Common use of Produzione di informazioni sui sinistri Clause in Contracts

Produzione di informazioni sui sinistri. La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

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Samples: Insurance Policy

Produzione di informazioni sui sinistri. 1. La Società Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato il dettaglio dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei così suddiviso: a) sinistri denunciati, recante: - numero con indicazione del sinistro nominativo della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro controparte; b) sinistri riservati (“in trattativa”, “con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato” e “chiuso ); d) sinistri senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i ; e) sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte; f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo. 2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e ed utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scrittaContraente stesso. 3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. 4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 50,00 per ogni giorno di chiedere e ottenere un aggiornamento ritardo con le modalità il massimo di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le praticheEuro 500,00. 5. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente provvederà deve fornire adeguata motivazione. 6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o PECregolazione dei premi, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigorecorrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni annualità e in ogni caso sei (6) mesi prima della scadenza finale della polizza, entro i trenta (30) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà essere fornito tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, con indicazione della data di liquidazione, della eventuale franchigia applicata e dell’ammontare della liquidazione corrisposta al netto della franchigia; c) sinistro aperto, in corso di verifica, con indicazione del relativo importo stimato. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) del premio annuo della polizza interessata dall’inadempimento per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% del premio annuo stesso. Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali che darà daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovrà essere contestato alla Società per iscritto dall’Assicurato. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto allo stesso Assicurato le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Assicurato nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Assicurato a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al precedente periodo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza della polizza. Al riguardo il Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - deve fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla definizione completa trasmissione delle informazioni di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere cui al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigorecomma 1.

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Samples: Insurance Agreement

Produzione di informazioni sui sinistri. 1. La Società Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato il dettaglio dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei così suddiviso: a) sinistri denunciati, recante: - numero con indicazione del sinistro nominativo della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro controparte; b) sinistri riservati (“in trattativa”, “con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato” e “chiuso ); d) sinistri senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i ; e) sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte; f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo. 2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e ed utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scrittaContraente stesso. 3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. 4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 25,00 per ogni giorno di chiedere e ottenere un aggiornamento ritardo con le modalità il massimo di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le praticheEuro 500,00. 5. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente provvederà deve fornire adeguata motivazione. 6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o PECregolazione dei premi, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigorecorrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Produzione di informazioni sui sinistri. 1. La Società Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire for- nire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato il dettaglio dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei così suddiviso: a) sinistri denunciati, recante: - numero con indicazione del sinistro nominativo della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro controparte; b) sinistri riservati (“in trattativa”, “con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato” e “chiuso ); d) sinistri senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i ; e) sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte; f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo. 2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile ed utiliz- zabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scrittaContraente stesso. 3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. 4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motiva- zioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 25,00 per ogni giorno di chiedere e ottenere un aggiornamento ritardo con le modalità il massimo di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le praticheEuro 500,00. 5. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Con- traente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente provvederà deve fornire adeguata motivazione. 6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o PECregolazione dei premi, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigorecorrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Produzione di informazioni sui sinistri. 1. La Società Società, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricatoContraente, con cadenza annualetrimestrale, qualificati resoconti sullo stato il dettaglio dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei così suddiviso: a) sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro ; b) sinistri riservati (“in trattativa”, “con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato” e “chiuso ); d) sinistri senza seguito”); - importo ; e) sinistri respinti; f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo. g) sinistri con franchigie (con indicazione dell’importo del danno liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scrittefranchigia) 2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e ed utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scrittaContraente stesso. 3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. 4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 50,00 per ogni giorno di chiedere e ottenere un aggiornamento ritardo con le modalità il massimo di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le praticheEuro 500,00. 5. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. deve fornire adeguata motivazione. 6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o PECregolazione dei premi, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigorecorrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Assicurazione Veicoli Aziendali

Produzione di informazioni sui sinistri. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:  il numero del sinistro attribuito dalla Società;  la data di accadimento dell’evento;  la data della denuncia;  la tipologia dell’evento;  l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a Euro ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a Euro ; 2. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al Contraente e/o al Broker incaricatocontratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d’intesa con cadenza annualela Società, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante: - numero ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del sinistro della Società; - contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione. 3. Gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di accadimento; - tipologia scadenza del danno; - stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte. La documentazione contratto sono garantiti dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui sopra dovrà al comma 1. Il monitoraggio deve essere fornita mediante supporto informatico compatibile fornito progressivamente, cioè in modo continuo e utilizzabile dal Contraenteaggiornato, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dalla data di attivazione della relativa richiesta scrittapolizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere ed ottenere, d’intesa con la Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

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Samples: Insurance Agreement

Produzione di informazioni sui sinistri. 1. La Società Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato il dettaglio dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei così suddiviso: a) sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro ; b) sinistri riservati (“in trattativa”, “con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato” e “chiuso ); d) sinistri senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i ; e) sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte; 2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e ed utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scrittaContraente stesso. 3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. 4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 25,00 per ogni giorno di chiedere e ottenere un aggiornamento ritardo con le modalità il massimo di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le praticheEuro 500,00. 5. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente provvederà deve fornire adeguata motivazione. 6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o PECregolazione dei premi, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigorecorrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Assicurazione Tutela Legale

Produzione di informazioni sui sinistri. 1. La Società Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato il dettaglio dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei così suddiviso: a) sinistri denunciati, recante: - numero con indicazione del sinistro nominativo della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro controparte; b) sinistri riservati (“in trattativa”, “con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato” e “chiuso ); d) sinistri senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i ; e) sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte; f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo. 2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e ed utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scrittaContraente stesso. 3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. 4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 50,00 per ogni giorno di chiedere e ottenere un aggiornamento ritardo con le modalità il massimo di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le praticheEuro 1.000,00. 5. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente provvederà deve fornire adeguata motivazione. 6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o PECregolazione dei premi, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigorecorrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Produzione di informazioni sui sinistri. La Società 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri riguardanti denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; la data di accadimento dell’evento; la data della Societàdenuncia; la tipologia dell’evento; la descrizione dettagliata dell’evento; la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile); - data di accadimento; - tipologia del danno; - l’indicazione dello stato del sinistro (“in trattativa”secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); - ; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna stimato pari a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker€ ; 2. In caso di inadempienza mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 200,00 euro. 3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione. 4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da parte della Societàfornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere completa trasmissione delle informazioni di cui al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigorecomma 1.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Produzione di informazioni sui sinistri. 1. La Società Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato il dettaglio dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei così suddiviso: x. xxxxxxxx denunciati; b. sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro riservati (“in trattativa”, “con indicazione dell’importo a riserva); c. sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato” e “chiuso ); x. xxxxxxxx senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i ; e. sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte. 2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scrittaContraente stesso. 3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. 4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 20,00 per ogni giorno di chiedere e ottenere un aggiornamento ritardo con le modalità il massimo di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le praticheEuro 400,00. 5. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente provvederà deve fornire adeguata motivazione. 6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o PECregolazione dei premi, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigorecorrispondente trattenuta dal pagamento.

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Samples: Assicurazione Infortuni

Produzione di informazioni sui sinistri. La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 il secondo mese successivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo. Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso anticipato dal contratto - se ed in quanto previsto da quest’ultimo - la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita dalla Società entro e non oltre 30 giorni lavorativi dal ricevimento naturali e consecutivi dalla data di invio della relativa richiesta scrittacomunicazione di recesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo e in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel tal caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta scritta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

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Samples: Insurance Agreement

Produzione di informazioni sui sinistri. 1. La Società Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato il dettaglio dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei così suddiviso: a) sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro ; b) sinistri riservati (“in trattativa”, “con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato” e “chiuso ); d) sinistri senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i ; e) sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte; f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo. 2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e ed utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scrittaContraente stesso. 3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. 4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro ... per ogni giorno di chiedere e ottenere un aggiornamento ritardo con le modalità il massimo di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le praticheEuro ..,00. 5. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigoreritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Polizza Dell’assicurazione