DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO. Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente alla Concessionaria che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo. L’Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare alla Concessionaria l’importo relativo ad eventuali scoperti - punto 3.4 - e degradi - punto 3.7 sub A. L’Assicurato controfirmerà espressamente la cessione del diritto all’indennizzo a lui spettante a termini di polizza a favore della Concessionaria, che si assumerà l’impegno del rimpiazzo. La liquidazione verrà effettuata entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della documentazione prevista. In caso di polizza con vincolo a favore di una Finanziaria, la procedura prevede che la Società rimborsi alla Finanziaria il credito residuo (con il massimo del danno indennizzabile) ed alla Concessionaria l’eventuale rimanenza.
DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO. Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al Concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo, dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato.