PROPOSTA DEL MEDIATORE Clausole campione

PROPOSTA DEL MEDIATORE. 1. Quando l’accordo non è raggiunto il mediatore formulerà proposta di conciliazione anche senza richiesta delle parti, se ha sufficienti elementi per farlo, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della D. Lgs. 28/10 s.m.i. informando le parti sulle conseguenze derivanti dall’art. 13, medesimo decreto s.m.i. 2. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento di mediazione, informandole prontamente delle possibili conseguenze di cui all’ art. 13 del D. Lgs 28/10 s.m.i..
PROPOSTA DEL MEDIATORE. Il mediatore non prende alcuna decisione vincolante in merito alla lite. In caso di mancata adesione o partecipazione di una parte alla procedura di mediazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, 2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta di conciliazione. Quando le parti abbiano partecipato al procedimento e non abbiano raggiunto un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, o deve formularla qualora le parti ne facciano concorde richiesta. In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti del procedimento sulle possibili conseguenze che essa potrà avere nel successivo eventuale processo giudiziale, ai sensi dell’art. 13 “Spese processuali” del D.Lgs. n. 28/10. La proposta del mediatore non può contenere dei riferimenti a dichiarazioni rese o informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, salvo diverso accordo tra le parti. La proposta del mediatore deve essere formulata nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative. Il mediatore formula la proposta e la comunica alle parti per iscritto. In ogni caso, le parti devono far pervenire all’Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta anche di una sola parte nel suddetto termine, la proposta si ha per rifiutata. L’organismo comunica alle parti la data dell’incontro fissato per consentire alle stesse parti ed al mediatore di sottoscrivere il verbale di cui all’art. 4.3, o quello di cui all’art. 4.4. Il mediatore e le parti possono anche concordare che l’accettazione o il rifiuto della proposta avvenga contestualmente alla sua formulazione durante lo svolgimento dell’incontro di mediazione, purché comprovino l’avvenuta comunicazione scritta della proposta e dell’accettazione o del rifiuto della proposta. Il Responsabile dell’organismo può, comunque, decidere di nominare un diverso mediatore per la formulazione della proposta, sulla base di quanto previsto al precedente art. 3.2.
PROPOSTA DEL MEDIATORE. 1. Le parti possono in ogni tempo richiedere, congiuntamente, al mediatore di formulare una proposta conciliativa. In tali casi, infatti, il mediatore potrà valutare con le parti l’eventualità di valersi di un’altra procedura alternativa di risoluzione della controversia, ovvero di formulare la sua proposta in base alla normativa vigente. Il mediatore, a norma dell’articolo 11 del D.Lgs. 28/2010, sarà comunque tenuto a formulare la proposta previa informativa sulle conseguenze di cui all’articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo. Spetta in ogni caso al mediatore valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta. Qualora non vi siano tutti gli elementi necessari per la piena comprensione della controversia, il mediatore non potrà formulare alcuna proposta. 2. Laddove una delle parti richieda unilateralmente la formulazione di una proposta ai sensi dell’art. 11, D.lgs 28/2010, anche in assenza delle controparti e anche nell’ipotesi di mediazione demandata dal giudice ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, il Mediatore potrà formulare la stessa solo a seguito di nomina, da parte di ADR Intesa, di un consulente tecnico e previo pagamento degli onorari del consulente medesimo a carico esclusivo della parte richiedente. 3. Le parti interessate alla proposta del mediatore dovranno farne richiesta allo stesso mediatore durante l’incontro di Mediazione. Della predetta richiesta il mediatore farà espressa menzione nel processo verbale. 4. In ogni caso, le parti dovranno comunicare per iscritto ed entro 7 (sette) giorni al mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di comunicazione nel termine predetto, la proposta si ha per rifiutata. Nello stesso termine, è consigliato alla parte di comunicare per conoscenza anche alle altre parti la sua accettazione od il rifiuto della proposta. 5. Al fine di verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, la proposta potrà essere formulata, con il consenso congiunto delle parti, da un mediatore diverso da colui che ha condotto sino ad allora la Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La stessa proposta potrà essere altresì formulata da un mediatore ausiliario di cui al precedente articolo 4. 6. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta del mediatore non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 7. Qualora l...
PROPOSTA DEL MEDIATORE. 1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuto in particolare considerazione, tra gli altri fattori: a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte; b. l’esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale; c. la mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti. 2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi tre giorni dalla scadenza del termine per l’accettazione.
PROPOSTA DEL MEDIATORE. 1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuti in particolare considerazione, tra gli altri fattori: a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte; b. l’esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale; c. la mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti. 2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
PROPOSTA DEL MEDIATORE. Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione. Anche su richiesta di una sola delle parti, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all’organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. In accordo con le parti, BEEORANGE SRL, può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. Nei casi di controversie nelle materie di cui all’art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010, su richiesta di una parte, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. Le parti devono far pervenire all’organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
PROPOSTA DEL MEDIATORE. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

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  • DURATA DELLA FORNITURA L’Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione.

  • Tutela della riservatezza Il Titolare del trattamento è il Comune di Xxxxxxxxxx di Puglia, nella persona del sindaco in carica Xxxxxxxx Xxxxxxx. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali Il trattamento dei dati personali sarà svolto nell’ambito del procedimento in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  ottenere la limitazione del trattamento;  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento Comune di Xxxxxxxxxx di Puglia, con sede legale alla Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxx xx Puglia (FG).

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

  • DURATA DELL’APPALTO Per ciascuno dei lotti il contratto avrà durata biennale, decorrente dalla data della sua stipula. Alla scadenza di tale primo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un secondo biennio. Alla scadenza di tale secondo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un terzo ed ultimo biennio. Qualora l’Ateneo voglia avvalersi della opzione di proroga, è tenuto tramite il Responsabile del Procedimento a darne comunicazione alla controparte con un preavviso di almeno otto mesi dalla scadenza del contratto. Entro 20 giorni dalla richiesta di proroga il Fornitore è tenuto a rispondere indicando l'accettazione o il rifiuto a proseguire l'erogazione dei servizi. La mancata risposta entro il termine stabilito verrà considerata come un rifiuto della richiesta di xxxxxxx. In caso di accettazione, la proroga dovrà essere sottoscritta tra le parti entro 10 giorni. Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia successivamente dichiarato decaduto, l’Amministrazione provvederà al pagamento dei soli servizi effettivamente erogati, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Politecnico di Milano non è impegnato a richiedere eventuali prestazioni di servizio che dovessero risultare ancora disponibili nell’ambito dell'importo contrattuale stabilito. In tale eventualità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di chiedere il completamento dei servizi fino all’esaurimento dell'importo contrattuale stabilito, rimanendo invariate tutte le rimanenti condizioni del contratto.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Durata dell’incarico L’incarico gestionale o professionale ha una durata di cinque anni o, comunque, fino al compimento del limite massimo d’età, ai sensi dell’art. 19 e 20, comma 3, del CCNL 2019, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa valutazione positiva. La durata dell’incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all’art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 e s.m. e i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi del CCNL o per il venir meno dei requisiti, ovvero in caso di modifiche/variazioni a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in dipendenza anche di revisioni dell’Atto aziendale oppure di disposizioni dettate dalla programmazione regionale.

  • Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Nell’ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici Comitati Paritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti: - raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; - individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; - formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; - formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: - affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; - favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Le Aziende o Enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.