PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA Clausole campione

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. (Art. 23 comma 6 del Codice; artt. 17 e se- guenti del DPR 207/2010)
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. Entro il termine assegnato, l’affidatario presenterà il “Progetto fattibilità tecnica ed economica”, distinto per Lotto (Lotto 1 e Lotto 2), nel rispetto del presente capitolato, delle indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e in generale di tutti i documenti di gara. Il progetto, oltre a quanto specificato dall'art. 23, commi 5, 5 bis e 6, dovrà essere articolato secondo quanto specificato negli articoli dal 17 al 23 del D.P.R. n. 207/2010 e di quanto indicato nel presente capitolato; dovrà essere composto, in via non esaustiva, dai seguenti elaborati:
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. Il PFTE costituirà la fase di sintesi degli scenari descritti al punto precedente e sarà preceduto da una determinazione della Stazione Appaltante circa la soluzione ritenuta più confacente e conveniente rispetto agli obiettivi dichiarati. Il progetto dovrà essere redatto e presentato nel rispetto di quanto riportato nell’allegato I.7 del Codice degli Appalti vigente, alla sezione II (artt. Da 6 a 19). Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilità tecnica ed economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).