Quadro normativo. La riforma del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. 6 agosto 2016, n. 179), di seguito anche CAD, ha portato all’abrogazione dell’art. 13, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/93 che definiva il monitoraggio dei cosiddetti contratti di «grande rilievo», determinando pertanto l’inefficacia delle circolari attuative emesse dall’AIPA sull’argomento. Il CAD ha affidato all’AgID la definizione dei «criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’Amministrazione interessata». In applicazione di quanto indicato, con la circolare n. 4 del 15 dicembre 2016, l’AgID ha regolamentato il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte delle Amministrazioni che presentano le seguenti caratteristiche: abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 15 milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 3,5 milioni di euro in media ogni anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti; costituiscano proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportate; si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate; abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione. Il MIT è fra le Amministrazioni tenute ad applicare la suddetta circolare.
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Samples: Fornitura
Quadro normativo. La riforma normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all’uso dei contanti, nell’obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell’attività di formazione specifica del personale. La normativa nazionale antiriciclaggio trova riferimento nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e integrato dalle relative disposizioni di attuazione. Di seguito si riepiloga il quadro normativo in ordine cronologico: - D.lgs. n. 109/2007 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgsMisure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”; - D.lgs. 6 agosto n. 231/2007 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”; - L. n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - D.M. del Ministero dell’Interno, 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”; - D.lgs. 18 aprile 2016, n. 179)50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di seguito anche CADconcessione, ha portato all’abrogazione dell’art. 13sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, commi 2 dell’energia, dei trasporti e 3 del D.Lgsdei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; - D.lgs. n. 39/93 che definiva il monitoraggio 90/2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei cosiddetti contratti proventi di «grande rilievo»attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847; - Provvedimento UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) del 23 aprile 2018, determinando pertanto l’inefficacia delle circolari attuative emesse dall’AIPA sull’argomento. Il CAD ha affidato all’AgID la definizione dei «criteri “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti informazioni concernenti le operazioni sospette da parte dell’Amministrazione interessata»degli uffici delle pubbliche amministrazioni”; - D.lgs. In applicazione n. 125/2019 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di quanto indicato, con la circolare n. 4 riciclaggio o finanziamento del 15 dicembre 2016, l’AgID ha regolamentato il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte delle Amministrazioni che presentano le seguenti caratteristiche: abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 15 milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 3,5 milioni di euro in media ogni anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti; costituiscano proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportate; si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate; abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, terrorismo e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte modifica le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione. Il MIT è fra le Amministrazioni tenute ad applicare la suddetta circolaredirettive 2009/138/CE e 2013/36/UE”.
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Samples: Regolamento Per Il Contrasto Ai Fenomeni Di Riciclaggio E Di Finanziamento Del Terrorismo
Quadro normativo. L’anno 2009 è stato caratterizzato da un significativo mutamento del quadro normativo, con riferimento alle nuove competenze attribuite al Prefetto in ordine alla adozione del provvedimento di destinazione. La riforma legge n. 94 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” 15 luglio 2009 ( "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 – Suppl. ord. n. 128-art. 2 comma 20) ha modificato il procedimento di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui alle legge 575/1965 (d.lgsarticoli 2 nonies e 2 undecies) e all’artt. 6 agosto 201612 sexies della legge n. 356/1992 , attribuendo al Prefetto della Provincia ove si trovano i beni immobili o ha sede l’azienda , la competenza ad emettere il provvedimento di destinazione. In particolare l’art. 2 comma 20 della legge ha sostituito l'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 179)575, che risulta oggi così formulato: “””1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di seguito anche CADcui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, ha portato all’abrogazione dell’art. 13n. 306, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/93 che definiva il monitoraggio dei cosiddetti contratti di «grande rilievo», determinando pertanto l’inefficacia delle circolari attuative emesse dall’AIPA sull’argomento. Il CAD ha affidato all’AgID la definizione dei «criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’Amministrazione interessata». In applicazione di quanto indicatoconvertito, con la circolare modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 4 del 15 dicembre 2016, l’AgID ha regolamentato il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte delle Amministrazioni che presentano le seguenti caratteristiche: abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 15 milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 3,5 milioni di euro in media ogni anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti; costituiscano proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportate; si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato356, la difesa nazionaledestinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, l'ordine e su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate; abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o gestione dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione. Il MIT è fra le Amministrazioni tenute ad applicare la suddetta circolarebeni.
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Samples: Annual Report
Quadro normativo. La riforma del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgsUn altro aspetto merita di essere considerato. 6 agosto 2016, n. 179), di seguito anche CAD, ha portato all’abrogazione dell’art. 13, commi 2 e 3 del D.LgsIl D.lgs. n. 39/93 24/2012, che definiva ha recepito la Direttiva C comunitaria in materia di lavoro tramite agenzia, entrato in vigore il monitoraggio dei cosiddetti contratti 6 aprile, non contiene alcuna disposizione in tema di «grande rilievo»apprendistato9 e non consente pertanto di prendere una posizione diversa sul punto, determinando pertanto l’inefficacia delle circolari attuative emesse dall’AIPA sull’argomentorispetto a quella contenuta nel Testo Unico. Il CAD ha affidato all’AgID A sbloccare la definizione dei «criteri situazione sarà probabilmente il DDL n. 3249/2012 una volta che sarà approvato dal Parlamento. L’art. 5 del DDL, infatti, prevede esplicitamente la possibilità di assumere apprendisti, sia nell’ambito della somministrazione a tempo indeterminato, che nell’ambito della somministrazione a termine, richiamandosi all’art. 20 comma 3 e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’Amministrazione interessata»comma 4. In applicazione di quanto indicato, con la circolare n. 4 del 15 dicembre 2016, l’AgID ha regolamentato il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte delle Amministrazioni che presentano le seguenti caratteristiche: abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 15 milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 3,5 milioni di euro in media ogni anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti; costituiscano proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportate; si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello StatoSe così sarà, la difesa nazionalenovità sarà salutata con evidente soddisfazione e potrà contare su un solido riferimento normativo capace di scongiurare contenziosi e perplessità capaci solo di scoraggiarne l’utilizzo. Fino a quel momento, l'ordine occorrerà ammettere che, secondo un’interpretazione fedele del dato normativo, l’apprendistato in somministrazione è configurabile solo nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato. Un dato questo dal quale non si può prescindere, a meno di non voler rendere inoperativo l’istituto, rinunciando ad uno strumento insostituibile per la crescita del nostro Paese e la sicurezza pubblicaper l’occupazione dei giovani. C’è da chiedersi, lo svolgimento se fosse davvero utile esporre a venti così incerti, l’ancora fragile impianto dell’apprendistato in somministrazione, e, se non sarebbe stato più saggio farsi forti di consultazioni elettorali nazionali ed europeeun accordo condiviso da tutti, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate; abbiano per una robusta crescita dell’istituto, riservando ad un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte secondo momento le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione. Il MIT è fra le Amministrazioni tenute ad applicare la suddetta circolarescommesse.
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Samples: Accordo Collettivo