DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO Clausole campione

DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO. Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente alla Concessionaria che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo. L’Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare alla Concessionaria l’importo relativo ad eventuali scoperti - punto 3.4 - e degradi - punto 3.7 sub A. L’Assicurato controfirmerà espressamente la cessione del diritto all’indennizzo a lui spettante a termini di polizza a favore della Concessionaria, che si assumerà l’impegno del rimpiazzo. La liquidazione verrà effettuata entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della documentazione prevista. In caso di polizza con vincolo a favore di una Finanziaria, la procedura prevede che la Società rimborsi alla Finanziaria il credito residuo (con il massimo del danno indennizzabile) ed alla Concessionaria l’eventuale rimanenza.
DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO. Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al Concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo, dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato.

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  • Dove vale la copertura? 🗸 L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato in polizza e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.