QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS Clausole campione

QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. La Ditta dovrà fornire alla Stazione Appaltante i gas nelle quantità descritte nell’Allegato 1. Le quantità specificate devono ritenersi indicative e sono derivate da dati di consumo “storico”. Le forniture verranno richieste esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative degli utilizzatori e pertanto, l’aggiudicatario, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare eccezioni. La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuato al momento del travaso nell’apposito contenitore, e dovrà essere indicato nel documento di trasporto il quantitativo espresso in m³, litri e kg. La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, i gas per uso tecnico e di laboratorio in contenitori portatili, adeguati alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. La Ditta dovrà fornire all’Azienda ULSS n. 7 i gas medicinali, tecnici e di laboratorio nelle quantità sottoelencate: Ossigeno F.U. Medicale mc 285.000 Protossido d’Azoto F.U. Medicale Kg 2.000 Ossigeno gassoso F.U. Bombole da L 0,5 a L 4 Medicale bb 800 Ossigeno gassoso F.U. Bombole da L 5 a L 30 Medicale mc 1500 Ossigeno gassoso F.U. Bombole da L 31 a X 00 Xxxxxxxx xx 0000 Xxxx Xxxxxxxxxx X.X. Bombole o pacchi bombole Medicale mc 180 Anidride Carbonica F.U. Bombole di capacità varie (con e/o senza tubo pescante) Medicale kg 880 Miscela ternaria 3mix diverse in Bombole da L10 a L 50 bombole da L 10 a L 5 Medicale bb 10 Miscela quaternaria 4 mix diverse in bombole da L 10 a L Bombole da L 10 a L 50 50 Medicale bb 3 Miscela quaternaria per Bombole da L 50 spirometro in bombole da L 50 Medicale bb 2 Miscela 5 mix diverse in Bombole da L 10 a L 50 bombole da L 10 a L 50 Medicale bb 6 Le quantità indicate sono derivate da dati relativi ai consumi “storici” e pertanto devono ritenersi indicative potendo variare in più o in meno del 20% ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione in relazione all’effettivo fabbisogno, senza che per questo la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo. Qualora, nel corso della durata contrattuale, la Ditta appaltatrice immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione a quelli aggiudicati, senza applicazione di condizioni economiche peggiorative per l’Azienda ULSS n. 7. La Ditta appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione all’Azienda ULSS n. 7 che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto. preposto. La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre fornire, su richiesta della Azienda ULSS n. 7, altri gas, rispetto a quelli sopra elencati, per uso tecnico, medicinale e di laboratorio in contenitori portatili, adeguati alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente, previa negoziazione.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. L’Aggiudicatariodovràfornireall’Amministrazionecontraenteigasmedicinalicon A.I.C., i gasD.M. nelle qua ntità descritte nell’allegato A4. Tali quantità sono da intendersi indicative; le Amministrazioni contraenti potranno effettuare ordinativi per quantità maggiori o minori in base alle effettive necessità. La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuata, al momento del travaso nell’apposito contenitore.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. L’appaltatore dovrà fornire a Porto Conte Ricerche i gas nelle quantità e tipologie necessarie ed indispensabili per garantire l’erogazione continua ai punti di utilizzo, con le caratteristiche definite nell’Allegato 1. Le quantità specificate nel suddetto Allegato 1, derivate da dati di consumo “storico”, hanno valore puramente indicativo essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all’utilizzo dei prodotti. Pertanto l’appaltatore sarà tenuto a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori, in relazione alle effettive esigenze di Porto Conte Ricerche. Il materiale verrà richiesto nelle quantità e con le frequenze imposte esclusivamente dalle reali esigenze dei laboratori. Viene fatta salva, in capo a Porto Conte Ricerche, la facoltà di modificare anche parzialmente (es. sospensione fornitura per inutilizzo di un tipo di gas) i contenuti e/o l’entità della fornitura in oggetto del presente Capitolato ovvero di recedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dal medesimo contratto ove ciò si rendesse necessario a seguito di riorganizzazione e/o di contenimento della spesa disposte a livello aziendale. L’appaltatore potrà essere chiamato a presentare la propria offerta in merito a gas o miscele non presenti nell’Allegato 1 ma richiesti da Porto Conte Ricerche durante il periodo di esecuzione contrattuale. Gli importi dovuti all’appaltatore per la fornitura di tali prodotti saranno preventivamente concordati con Porto Conte Ricerche che si riserva di affidarne la fornitura ad altro operatore qualora non rilevasse la congruità dei prezzi offerti con quelli correnti di mercato. Si evidenzia pertanto che, in tal caso, Porto Conte Ricerche non sarà in alcun modo vincolato all’acquisto dall’aggiudicatario della presente procedura. Pertanto Porto Conte Ricerche si riserva la facoltà di attivare ulteriori procedure d’appalto nel settore/categoria merceologica oggetto della presente gara col fine di gestire le proprie attività.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. L’Aggiudicatario dovrà fornire all’Amministrazione contraente i gas medicinali con A.I.C., i gas F.U., le mi- scele di gas medicinali, i gas D.M. ed i gas tecnici, di laboratorio e le miscele di gas tecnici secondo le speci- fiche di cui all’allegato 1. Le quantità riportate sono da intendersi indicative; le Amministrazioni contraenti potranno effettuare ordinativi per quantità maggiori o minori in base alle effettive necessità. Per quanto riguarda i confezionamenti indicati nella tabella, eventuali imballi equivalenti potranno essere forniti dall’Appaltatore a condizione che lo stesso assicuri l’autonomia necessaria ed esegua – a suo totale carico – ogni eventuale adeguamento, anche impiantistico, derivante da tale tipologia di fornitura. La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuata, al momento del travaso nell’apposito contenitore – a cura dell’Appaltatore – per mezzo di misuratore con idonee caratteristiche metrologiche attestate da organismi notificati, montato sul mezzo di trasporto e/o sull’evaporatore, che rilasci registra- zione scritta dell’effettiva quantità erogata, da consegnare, unitamente al documento di trasporto, al Re- sponsabile per l’esecuzione del contratto dell’Amministrazione contraente o suo delegato.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. La Ditta dovrà fornire i gas medicinali e tecnici nelle quantità indicative annue descritte nell’Allegato 2 al presente Capitolato. I volumi delle bombole elencati nell’Allegato sono indicativi delle capacità volumetriche richieste. La ditta concorrente potrà fornire i gas medicinali nei recipienti di capacità vicina a quella richiesta purché autorizzata AIC e condivisa dall’amministrazione e dal Dipartimento del Farmaco della stazione appaltante. Le quantità specificate devono ritenersi indicative e potranno variare in più o in meno del 20% in relazione alle effettive esigenze senza che la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Le consegne dovranno essere garantite a totale cura e spese della Ditta.
QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS. La Ditta aggiudicataria di ciascun Lotto dovrà fornire all’ ARPAS i gas nelle quantità e tipologie necessarie ed indispensabili per garantire l’erogazione continua ai punti di utilizzo, così come descritto nell’Allegato A, ubicati nelle seguenti sedi: LOTTO N.1: Dipartimento Provinciale di Cagliari - Xxx Xxxxx 0, Xxxxxxxx; Dipartimento Specialistico Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx; Dipartimento Carbonia-Iglesias - Via Napoli 7,Portoscuso(Ca); Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Xxx Xxxx 00, Oristano LOTTO N.2: Dipartimento Provinciale di Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx 00,Xxxxxxx; Dipartimento Provinciale di Nuoro - Xxx Xxxx 00, Xxxxx.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti. 2. In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe fissate, senza alcuna distinzione di sesso, religione, etc., nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e quelle relative alla gestione degli ostelli per la gioventù. 3. L’avvio dell’attività ricettiva di Ostello per la gioventù è sospensivamente condizionato all’obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello SUAPE del Comune di idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. 4. In relazione al servizio da espletarsi sono a carico del Concessionario in particolare: a) il mantenimento dell’immobile e delle sue pertinenze in stato decoroso; b) le spese di gestione dell’Ostello ed in particolare quelle relative alle utenze d’acqua, d’energia elettrica, per il gas, per il riscaldamento, raffrescamento, telefoniche, etc. occorrenti per il buon funzionamento della struttura, che il Concessionario, a sue spese e suo carico, dovrà intestare a se stesso entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione, l’ottenimento e realizzazione di eventuali lavori per autorizzazione allo scarico; c) l’addestramento e l’aggiornamento del personale che dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio; d) l’obbligo di garantire la reperibilità 24 ore su 24 di un responsabile dell’Ostello, incaricato dal Concessionario; e) il servizio di prenotazione; f) la fornitura della biancheria e di quant’altro necessario al pernottamento; g) le indicazioni e i suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socio-culturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici, o sul miglior utilizzo del tempo libero a Marrubiu e dintorni e nell’intera provincia di Oristano, in modo da favorire e rendere quanto più piacevole il soggiorno; h) l’ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni necessarie a qualsiasi titolo per l’avvio dell’attività ed eventuali necessari lavori, nonché la promozione a livello nazionale e internazionale dell’Ostello oggetto di gestione e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tale fine; i) tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della presente concessione, sono a carico della parte aggiudicataria; j) tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione. 5. Il servizio di pernottamento dovrà essere garantito a tutti i giovani, nonché ai gruppi e alle associazioni giovanili, per il conseguimento di finalità ricreative, culturali, sportive, religiose e sociali, ai gruppi scolastici in genere e ai loro accompagnatori nonché agli studenti universitari. 6. Per ragioni sociali o umanitarie possono essere ospitate, su segnalazione dei Servizi sociali del Comune o di altre istituzioni operanti a livello sociale, o delle Forze di Polizia, persone che versano in situazione di particolare difficoltà e disagio (sfrattati, indigenti, rifugiati, etc.). 7. Il pasto sarà composto da un primo piatto, di almeno due tipi, da un secondo piatto con contorno, frutta, pane, bevande escluse.