicolo assicurato è stato acqui- stato usato o se si tratta di veicolo “usato generico” di cui all’Art. 1)c., purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto. Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamen- te alla Rete che ha venduto il veicolo. Per attivare questa procedura, l’Assicurato deve sottoscrive- re l’ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accesso- ri installati e la data di commissione. La Rete deve inviare alla Società copia dell’ordine di acquisto, ed entro 15 giorni dall’immatricolazione del veicolo acquistato nuovo, o dall’ac- quisto del veicolo usato, la copia della fattura. A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico del- la Società ai sensi dell’art. 9.A10 qualora sia prevista questa garanzia): 1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione del- la perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 3. Procura a vendere a favore della Società; 4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società; 5. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.
Procedure per la liquidazione del danno. A) Xxxxx CON RIPARAZIONE in Rete
Procedure per la liquidazione del danno