PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Clausole campione

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed ammetteranno tali investimenti in conformità alla disposizioni vigenti. 2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell’ altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l’assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio. amen 2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avrano il diritto di effettuare attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regol ti di ciascuna Parte Contraente e delle Convenzioni Intemazionali aferenti la materia, vigenti alia data di entrata in vigore del presente Xxxxxxx. ,• 3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovra sempre garantire un trattarnento equo e giusto agli investirnenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurera' che non siano in alcun modo soggetti a rnisure ingiustificate 0 discrirninatorie Ia gestione, il rnantenimento, I'uso, Ia trasforrnazione, il godimento 0 Ia cessione degli investirnenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ne Ie societa' ed irnprese in cui detti investirnenti siano stati effettuati. 4. Ciascuna Parte Contraente stabilira e rnanter nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori Ia continuita' del trattarnento giuridico, incIuso I' adempirnento, in buona fede, di tutti gli obblighi assunti nei confronti di ciascun specifico investitore. , " .' , , . " .
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli nel proprio territorio per gli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte Contraente e consente tali investimenti nell’esercizio dei poteri conferiti dalla propria legislazione nazionale. 2. Ciascuna Parte Contraente accorda in ogni momento agli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte Contraente nel proprio territorio un trattamento conforme alla propria legislazione nazionale, compresi un trattamento giusto ed equo e una piena e costante protezione e sicurezza. 3. Ciascuna Parte Contraente non ostacola con provvedimenti irragionevoli, arbitrari o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o la cessione degli investimenti nel proprio territorio da parte di investitori dell’altra Parte Contraente. 4. Ciascuna Parte Contraente non impone misure obbligatorie nei confronti degli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte Contraente relativamente all’acquisto di materiali, mezzi di produzione, attività, trasporto, nonché alla commercializzazione dei suoi prodotti od ordini analoghi che abbiano effetti irragionevoli o discriminatori. 5. Ciascuna Parte Contraente, nel quadro della propria legislazione nazionale, esamina in buona fede tutte le richieste di permessi necessari agli investimenti nel proprio territorio, comprese le autorizzazioni per l’assunzione di dirigenti, amministratori, personale specializzato e tecnico scelti dagli investitori.
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE INCORAGGERA' GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AD EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NE DARA' AUTORIZZAZIONE IN CONFORMITA' ALLA PROPRIA LEGISLAZIONE. 2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ASSICURERA' SEMPRE UN TRATTAMENTO GIUSTO ED EQUO AD INVESTIMENTI ED INVESTITORI DELL'ALTRA. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ASSICURERA' CHE LA GESTIONE, IL MANTENIMENTO, IL GODIMENTO, IL DIRITTO DI DISPOSIZIONE, LA CESSAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL SUO TERRITORIO DA INVESTITORI DELL'ALTRA, NONCHE' LE SOCIETA' ED IMPRESE NELLE QUALI TALI INVESTIMENTI SIANO STATI EFFETTUATI, NON VENGANO IN ALCUN MODO COLPITI DA PROVVEDIMENTI INGIUSTIFICATI O DISCRIMI- NATORI.
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri loro conferiti in conformità alle loro leggi, regolamenti e prassi Amministrative, dovranno permettere detti investimenti ed attività connesse. 2. Una volta effettuati, gli investimenti godranno in ogni momento di piena protezione e sicurezza, in conformità al diritto internazionale. 3. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente.
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. (1) CIASCUNO STATO CONTRAENTE INCORAGGERA' GLI INVESTITORI DELL'ALTRO STA- TO CONTRAENTE AD INVESTIRE SUL SUO TERRITORIO E ZONE MARITTIME, E, NELL'ESER- CIZIO DEI POTERI CONFERITI DALLE SUE LEGGI, AUTORIZZERA' TALI INVESTIMENTI. (2) CIASCUNO STATO CONTRAENTE ASSICURERA' SEMPRE UN GIUSTO ED EQUO TRATTA- MENTO AGLI INVESTIMENTI DEGLI INVESTITORI DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE. CIA- SCUNO STATO CONTRAENTE ASSICURERA' CHE LA GESTIONE, LA CONSERVAZIONE, L'USO, IL GODIMENTO O LA DESTINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SUL SUO TERRITORIO E ZONE MARITTIME DEGLI INVESTITORI DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE NON SIANO IN ALCUN MODO SOTTOPOSTI E/O PREGIUDICATI DA MISURE IRRAGIONEVOLI O DISCRIMINATORIE. (3) SE NECESSARIO, GLI STATI CONTRAENTI SI CONSULTERANNO PERIODICAMENTE TRA DI LORO IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA' DI INVESTIMENTO ALL'INTERNO DEI LORO TERRITORI E ZONE MARITTIME DI ENTRAMBI NEI VARI SETTORI DELL'ECONOMIA PER DETERMINARE DOVE GLI INVESTIMENTI DI UNO STATO CONTRAENTE NELL'ALTRO POS- SANO ESSERE PIU' PROFICUI NELL'INTERESSE DI ENTRAMBI GLI STATI CONTRAENTI.
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 1. LE DUE PARTI CONTRAENTI INCORAGGERANNO GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AD EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL PROPRIO TERRITORIO IN CONFORMITA' ALLE LORO LEGGI ED AI LORO REGOLAMENTI.
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati nel Suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli per gli investitori dell’altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ammette tali investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti. 2. Allorché una Parte Contraente ha ammesso un investimento nel proprio territorio, essa concederà, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, i permessi necessari in relazione a tale investimento, all’esecuzione di accordi per la concessione di licenze e a contratti per l’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte Contraente farà il possibile, qualora necessario, per rilasciare le necessarie autorizzazioni riguardanti le attività di consulenti e di altro personale qualificato, indipendentemente dalla loro nazionalità. 3. Agli investimenti fatti da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte verrà accordato in ogni momento un trattamento giusto ed equo e garantita piena protezione e sicurezza. 4. Nessuna delle due Parti Contraenti comprometterà, tramite misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’espansione o la liquidazione di tali investimenti. 5. Le Parti Contraenti si impegnano a semplificare le forme e le procedure del processo di promozione e protezione degli investimenti.

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  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.