QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS Clausole campione

QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. La Ditta dovrà fornire alla Stazione Appaltante i gas nelle quantità descritte nell’Allegato 1. Le quantità specificate devono ritenersi indicative e sono derivate da dati di consumo “storico”. Le forniture verranno richieste esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative degli utilizzatori e pertanto, l’aggiudicatario, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare eccezioni. La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuato al momento del travaso nell’apposito contenitore, e dovrà essere indicato nel documento di trasporto il quantitativo espresso in m³, litri e kg. La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, i gas per uso tecnico e di laboratorio in contenitori portatili, adeguati alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. La Ditta aggiudicataria di ciascun Lotto dovrà fornire all’ ARPAS i gas nelle quantità e tipologie necessarie ed indispensabili per garantire l’erogazione continua ai punti di utilizzo, così come descritto nell’Allegato A, ubicati nelle seguenti sedi: Le quantità specificate nel suddetto Allegato A, derivate da dati di consumo “storico”, hanno valore puramente indicativo essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all’utilizzo dei prodotti. Pertanto la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori, in relazione alle effettive esigenze dei singoli Dipartimenti. Viene fatta salva in capo all’ARPAS la facoltà di modificare anche parzialmente (es. sospensione fornitura per inutilizzo di un tipo di gas) i contenuti e/o l’entità della fornitura in oggetto del presente Capitolato ovvero di recedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dal medesimo contratto ove ciò si rendesse necessario a seguito di riorganizzazione e/o di contenimento della spesa disposte a livello aziendale e/o regionale e/o nazionale. La ditta dovrà garantire la disponibilità di gas o miscele non richiamati nell’Allegato A ma richiesti successivamente nel corso del contratto dalla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAS. Gli importi dovuti alla Ditta aggiudicatrice per la fornitura di tali prodotti saranno preventivamente concordati con la Direzione Tecnico Scientifica dell’ARPAS che si riserva di affidarne la fornitura ad altra Ditta qualora non rilevasse la congruità dei prezzi offerti con quelli correnti di mercato.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. La Ditta dovrà fornire all’Azienda ULSS n. 7 i gas medicinali, tecnici e di laboratorio nelle quantità sottoelencate: Ossigeno F.U. Medicale mc 285.000 Protossido d’Azoto F.U. Medicale Kg 2.000 Ossigeno gassoso F.U. Bombole da L 0,5 a L 4 Medicale bb 800 Ossigeno gassoso F.U. Bombole da L 5 a L 30 Medicale mc 1500 Ossigeno gassoso F.U. Bombole da L 31 a X 00 Xxxxxxxx xx 0000 Xxxx Xxxxxxxxxx X.X. Bombole o pacchi bombole Medicale mc 180 Anidride Carbonica F.U. Bombole di capacità varie (con e/o senza tubo pescante) Medicale kg 880 Miscela ternaria 3mix diverse in Bombole da L10 a L 50 bombole da L 10 a L 5 Medicale bb 10 Miscela quaternaria 4 mix diverse in bombole da L 10 a L Bombole da L 10 a L 50 50 Medicale bb 3 Miscela quaternaria per Bombole da L 50 spirometro in bombole da L 50 Medicale bb 2 Miscela 5 mix diverse in Bombole da L 10 a L 50 bombole da L 10 a L 50 Medicale bb 6 Le quantità indicate sono derivate da dati relativi ai consumi “storici” e pertanto devono ritenersi indicative potendo variare in più o in meno del 20% ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione in relazione all’effettivo fabbisogno, senza che per questo la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo. Qualora, nel corso della durata contrattuale, la Ditta appaltatrice immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione a quelli aggiudicati, senza applicazione di condizioni economiche peggiorative per l’Azienda ULSS n. 7. La Ditta appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione all’Azienda ULSS n. 7 che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto. preposto. La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre fornire, su richiesta della Azienda ULSS n. 7, altri gas, rispetto a quelli sopra elencati, per uso tecnico, medicinale e di laboratorio in contenitori portatili, adeguati alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente, previa negoziazione.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. L’Aggiudicatariodovràfornireall’Amministrazionecontraenteigasmedicinalicon A.I.C., i gasD.M. nelle qua ntità descritte nell’allegato A4. Tali quantità sono da intendersi indicative; le Amministrazioni contraenti potranno effettuare ordinativi per quantità maggiori o minori in base alle effettive necessità. La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuata, al momento del travaso nell’apposito contenitore. I dispositivi forniti dovranno riportare:  nome o marchio del fabbricante  numero di seriecondizioni di normale utilizzo  marcatura CE come Dispositivo Medico, ai sensi del D.Lgs. 46/1997 e s.m.i.  numero di repertorio. Per eventuali future esigenze dell’Istituto, L’Impresa aggiudicataria si impegna a fornire i beni presentisui listiniallegatiagliattidigara ,applicandoloscontoindicatonell’offertaeconomica.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. L’Aggiudicatario dovrà fornire all’Amministrazione contraente i gas medicinali con A.I.C., i gas F.U., le mi- scele di gas medicinali, i gas D.M. ed i gas tecnici, di laboratorio e le miscele di gas tecnici secondo le speci- fiche di cui all’allegato 1. Le quantità riportate sono da intendersi indicative; le Amministrazioni contraenti potranno effettuare ordinativi per quantità maggiori o minori in base alle effettive necessità. Per quanto riguarda i confezionamenti indicati nella tabella, eventuali imballi equivalenti potranno essere forniti dall’Appaltatore a condizione che lo stesso assicuri l’autonomia necessaria ed esegua – a suo totale carico – ogni eventuale adeguamento, anche impiantistico, derivante da tale tipologia di fornitura. La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuata, al momento del travaso nell’apposito contenitore – a cura dell’Appaltatore – per mezzo di misuratore con idonee caratteristiche metrologiche attestate da organismi notificati, montato sul mezzo di trasporto e/o sull’evaporatore, che rilasci registra- zione scritta dell’effettiva quantità erogata, da consegnare, unitamente al documento di trasporto, al Re- sponsabile per l’esecuzione del contratto dell’Amministrazione contraente o suo delegato.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. La Ditta dovrà fornire i gas medicinali e tecnici nelle quantità indicative annue descritte nell’Allegato 2 al presente Capitolato. I volumi delle bombole elencati nell’Allegato sono indicativi delle capacità volumetriche richieste. La ditta concorrente potrà fornire i gas medicinali nei recipienti di capacità vicina a quella richiesta purché autorizzata AIC e condivisa dall’amministrazione e dal Dipartimento del Farmaco della stazione appaltante. Le quantità specificate devono ritenersi indicative e potranno variare in più o in meno del 20% in relazione alle effettive esigenze senza che la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Le consegne dovranno essere garantite a totale cura e spese della Ditta.

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  • GESTIONE Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Secondo livello di contrattazione Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

  • Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricon- trattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

  • Risarcimento danni I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al dipendente a qualsiasi titolo.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: