CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELL’EDILIZIA DI SONDRIO
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELL’EDILIZIA DI SONDRIO
Addì 1° dicembre 2022, in Sondrio
tra
ANCE Lecco Sondrio, rappresentata dal Presidente, ing. Xxxxxx Xxxxxx, assistito dal Vice Presidente, xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx e dal Direttore, dott. Xxxxx Xxxxxxxxx;
Confartigianato Imprese Sondrio, rappresentata dal Presidente della categoria edili ANAEPA, Sig. Xxxxx Xxxxxxx, con l’assistenza del Segretario di categoria, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, e della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx;
e
FENEALUIL Alta Lombardia, rappresentata dal Segretario generale, Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx, e dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
FILCA-CISL Sondrio, rappresentata dal Segretario generale, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, e dai Sigg. Piercarlo Del Nero e Xxxxxxx Xxxxxxxx;
FILLEA-CGIL Sondrio, rappresentata dal Segretario generale, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario generale regionale, Sig. Xxxx Xxxxxxx, e dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
si è stipulato il presente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- xxx XXXX 0 marzo 2022 per l’Edilizia - aziende Industriali (parti stipulanti: ANCE, FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL);
- del CCNL 4 maggio 2022 per l’Edilizia – aziende Artigiane (parti stipulanti: Confartigianato Imprese, FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL).
Art. 1 (Trasporto - Uso auto propria per raggiungere cantiere o punto raccolta)
A tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione per raggiungere il proprio cantiere di lavoro o il luogo di raccolta per il successivo trasferimento al posto di lavoro, viene riconosciuta, dal 1° gennaio 2018, un’indennità nella seguente misura:
- per distanze da 2 a 7 km: € 0,90 per ogni giornata lavorativa;
- per distanze oltre i 7 km: € 0,65 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 km.
L'indennità su indicata, che va esclusa dal computo dei trattamenti economici relativi alle ferie, alla gratifica natalizia, ai riposi annui ed alle festività, non è dovuta nel caso l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai.
Art. 2 (Mensa)
L'impresa in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, comunque nelle concorrenze come di seguito specificate.
Ove non si renda oggettivamente possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, indipendentemente dal numero degli operai presenti in cantiere, dall'abituale dimora degli stessi, dall'ubicazione della sede del cantiere, l'impresa concorrerà al costo complessivo del pasto caldo consumato presso strutture esterne nella misura massima di € 14,00 al giorno.
Solo ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto ai commi 1 e 2, è corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa come di seguito definita:
- € 1,0375 orari, pari ad € 8,30 al giorno, dal 1° dicembre 2022.
Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore a livello di singola azienda e/o cantiere.
Art. 3 (Trasferta)
All'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello d'assunzione, compete un'indennità di trasferta in misura variabile in funzione dell'effettiva presenza, nella seguente misura:
- Fascia 10/18 Km: 4%
- Fascia 19/40 Km: 8%
- Fascia 41/80 Km: 12%
- Da 81 Km: 15%
Per distanze superiori a 120 km le imprese si impegnano a reperire adeguata sistemazione in loco: nell'ipotesi che ciò non fosse possibile, si individueranno idonee soluzioni a livello aziendale.
Le distanze vengono misurate dal Palazzo municipale del comune di assunzione.
All'operaio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, salvo che l'impresa datrice di lavoro provveda al trasporto con propri mezzi.
Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola impresa e/o cantiere.
L'indennità di cui al 1° comma del presente articolo, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai cc.cc.nn.l. di riferimento, non è dovuta nel caso l'operaio venga favorito dall'avvicinamento alla sua abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio, da intendersi attuato nel caso in cui ci sia un avvicinamento al cantiere, nel raggio di 10 km.
Le maggiori indennità previste per l'uno e l'altro titolo (indennità di trasferta e indennità di alta montagna) non vengono cumulate, ma la maggiore assorbe la minore.
Le parti convengono di erogare al lavoratore addetto alla conduzione dell'automezzo adibito al trasporto di operai per e dal cantiere una maggiorazione della indennità di trasferta.
L'indennità spettante al lavoratore addetto alla conduzione dell'automezzo, non si configura come avente natura retributiva.
In considerazione della definizione e delle modalità di svolgimento della trasferta, come disciplinata dai cc.cc.nn.l., viene ribadita la qualificazione dell'indennità in esame come maggiorazione della trasferta esente dall'imposizione fiscale e contributiva nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2018 viene erogata come segue:
- per distanze da 4 a 10 km: € 6,68 giornalieri;
- per distanze da 11 a 20 km: € 12,56 giornalieri;
- per distanze da 21 a 30 km: € 15,22 giornalieri;
- per distanze da 31 a 40 km: € 17,99 giornalieri;
- per distanze oltre i 41 km: € 23,69 giornalieri.
Qualora nella stessa giornata due o più lavoratori si alternino alla guida del mezzo, l'importo dell'indennità di cui al paragrafo che precede verrà proporzionalmente divisa tra i lavoratori che si sono alternati alla guida.
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle singole imprese e/o cantieri.
Art. 4 (Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia)
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai richiamati cc.cc.nn.l. (per i capi squadra, quindi anche sulla speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico), per tutte le ore di lavoro normale contrattualmente definite a livello nazionale, effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui agli artt. previsti dai relativi cc.cc.nn.l.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie; per il 10,00% alla gratifica natalizia.
La stessa percentuale va computata anche durante le assenze dal lavoro per malattia - nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità - da computarsi come sopra precisato e sull'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza, ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Detta percentuale è ridotta al 6,97%, durante le assenze dal lavoro per infortunio e malattia professionale - nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità - da computarsi come sopra precisato e sull'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza, ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo i criteri convenzionali stabiliti dalle Associazioni nazionali stipulanti il Protocollo 22 settembre 1983 e dalle sottoscritte parti contraenti con l'accordo del 18 ottobre 1983, nelle percentuali, rispettivamente, del 14,20% (lavoro, festività e malattia) e del 5,46% (infortunio e malattia professionale).
Gli importi delle suddette percentuali vanno accantonati presso la Cassa edile con versamenti mensili entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono.
Alle imprese che non versassero nei termini verranno applicati gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva, oltre al rilascio di un DURC negativo.
Le imprese trasmetteranno telematicamente alla Cassa edile l'elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con le retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa, entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferisce.
Per ogni elenco che pervenga oltre al termine verrà applicata una multa pari a euro 77.
Il pagamento degli importi accantonati per ferie, gratifica natalizia verrà effettuato dalla Cassa edile direttamente agli operai interessati attraverso pagamenti in accredito, entro il 5 agosto per il periodo 1° ottobre-31 marzo ed entro il 20 dicembre per il periodo 1° aprile-30 settembre.
Non sono ammessi i pagamenti diretti di importi parziali o totali dalle imprese agli operai, salvo casi eccezionali e per i singoli lavoratori, previo specifico accordo con la Cassa edile.
Art. 5 (Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria)
Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dai vigenti articoli dei richiamati cc.cc.nn.l., fatta eccezione per i lavori in galleria per le quali concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addettovi:
a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio: ……. 46,00%;
b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26,00%;
c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18,00%.
Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui agli specifici articoli dei cc.cc.nn.l. richiamati.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie x xxxxx attaccati dal basso in alto con pendenze superiori al 60%; galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Art. 6 (Lavori in alta montagna)
Con riferimento agli specifici articoli dei cc.cc.nn.l. richiamati in premessa, l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è cosi stabilita:
- da 1.300 m a 1.600 m s.l.m.: 8%
- da 1.600 m a 1.900 m s.l.m.: 18%
- oltre i 1.900 m s.l.m.: 28%.
La predetta indennità va calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai relativi articoli dei cc.cc.nn.l. richiamati, e non compete agli operai che lavorano nel comune che costituisce la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a risalire oltre 200 metri di dislivello per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Art. 7 (Ferie)
In attuazione degli articoli dei cc.cc.nn.l. relativi all'istituto, le parti concordano la concessione ai lavoratori, previa informativa di almeno 20 gg., di un periodo di xxxxx xxxxxxxxxx di almeno due settimane continuative, di norma, nel periodo da giugno a settembre.
L'azienda compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, valuterà l'opportunità di concedere al lavoratore, su specifica richiesta dello stesso, la possibilità di fruire nell'arco temporale invernale di periodi continuativi di durata adeguata, utilizzando se necessario anche i riposi annui maturati alla data della richiesta.
Art. 8 (Autisti di autocarri - Orario di lavoro)
Le parti firmatarie concordano che per i lavoratori inquadrati come autisti di autocarro (inteso come superiore alle 3,5 tonnellate), espressamente assunti con questa qualifica ed adibiti esclusivamente a dette mansioni, in quanto ricompresi nella tabella di cui al R.D. n. 2657/1923 e viste le previsioni di cui all'art. 6 del c.c.n.l. Edilizia Industria e art. 8 del c.c.n.l. Edilizia Artigiano, l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito in 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti dell'orario settimanale di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria come definiti dal richiamato c.c.n.l., fermo restando l'obbligo di accantonamento presso la Cassa edile della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia, nonché la corresponsione della percentuale di maggiorazione per riposi annui previste dal predetto c.c.n.l.
Per le ore di lavoro ordinario effettuate oltre le 40 e fino alle 48 ore settimanali, agli autisti di autocarri è riconosciuta una maggiorazione come dai cc.cc.nn.l. citati sui seguenti elementi della retribuzione: paga base, ex indennità di contingenza ed E.d.r., indennità territoriale di settore, fermo restando il computo su tali ore di lavoro ordinario delle percentuali di accantonamento per ferie, gratifica natalizia, riposi annui, di cui al c.c.n.l. richiamato.
Resta inteso che la maggiorazione di cui al punto precedente non è invece dovuta per gli autisti autobetoniere, ai quali si applica la disciplina dettata dagli ultimi due commi dell'art. 6 del c.c.n.l. Edilizia Industria e art. 8 del c.c.n.l. Edilizia Artigiano.
Art. 9 (Conglobamento ex ITS ed EET)
Le parti si danno atto che per previsione dei rispettivi cc.cc.nn.l. l'indennità territoriale di settore e l'Elemento economico territoriale sono stati conglobati nel 2011 e gli importi in essere sono i seguenti:
Contratto industria:
- operaio di 4° livello: € 1,63640;
- operaio specializzato: € 1,51736;
- operaio qualificato: € 1,36986;
- operaio comune: € 1,18164. Contratto artigiano:
- operaio di 4° livello: € 1,64878;
- operaio specializzato: € 1,53546;
- operaio qualificato: € 1,37097;
- operaio comune: € 1,19955.
Art. 10 (Premio territoriale per operai ed impiegati)
Tenuto conto del positivo andamento dell’attività del settore nel territorio, è istituito un premio territoriale una tantum.
Il premio sarà erogato con le competenze del mese di dicembre 2022 nella misura di € 40 lordi.
L'importo sarà erogato solo nel caso in cui il lavoratore sia stato presente per tutte le ore/giornate lavorabili nel mese, inclusi permessi retribuiti, xxxxx xxxxxx ed ex festività.
Il premio sarà riparametrato per i part-time, proporzionalmente all'orario di lavoro.
Il premio in parola è sottoposto alla normale contribuzione INPS, all'applicazione del tasso INAIL, all'imposizione fiscale IRPEF.
Tale elemento non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.
Art. 11 (Indumenti di lavoro)
Le parti sottoscritte convengono sulla necessità della dotazione degli indumenti da lavoro alle maestranze operaie.
A partire dal 1° dicembre 2022, la misura del contributo è pari allo 0,70%, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui ai vigenti cc.cc.nn.l.
All'esazione del predetto contributo provvede la Cassa edile di Sondrio.
Per la fornitura e la dotazione degli indumenti da lavoro agli operai, si prevede che:
- Cassa edile gestisca direttamente gli ordini in nome e per conto delle singole imprese edili, che provvederanno al pagamento direttamente al fornitore; Cassa edile rimborserà alle imprese i costi dalle stesse sostenuti, al netto dell'IVA.
Si precisa che le forniture saranno effettuate esclusivamente agli operai iscritti e dipendenti di imprese che siano in regola con iI versamento delle contribuzioni a favore di Cassa edile, mentre per i neoassunti Cassa edile provvederà direttamente all'acquisto e alla fornitura del kit in uso;
- la fornitura dei predetti indumenti da lavoro solleva le singole imprese dal parallelo obbligo previsto dalla legge, fino a concorrenza del relativo quantitativo, fermo restando il reintegro a cura delle predette imprese in caso di anticipata usura o di inadeguatezza degli stessi;
- i singoli lavoratori sono obbligati ad utilizzare durante il lavoro a rischio gli indumenti di cui trattasi;
- la Cassa edile, stipulerà una convenzione con una ditta produttrice o fornitrice di dispositivi individuali di protezione, al fine di offrire condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto da parte delle imprese dei predetti D.P.I.;
- la Cassa edile, comunicherà, di volta in volta, alle imprese i nominativi dei lavoratori a cui sono stati forniti i predetti indumenti di lavoro.
Le tipologie e la numerosità degli articoli oggetto della fornitura, la periodicità e le modalità di consegna sono definite dagli accordi pro tempore vigenti tra le parti. Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto un nuovo regolamento per la gestione degli indumenti di lavoro, armonizzandone i contenuti con quelli delle intese stipulate dalla Cassa edile di Sondrio con gli omologhi enti di altri territori.
I compiti assegnati per la fornitura e la dotazione degli indumenti di lavoro di cui al quarto periodo del presente articolo continuano ad essere svolti, temporaneamente e fino a completa implementazione delle procedure da parte della Cassa edile, con le modalità previste dall’art. 22 del Contratto Integrativo Provinciale del 4 luglio 2018.
Art. 12 (Quote territoriali di adesione contrattuale)
Le quote territoriali di adesione contrattuale a carico dell'impresa e dell'operaio sono stabilite nella seguente misura:
- 0,740% a carico del datore di lavoro;
- 0,740% a carico del lavoratore.
Le predette quote debbono calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle previsioni dei vigenti cc.cc.nn.l.
All'esazione del predetto contributo provvede la Cassa edile di Sondrio.
La quota dello 0,740% a carico dell'operaio viene trattenuta dall'impresa all'atto della corresponsione della retribuzione.
Il gettito complessivo delle quote territoriali di adesione contrattuale è ripartito secondo l'ammontare delle rispettive percentuali di cui sopra, una parte di spettanza di ANCE Xxxxx Xxxxxxx e una parte di Confartigianato imprese Sondrio secondo gli accordi intercorsi fra le medesime e l'altra da attribuire, cumulativamente, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che provvederanno al successivo riparto fra di loro.
E' facoltà degli operai cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, a mezzo apposite deleghe rilasciate dai medesimi alla Cassa edile, un importo, che sarà successivamente stabilito, da stornarsi dagli accantonamenti effettuati a loro favore presso la nominata Cassa edile, all'atto del pagamento degli aventi diritto.
Gli importi delle quote previste dal presente articolo trattenuti agli operai verranno registrati a libro unico e devono risultare sulla busta paga.
Le parti si danno atto che la disciplina del presente articolo costituisce piena ed integrale attuazione dell'art. 26, L. n. 300/1970.
Art. 13 (Impiegati - Conglobamento premio di produzione ed ex E.E.T.)
Le parti si danno atto che per previsione dei rispettivi cc.cc.nn.l. l'indennità territoriale di settore e l'Elemento economico territoriale sono stati conglobati nel 2011 e gli importi in essere sono i seguenti:
Contratto industria:
- Impiegato di 7° livello - Quadro: | € 397,91; |
- Impiegato di 6° livello: | € 363,90; |
- Impiegato di 5° livello: | € 302,56; |
- Impiegato di 4° livello: | € 275,59; |
- Impiegato di 3° livello: | € 253,50; |
- Impiegato di 2° livello: | € 228,40; |
- Impiegato di 1° livello: Contratto artigiano: | € 196,34. |
- Impiegato di 7° livello - Quadro: | € 410,32; |
- Impiegato di 6° livello: | € 368,42; |
- Impiegato di 5° livello: | € 306,28; |
- Impiegato di 4° livello: | € 277,73; |
- Impiegato di 3° livello: | € 256,63; |
- Impiegato di 2° livello: | € 228,59; |
- Impiegato di 1° livello: | € 199,43. |
Art. 14 (Impiegati - Trasporti)
A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che, per raggiungere il proprio posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione, viene riconosciuta, dal 1° gennaio 2013, una indennità nella seguente misura:
- per distanze da 2 a 7 km: € 0,90 per ogni giornata lavorativa;
- per distanze oltre i 7 km: € 0,65 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 chilometri.
La medesima non è dovuta nel caso che l'impresa provveda con i propri mezzi al trasporto degli impiegati.
Art. 15 (Impiegati - Mensa)
A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio viene riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa così determinata:
- € 8,30 giornalieri a decorrere dal 1° dicembre 2022.
Previo accordo tra datore e lavoratore, l'indennità sostitutiva di mensa nelle misure di cui sopra, potrà essere sostituita con buoni pasto.
Detta indennità non va corrisposta agli impiegati che, per essere comandati in trasferta dalla propria impresa, beneficiano del trattamento previsto dai cc.cc.nn.l. in riferimento agli articoli relativi alla trasferta.
Art. 16 (Cassa edile)
A far data dal 1° dicembre 2022 la tabella di contribuzione è quella rappresentata in Allegato 1 al presente contratto.
Le percentuali indicate in tabella vanno calcolate sugli elementi della retribuzione, secondo quanto disposto dai richiamati cc.cc.nn.l. e vengono esatte dalla Cassa edile.
Le quote a carico dell'operaio sono trattenute dall'impresa all'atto del pagamento della retribuzione, con la relativa registrazione sul LUL e sulla busta paga.
Con appositi accordi pro tempore vigenti sono definite le prestazioni a beneficio di imprese e lavoratori non espressamente richiamate nel presente contratto.
In particolare, con Accordo 20 maggio 2021 (Stralcio in Allegato 3 al presente contratto) tra le stipulanti il presente accordo, sono definite le “assistenze sociali” spettanti ai lavoratori, nonché i requisiti e le modalità per l’ottenimento delle medesime.
Art. 17 (Anzianità professionale edile)
Il contributo relativo all'APE, a carico delle imprese, è definito con accordo del 22 settembre 2022 delle parti sociali nazionali nella misura del 3,70% per le Casse edili lombarde dal 1° ottobre 2022.
Eventuali successive modificazioni dell’aliquota da parte delle parti sociali nazionali determinano l’automatico allineamento dell’ aliquota territoriale.
Art. 18 (PREVEDI)
Al fine di mutualizzare i costi delle imprese che, in virtù dell’adesione volontaria a PREVEDI da parte dei loro dipendenti, siano tenute al versamento del contributo del’1% a tale Fondo di previdenza complementare, è stabilito a carico di tutte le imprese iscritte alla Cassa edile un contributo denominato “Mutualizzazione PREVEDI” avente, dal 1° dicembre 2022, aliquota dello 0,18%.
Tale contributo è esatto dalla Cassa edile e la prestazione è gestita secondo gli accordi pro tempore vigenti tra le parti.
Art. 19 (Ente Unico Formazione e Sicurezza)
E’ costituito nella provincia di Sondrio l’Ente Unico per la formazione e la sicurezza. L’Ente è dotato di un proprio Statuto e di una propria struttura.
L’Ente opera nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti dei contratti collettivi, in particolare dell’art . 91 del CCNL Edilizia Industria e del “Protocollo sugli organismi bilaterali” allegato all’accordo di rinnovo del medesimo CCNL datato 1° luglio 2014, del “Codice Etico degli Enti Bilaterali” allegato all’accordo di rinnovo del medesimo CCNL datato 3 marzo 2022, nonché delle indicazioni e direttive del Formedil.
Per il funzionamento dell’Ente Unico l’aliquota di contribuzione a carico delle imprese iscritte alla Cassa edile è pari all’1,00% dal 1° ottobre 2022.
Le aliquote suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione secondo quanto disposto dai richiamati cc.cc.nn.l. e vengono esatte dalla Cassa edile, e da questa versate all’Ente.
Art. 20 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali)
Per il settore edile della Provincia di Sondrio trovano applicazione le leggi e le intese delle parti sociali nazionali in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza pro tempore vigenti, ed in particolare
- gli articoli 47, 48, 49, 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l’“Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza e Pariteticità in materia di Salute e Sicurezza (Parte I)” tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 12 dicembre 2018;
- l’art. 87 del CCNL Edilizia Industria.
Dette norme sono integrate dalla regolamentazione contenuta nel presente contratto.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Imprese fino a 15 lavoratori
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il R.L.S. potrà essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L’elezione deve avvenire in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, la cui convocazione deve essere comunicata dai lavoratori per iscritto al datore di lavoro ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori con un preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi.
La data e l’orario della convocata riunione devono tener conto del normale funzionamento dell’attività aziendale.
Hanno diritto di votare e di essere eletti tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto di votare, ma non possono essere eletti, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto. Non hanno diritto di votare, né possono essere eletti, i soci di società, gli amministratori e gli associati in partecipazione
Prima di procedere all’elezione del R.L.S., con il supporto delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, qualora presenti alla riunione, i lavoratori devono individuare tra di loro il segretario del seggio elettorale, al quale compete la direzione delle operazioni di voto e la stesura del verbale di elezione.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Dopo lo spoglio delle schede, risulterà eletto il lavoratore che ha raggiunto il maggior numero di voti, senza la necessità di raggiungere alcun quorum.
Il segretario del seggio provvede, quindi, alla stesura del verbale d’elezione che dovrà sottoscrivere e nel quale si dovranno indicare:
- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei partecipanti;
- il risultato degli scrutini;
- l’indicazione del lavoratore eletto.
Il segretario del seggio deve consegnare il verbale della riunione al datore di lavoro, che ne trasmetterà copia all’Ente Unico Formazione Sicurezza
Il mancato rispetto della presente procedura comporta l'inefficacia della nomina stessa. Imprese oltre i 15 lavoratori
Laddove le RSU o RSA non siano presenti trovano applicazione le norme previste per le aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori e le operazioni, in tal caso, sono attivate dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori.
Laddove le RSU o RSA siano presenti, valgono le disposizioni contenute nel citato l’“Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza e Pariteticità in materia di Salute e Sicurezza (Parte I)”, con particolare riferimento ai punti dal 2.3. al 3.3..
Per il rimborso alle imprese degli oneri derivanti dalle ore destinate alla formazione ed all'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda (RLS) o unità produttiva è prevista dal 1° dicembre 2022 la costituzione di un apposito Fondo “Rimborso RLS”, alimentato da un’aliquota di contribuzione alla Cassa edile di Sondrio, a carico delle aziende, nella misura dello 0,03%.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
Le parti sociali, rilevato che sono emerse necessità tali da indurre ad una revisione del servizio R.L.S.T., alla luce della normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal Titolo I, Capo 3, Sezione VII che disciplina l'istituto dei R.L.S.T. e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, a far data dal 1° novembre 2012 hanno convenuto l'esternalizzazione totale ed assoluta con gestione autonoma del servizio R.L.S.T. in capo alle Organizzazioni sindacali territoriali dell'edilizia odierne firmatarie, sollevando l’Ente Unico Formazione e Sicurezza da qualunque coinvolgimento ed onere derivanti dalla gestione amministrativa del servizio.
Le Organizzazioni sindacali garantiscono l'effettività del servizio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e nel caso il servizio venisse interrotto cesserà istantaneamente il contributo a cura dell’Ente Unico Formazione e Sicurezza.
Le Organizzazioni sindacali nel caso di nomina o sostituzione dei R.L.S.T., che saranno individuati sulla base dei requisiti della competenza, affidabilità e professionalità, avranno cura di indicarlo con congruo preavviso di almeno un mese.
La designazione sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei tre segretari territoriali delle XX.XX. dei lavoratori indirizzata alle rappresentanze datoriali territoriali e all’Ente Unico Formazione e Sicurezza.
Per quanto non disciplinato in riferimento al Servizio R.L.S.T., oltre a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., si richiama espressamente l'accordo del 6 febbraio 1998 (in Allegato 4) ad eccezione degli artt. 3, 4, comma 2; 6 commi 2/3/4/5/7/8/9/10/13/15; che si intendono completamente abrogati.
Inoltre le parti intendono modificati i seguenti:
- art. 4, comma 1 nella parte "due incaricati" che diventa "fino ad un massimo di tre incaricati";
- art. 4, comma 3 nella parte "80 ore" che diventa "120 ore";
- art. 6, comma 6, così sostituito:
“Sono costituiti nell'ambito della Cassa edile di assistenza di Sondrio appositi fondi finalizzati alla copertura dei costi rispettivamente:
• per la formazione e l'attività del responsabile dei lavoratori per la sicurezza d'azienda (R.L.S.)
• per gli R.L.S.T.,
le cui risorse verranno impiegate secondo gli accordi che verranno assunti dalle parti sottoscritte”
- art. 6, comma 11, cosi sostituito:
“I contributi in questione dovranno offrire un gettito che assicuri equilibrio tra le entrate e le uscite.”
- art. 6, comma 12 nella parte "di lire 30.000" che diventa "€ 15,00", e con inserimento della locuzione “per la formazione e l'attività del responsabile dei lavoratori per la sicurezza d'azienda (R.L.S.)” dopo la parola “fondo”
- art. 6, comma 14 nella parte “del contributo” che diventa “dei contributi”.
Si da atto che nell'accordo 6 febbraio 1998 al posto di OPP o CPT oggi si deve intendere l’Ente Unico Formazione e Sicurezza, che il testo di legge di riferimento in materia di sicurezza è da intendersi X.Xxx. n. 81/2008 s.m.i. invece del D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 494/1996.
Le parti confermano la contribuzione del Servizio R.L.S.T. nella misura dello 0,23%.
Il tetto massimo del Servizio R.L.S.T. non potrà comunque superare l'importo di € 110.000 annui.
I R.L.S.T., al fine di approfondire ed accrescere la conoscenza in materia di sicurezza, dovranno obbligatoriamente prendere parte ai corsi di formazione previsti per legge, inoltre copia degli attestati della formazione e degli aggiornamenti effettuati saranno inviati all’Ente Unico Formazione e Sicurezza.
I R.L.S.T. sono a disposizione dell’Ente Unico Formazione e Sicurezza nell'ambito dell'attività formativa per tutti i corsi che verranno organizzati, in quanto tale attività è riconosciuta come propedeutica alla diffusione della cultura della sicurezza, ed in quanto tale rientra nell'ambito delle competenze tipiche del R.L.S.T.
L'attività dei R.L.S.T. comporterà la visita di non meno di 600 cantieri all'anno.
I R.L.S.T. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese nel rispetto delle esigenze produttive, per le finalità e con le limitazioni previste dalla legge e secondo le seguenti modalità:
a) consultano preventivamente l’Ente Unico Formazione e Sicurezza per verificare che nell'impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
b) redigono un calendario mensile delle visite programmate, consegnato anticipatamente all’Ente Unico Formazione e Sicurezza almeno 10 gg prima dell'avvio delle stesse;
c) prendono preventivo contatto con l'impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo diversi accordi con l'impresa, il luogo, il giorno, l'ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere;
d) concordata la visita, i R.L.S.T. ne danno conferma scritta tramite email all'impresa specificando i dati sopra elencati;
e) nei casi in cui i R.L.S.T. valutano che il loro intervento sia oggettivamente particolarmente urgente ed improrogabile, previo avviso della situazione in atto all'impresa, segnaleranno alla medesima la visita al cantiere per eliminare le condizioni di pericolo esistenti al più presto;
f) devono essere muniti del tesserino di riconoscimento, da esibire prima dell'accesso ai luoghi di lavoro e devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per svolgere la visita;
g) i R.L.S.T. chiedono che in occasione della visita concordata sia messa a disposizione la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non potendo chiedere l'esibizione di nessun altro tipo di documentazione aziendale;
h) della visita devono redigere apposito verbale, ove saranno riportate le osservazioni e le proposte formulate e la cui copia firmata dal R.L.S.T. sarà contestualmente rilasciata all'impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta;
i) il modello tipo dei verbali da utilizzarsi da parte dei R.L.S.T. è quello definito in allegato all’accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Industria del 18 luglio 2018;
j) le visite si svolgono con la presenza del responsabile del servizio di protezione dell'impresa o di un addetto da questi incaricato. In caso contrario, gli R.L.S.T. possono in ogni modo svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro;
k) l'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l'adempimento delle funzioni programmate;
I) le imprese ed i lavoratori possono richiedere l'intervento e la consultazione del R.L.S.T. per l'esecuzione delle attribuzioni previste dall'art. 50, X.Xxx. n. 81/2008;
m) gli interventi del R.L.S.T. devono essere eseguiti tenendo conto dell'ordine cronologico dell'arrivo delle richieste, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva;
n) alla fine di ogni settimana i R.L.S.T. inviano copie dei verbali, delle visite e delle consultazioni all’Ente Unico Formazione e Sicurezza;
o) alla fine di ogni trimestre i R.L.S.T. redigono un rapporto dell'attività svolta, che consegnano all’Ente Unico Formazione e Sicurezza, che verrà analizzato da apposita Commissione tecnica composta da 6 degli attuali 12 componenti l’organo amministrativo, di cui 3 per parte sindacale, 3 per parte datoriale e dal Segretario dell’Ente Unico Formazione e Sicurezza;
p) il pagamento della contribuzione del servizio R.L.S.T., indicativamente con cadenza quadrimestrale, verrà predisposto tenuto conto degli esiti della commissione di cui al precedente punto;
q) i R.L.S.T. dovranno svolgere esclusivamente attività inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, coerentemente alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., e garantire sino alla decadenza del relativo incarico, la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con le proprie funzioni;
r) i R.L.S.T. decadono dall'incarico per grave violazione a quanto contenuto nel presente accordo.
Qualora, per particolari e contingenti circostanze, il numero delle visite risulti, per l’anno di riferimento, inferiore a 600, viene conseguentemente riproporzionata la quota del gettito derivante dall’applicazione del contributo RLST (“0,23%”) da liquidare, tenuto conto degli esiti della Commissione tecnica di cui al presente articolo.
Per tutto quanto non disciplinato dalle parti sociali territoriali per il Servizio R.L.S.T., valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e gli accordi nazionali e contrattuali di riferimento.
Le parti si danno atto:
• dell’opportunità di valutare, nella prospettiva del futuro rinnovo del presente contratto, la costituzione di un’associazione finalizzata alla gestione dell’attività e dei rapporti di lavoro dei
R.L.S.T. e la revisione complessiva delle norme territoriali che ne regolano l’operatività;
• della volontà comune di istituire un apposita commissione finalizzata all’adeguamento della disciplina dell’elezione del RLS, entro il 31 gennaio 2023, alle più recenti normative ed accordi nazionali.
Art. 21 (Elemento Variabile della Retribuzione - EVR)
DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO PROVINCIALE
In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del contratto collettivo nazionale dell’industria edile 03 marzo 2022, e dall’art. 42 del contratto collettivo nazionale dell’artigianato edile 04 maggio 2022, con il presente accordo si istituisce e regola la disciplina dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere per le imprese operanti nel territorio della Provincia di Sondrio che applicano i CC.cc.nn.ll. dell’Industria e dell’Artigianato Edile, a partire dall’anno di competenza 2022.
L’elemento variabile della retribuzione (EVR) viene concordato in sede territoriale (contrattazione collettiva di secondo livello), tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore, e rappresenta il premio di risultato di ammontare variabile legato ad incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della Provincia di Sondrio, conformemente alle previsioni dell’art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 - così come modificata dall’art. 1, comma 160, della Legge n. 232/2016 -, e del D.M. 25 marzo 2016, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato (applicazione di un’imposta sostitutiva) previsto e disciplinato dagli stessi.
Tale elemento non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.
La misura massima erogabile dell’EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 4% dei minimi del C.c.n.l dell’Edilizia Industriale e dell’Edilizia Artigianale rispettivamente in vigore alla data del 01 luglio 2014 e del 04 maggio 2022.
Per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Sondrio, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l’importo dell’EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Sondrio, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:
1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile in Provincia di Sondrio: 25%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Sondrio: 25%;
3. xxx lavorate denunciate alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Sondrio al netto delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro: 25%;
4. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Sondrio: 25%;
Ai fini della determinazione dell’EVR, qualora nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta.
Qualora invece risultino pari o positivi almeno due parametri, l’erogazione sarà dovuta nella misura della somma delle incidenze ponderali di detti parametri, fino alla misura del 100% della percentuale (4%) fissata dalla contrattazione collettiva nazionale per le imprese industriali e per le imprese artigiane, in caso di 4 parametri pari o positivi.
A tal fine, le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed, in caso di esito positivo, alla conseguente determinazione dell’EVR erogabile, nonché dei criteri e delle modalità di corresponsione.
Per la valutazione dell’andamento dei parametri individuati a livello provinciale per l’anno di competenza 2022, la verifica degli indicatori dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio 2023 tramite raffronto fra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2019, applicando i criteri e le regole di cui al presente articolo.
Per le verifiche relative agli anni seguenti, il triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno (es. triennio 2023/2022/2021 su triennio 2022/2021/2020).
In caso di esito positivo, l’EVR andrà erogato ai lavoratori in quote mensili nel corso dell’anno civile successivo all’ultimo anno del triennio più recente oggetto della verifica, negli importi definiti in sede di verifica e con le seguenti modalità:
- agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili;
- agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell’EVR verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero si ottiene applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20. Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;
- agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell’anno, l’EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.
Qualora le parti non si incontrassero entro il termine di cui sopra, la Cassa Edile procederà ad effettuare la verifica dei parametri sulla base di criteri di cui al presente articolo, ed a comunicarne l’esito alle parti sociali per i successivi adempimenti.
In caso di verifica positiva da parte della Cassa Edile, qualora alla stessa non facesse seguito alcun accordo sindacale, le imprese dovranno erogare l’EVR con le stesse modalità e tempistiche previste dal presente articolo.
Determinazione EVR a livello aziendale
Definita la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa potrà procedere al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
- ore lavorate denunciate nelle Casse edili, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.
L'impresa che procede alla verifica confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% della misura stabilita a livello provinciale.
Nei casi previsti al paragrafo precedente, dovrà essere attivata la seguente procedura:
- l’impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione di categoria di riferimento (ANCE Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Sondrio) e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle
R.S.A. o R.S.U., ove costituite utilizzando il modello allegato (Allegato 2);
- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.
Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
Le imprese che non dovessero effettuare la verifica a livello aziendale dovranno erogare l’E.V.R. negli importi ed alle condizioni definiti a livello territoriale.
Art. 22 (Validità, durata)
Il presente contratto entra in vigore il 1° dicembre 2022 ed avrà durata almeno fino al 30 novembre 2023. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo contratto.
Letto, confermato e sottoscritto
ANCE Lecco Sondrio FENEALUIL Alta Lombardia
FILCA CISL Sondrio
Confartigianato Imprese Sondrio
FILLEA CGIL Sondrio
Allegato 1
Cassa edile di assistenza – Sondrio - Accantonamenti e contributi vigenti dal 1° dicembre 2022
Descrizione | Carico impresa | Carico lavoratore | Totale |
Anzianità Professionale Edile (APE) | 3,700% | 0,000% | 3,700% |
Mutualizzazione PREVEDI | 0,180% | 0,000% | 0,180% |
Cassa edile | 1,875% | 0,375% | 2,250% |
Quote territoriali adesione contrattuale | 0,740% | 0,740% | 1,480% |
Quote nazionali adesione contrattuale | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
E.S.F.E. - Ente per la sicurezza e la formazione in edilizia | 1,000% | 0,000% | 1,000% |
Servizio R.L.S.T. | 0,230% | 0,000% | 0,230% |
Rimborso R.L.S. | 0,030% | 0,000% | 0,030% |
Indumenti da lavoro | 0,700% | 0,000% | 0,700% |
Fondo territoriale per la qualificazione del settore * | 0,200% | 0,000% | 0,200% |
Fondo Prepensionamento | 0,200% | 0,000% | 0,200% |
Fondo Incentivo all’occupazione** | 0,100% | 0,000% | 0,100% |
Fondo sanitario (SANEDIL)*** | 0,600% | 0,000% | 0,600% |
Trattamento c.c.n.l. per ferie e gratifica natalizia | 14,200% | 0,000% | 14,200% |
Maggiorazioni | Carico impresa | Carico lavoratore | Totale |
Imprese ANCE nazionale - contrib. associativo | 0,500% | 0,000% | 0,500% |
Imprese associate ANCE fuori provincia | 1,300% | 0,000% | 1,300% |
Agenzie per il lavoro (formazione profess.) | 3,368% | 0,000% | 3,368% |
Agenzie per il lavoro (sospensione lavoro) | 0,300% | 0,000% | 0,300% |
* contributo introdotto dagli accordi di rinnovo dei CCNL 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, con decorrenza 01 ottobre 2022 – attualmente sospeso nelle more della definizione del Regolamento operativo.
** sull’imponibile dato dalle ore lavorate moltiplicate per la paga, data da: minimo di paga base, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza, EDR.
*** sull’imponibile dato dalle ore lavorate (con un mimino di 120 ore) moltiplicate per la paga, data da: minimo di paga base, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza, EDR. Per impiegati: 0,26% basato sulle seguenti voci retributive: minimo, premio di produzione, ex indennità di contingenza, EDR.
Ove non diversamente specificato: sull’imponibile dato dalle ore lavorate per la paga, data da: paga base oraria di fatto, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza, EDR.
Allegato 2
FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PARAMETRI AZIENDALI E.V.R.
Carta intestata
Spett.le
ANCE LECCO SONDRIO
Pec: xxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
oppure
Spett.le
CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO
Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
e
Spett.le
XXXXX XXXXX DI ASSISTENZA DI SONDRIO
Pec: xx00@xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
Oggetto: Contratto integrativo provinciale Provincia di Sondrio 1° dicembre 2022 - E.V.R. anno Autodichiarazione parametri aziendali
Con riferimento all’accordo 1° dicembre 2022 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Sondrio, ed all’Accordo Provinciale ……………., con il quale sono stati determinati gli importi dell’E.V.R. da erogare nel corso dell’anno a livello provinciale, la scrivente Impresa
D I C H I A R A
che la verifica dei parametri aziendali, raffrontando i trienni di riferimento xxxx/xxxx/xxxx e xxxx/xxxx/xxxx, ha dato il seguente esito [1]:
- Ore denunciate in Xxxxx Xxxxx / Xxx lavorate registrate sul LUL (imprese con solo impiegati)
□ POSITIVO
□ NEGATIVO
- Volume di affari IVA
□ POSITIVO
□ NEGATIVO
e pertanto la nostra azienda
□ Nell’anno erogherà ai propri dipendenti l’E.V.R. in misura del 50% degli
importi previsti a livello provinciale, in quanto solo uno dei due parametri è risultato positivo
□ Nell’anno ……. NON erogherà l’E.V.R., in quanto entrambi i parametri sono risultati negativi
Luogo e data
Timbro e firma
………………………………
[1] barrare le caselle corrispondenti
Allegato 3
Stralcio Accordo 20 maggio 2021 sulle Assistenze sociali
(omissis)
DIRITTO (ART. 1)
Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Sondrio le sopra indicate “assistenze sociali” è determinato dal possesso, da parte del lavoratore, dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, le ore nei periodi indicati in ogni singola assistenza, con il relativo accantonamento della percentuale per ferie e gratifica natalizia, presso le competenti Casse Edili. Nel computo del calcolo delle ore devono essere tenute in considerazione, oltre alle ore effettivamente lavorate, anche le assenze per servizio civile, malattia, infortunio, tbc regolarmente indennizzate, maternità, cassa integrazione guadagni relativamente alle ore indennizzate dall’INPS, permessi retribuiti, ore assemblee retribuite previste dal contratto nazionale di lavoro e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) per i lavoratori assunti a tempo parziale le ore necessarie per avere diritto alle prestazioni e gli importi delle stesse saranno riproporzionati all’orario risultante dal contratto o lettera di assunzione;
c) risultare alle dipendenze di impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Sondrio e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima;
d) su richiesta dei lavoratori provenienti da altre province, la Cassa Edile di Sondrio provvederà a certificare le ore prestate presso la suddetta Cassa Edile a condizione di accertata regolarità contributiva dell’azienda; tale modalità permarrà fino all’attuazione del principio che l’operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di provenienza;
e) il diritto all’erogazione è acquisito nel momento della presentazione della domanda in presenza dei requisiti e nei termini previsti da ciascuna assistenza, di seguito riportate. Se in quel momento l’impresa non è in regola con il versamento alla Cassa Edile di accantonamenti e contributi, l’erogazione viene temporaneamente sospesa. L’erogazione verrà effettuata nel momento di regolarizzazione della posizione.
DECADENZA DEL DIRITTO ALLE ASSISTENZE (ART. 2)
In caso di decesso del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Sondrio, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi precedenti l’evento, gli eredi (coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, in presenza dei requisiti richiesti, le seguenti assistenze: soggiorni climatici per i figli dei lavoratori (art. 13), borse di studio (art. 4), contributo per fini di studio (art. 5) per un massimo di tre anni.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ART. 3)
Le domande delle assistenze sociali, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le imprese e le organizzazioni sindacali di categoria, oppure scaricabili dal sito xxx.xxxx.xxx, devono essere trasmesse – accompagnate da tutti i documenti richiesti – entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di decadenza.
A) BORSE DI STUDIO (ART. 4)
Nell’intento di favorire negli studi i figli o equiparati a carico dei lavoratori iscritti, la Cassa Xxxxx eroga, ai lavoratori medesimi, un contributo così stabilito:
a) € 280,00, per gli studenti frequentanti Istituti Professionali statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, Regioni o autorizzati dalla Regione, con una durata minima di un biennio;
b) € 300,00 per gli studenti frequentanti istituti tecnici, magistrali, licei, istituti d’arte, ecc.;
c) € 350,00 per gli studenti frequentanti istituti tecnici o professionali ad indirizzo edile (geometri, periti , operatori e tecnici edili);
d) € 400,00 per gli studenti frequentanti corsi di diploma universitario, scuole dirette a fini speciali, corsi di formazione professionale post diploma, di scuola media superiore di durata non inferiore ai due anni, conservatorio di musica dal 6° anno;
e) € 500,00 per gli studenti universitari (nel caso di corso di laurea inerente il settore edile, l’importo è elevato a € 600,00).
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
⮚ media voto pari o superiore ai 7/10 (escluse religione ed educazione fisica) per gli studenti rientranti nelle lettere a), b), c) e d);
⮚ media voto pari o superiore ai 24/30 (con almeno 4 esami conseguiti nell’anno accademico) per gli studenti rientranti nella lettera e), con esclusione degli studenti fuori corso.
Termini di presentazione:
Entro il 30 novembre successivo al termine dell’anno scolastico/accademico.
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ stato di famiglia;
⮚ attestato rilasciato dall’Istituto e/o dall’Università con l’indicazione dei voti conseguiti.
B) CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO (ART. 5)
Agli studenti che risultano a carico di genitori i cui componenti, complessivamente, abbiano conseguito un reddito non superiore a € 31.300,00 al lordo di eventuali oneri deducibili, sarà erogato un contributo per fini di studio pari ad un importo di:
a) € 120,00 per gli studenti frequentanti il primo o il terzo anno della Scuola Media Inferiore oppure € 100,00 per gli studenti frequentanti il secondo anno della Scuola Media Inferiore;
b) € 170,00 per gli studenti frequentanti il primo o il terzo anno della Scuola Media Superiore oppure € 120,00 per gli studenti frequentanti il secondo anno della Scuola Media Superiore;
c) € 250,00 per gli studenti frequentanti al primo o il terzo anno dell’Università e corsi equiparati oppure € 200,00 per gli studenti frequentanti al secondo anno di Università e corsi equiparati.
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
⮚ reddito nucleo familiare al lordo di eventuali oneri deducibili pari ad € 31.300,00.
Termini di presentazione:
Entro il 30 novembre successivo al termine dell’anno scolastico/accademico.
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ certificazione reddito nucleo familiare;
⮚ attestazione/certificazione di frequenza anno scolastico/accademico.
C) CONTRIBUTO FREQUENZA ASILI NIDO (ART. 6)
Nell’intento di contribuire al pagamento della retta dell’asilo nido frequentato dal/dai figlio/i o equiparati, ai lavoratori iscritti è riconosciuto un contributo per un importo massimo di € 1.000,00 annue per ciascun figlio frequentante l’asilo nido, nel limite massimo dell’importo delle rette effettivamente pagate.
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
Entro il 30 novembre successivo al termine dell’anno Cassa edile in cui è avvenuta la frequenza.
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ stato di famiglia;
⮚ attestato di effettiva frequenza con indicazione delle rette effettivamente pagate nell’anno.
D) PREMIO NATALITA’ (ART. 7)
Alla nascita e/o adozione di un figlio ai lavoratori iscritti che abbiano maturato il requisito richiesto, sarà corrisposto un premio di natalità pari ad € 250.00.
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
Entro il 30 novembre successivo al termine dell’anno Cassa edile in cui è avvenuta la nascita/adozione.
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ copia del certificato di nascita nel quale risulti l’indicazione della paternità, rilasciato dal Comune o dall’autorità competente.
E) SUSSIDIO MATRIMONIO E/O UNIONE CIVILI (ART. 8)
Ai lavoratori iscritti che contraggono matrimonio e/o unione civile è riconosciuto un sussidio pari a
€ 400,00.
La prestazione può essere erogata una sola volta.
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
Entro il 30 novembre successivo al termine dell’anno Cassa edile in cui sono contratti il matrimonio o l’unione civile.
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ copia del certificato di matrimonio e/o unione civile, rilasciato dal Comune o dall’autorità competente.
F) DONATORI DI SANGUE (ART. 9)
Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Sondrio che effettuano donazioni di sangue gratuite presso i centri trasfusionali autorizzati dal Ministero della Sanità, viene concesso un assegno di € 20,00 per donazione . L’assegno è liquidato cumulativamente per tutte le donazioni, una volta all’anno.
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
Entro il 30 novembre successivo al termine dell’anno Cassa edile in cui sono avvenute le donazioni.
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ per ogni donazione deve essere consegnata l’attestazione del centro trasfusionale che ha ricevuto la donazione.
G) CONTRIBUTO PER LAVORATORE E/O FAMILIARE A CARICO PORTATORI DI HANDICAP (ART. 10 )
Ai lavoratori iscritti, al coniuge non legalmente separato ed ai figli e/o equiparati fiscalmente a carico e conviventi del lavoratore, invalidi civili e/o portatori di handicap tutelati dalle leggi n. 381/1970, n. 382/1970, n. 118/1971, n. 18/1980, n. 508/1988, n. 509/1988, n. 289/1990 e n.
104/1992, e che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore 60% e/o una condizione invalidante pari o superiore al 60%, verrà erogato un contributo annuo pari a € 1.000,00.
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
⮚ avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore 60% e/o una condizione invalidante pari o superiore al 60%.
Termini di presentazione:
Entro il 30 novembre successivo al termine dell’anno Cassa edile in cui è insorta o si è protratta la condizione di handicap
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minoranza fisica, tutelate della leggi sopra riportate;
⮚ stato di famiglia.
In caso di domanda a favore del coniuge non legalmente separato e /o figli ed equiparati:
⮚ fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minoranza fisica, tutelate della leggi sopra riportate;
⮚ stato di famiglia;
⮚ fotocopia della dichiarazione presentata all’Impresa per l’ottenimento delle detrazioni fiscali, che comprovi che il familiare sia a carico del richiedente la prestazione.
H) CONCORSO SPESE FUNERARIE (ART. 11)
In caso di decesso del lavoratore, che non abbia maturato analogo diritto previsto dall’APE, agli eredi (vedova o figli e/o equiparati o genitori) viene corrisposto un importo pari ad € 1.100,00 a titolo di concorso spese funerarie.
In caso di eredi diretti, l’importo potrà essere corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese funerarie per il lavoratore defunto (gli Enti sono esclusi da questa prestazione).
Ai lavoratori iscritti, in caso di decesso della moglie o dei figli e/o equiparati conviventi ed a carico viene concesso un contributo alle spese funerarie pari a € 650,00.
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
Entro il 30 novembre successivo al termine dell’anno Cassa edile in cui è avvenuto il decesso.
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ certificato di morte (in carta libera);
⮚ attestazione della situazione familiare all’atto del decesso;
⮚ dichiarazione del lavoratore attestante che il familiare deceduto era fiscalmente a suo carico;
⮚ documenti probatori della spesa sostenuta (documentazione da presentare esclusivamente per il decesso di un familiare, oppure qualora il richiedente la prestazione non sia un erede diretto del lavoratore deceduto).
I) SUSSIDIO STRAORDINARIO (ART. 12)
In casi eccezionali di particolari e comprovate situazioni di disagio economico, potrà essere riconosciuto a favore dei lavoratori iscritti e delle loro famiglie un sussidio straordinario “una tantum“ nella misura indicativa di € 1.000,00 per sussidio e, comunque, nel limite massimo complessivo annuo di € 10.000,00 (anno Cassa Edile). Non potranno essere considerati sussidi straordinari le richieste pervenute che abbiano come oggetto prestazioni / assistenze di qualsiasi natura già disciplinate a livello territoriale o nazionale.
Le richieste pervenute saranno valutate e definite dal Comitato di Gestione.
Requisiti:
⮚ essere iscritto alla Cassa Edile di riferimento.
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ stato di famiglia;
⮚ documentazione che attesti e motivi lo stato di situazione di disagio economico.
L) SOGGIORNI CLIMATICI PER I FIGLI DEI LAVORATORI (ART. 13)
Per i figli e/o equiparati conviventi e fiscalmente a carico, di lavoratori iscritti è prevista la possibilità di usufruire di soggiorni climatici a titolo gratuito presso gli Enti convenzionati.
Minori:
- età fra i 5 e 12 anni, per un massimo di 30 giorni, periodo di soggiorno climatico tra giugno e agosto;
Adolescenti:
- età fra i 13 e 16 anni non compiuti all’atto della partenza, per i quali è previsto un programma di vacanze durante l’estate.
Per soggetti portatori di handicap che dovranno essere inviati presso Enti specializzati è previsto un rimborso della spesa per un periodo massimo di trenta giorni direttamente all’Ente individuato.
Al godimento delle citate assistenze sono ammessi anche i figli di lavoratori deceduti. Casi particolari saranno esaminati di volta in volta dal Comitato di Gestione.
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
Entro il 30 aprile.
Documentazione a corredo della domanda:
⮚ la Cassa Xxxxx provvederà a richiedere direttamente ai lavoratori le informazioni utili ai fini del soggiorno ed a comunicare le disposizioni necessarie per la partenza.
M) ASSISTENZA PER LE MALATTIE INFERIORE AI 7 GIORNI – PER 3 EVENTI (ART. 14)
Ai lavoratori iscritti assenti per malattia per un periodo inferiore a 7 giorni, verrà erogato, per i 3 giorni di carenza, un’indennità aggiuntiva a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro sino al raggiungimento del 100% della retribuzione oraria.
L’assistenza sarà erogata per un massimo di 3 eventi all’anno con l’importo residuo derivante dall’erogazione di tutte le “assistenze sociali” di cui alle lettere dalla A) alla L), ai lavoratori iscritti aventi i requisiti, nel limite del contributo dello 0,45% di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro citati in premessa. In caso di insufficienza delle risorse, tale assistenza verrà erogata pro – quota, secondo il seguente ordine di priorità:
1. pagamento, ove possibile, integrale dei primi eventi;
2. pagamento, ove possibile, integrale dei secondi eventi;
3. pagamento, ove possibile, integrale dei terzi eventi.
Requisiti:
⮚ 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
Assistenza liquidata d’ufficio.
Le Parti convengono, inoltre, che
⮚ l’ammontare dell’importo delle “assistenze sociali” disciplinate dal presente Verbale di Accordo non può superare l’importo derivante dall’applicazione della percentuale dello 0,45% di cui ai contratti collettivi nazionali citati nelle premesse;
⮚ l’importo derivante dall’applicazione dello 0,45% e l’importo complessivo delle “assistenze sociali” è calcolato, per competenza, nel singolo anno Cassa Edile di riferimento;
⮚ tutte le assistenze – eccetto quelle alle lett. I), art. 12 e lett. L) art. 13 – saranno erogate a consuntivo e, in caso di incapienza delle risorse , pro quota, senza ordine di priorità, ad eccezione di quanto indicato alla lett. M) art. 14;
⮚ relativamente all’anno Cassa edile 2020/2021: (omissis)
Allegato 4 - da leggersi in combinato disposto con l'Art. 20 del vigente Contratto Integrativo Provinciale
Addì 6 febbraio 1998
ACCORDO
TRA
la Sezione costruttori edili dell'Unione industriali della provincia di Sondrio rappresentata (omissis) la Sezione ANAEPA dell'Unione artigiani di Sondrio rappresentata (omissis)
E
FENEAL-UIL, rappresentata (omissis) FILCA-CISL, rappresentata (omissis) FILLEA-CGIL, rappresentata (omissis)
il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
VISTO:
i contratti collettivi nazionali di lavoro industria ed artigianato dell'edilizia nei quali si dispone che in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli accordi locali; il documento di indirizzi per la definizione delle misure applicative del D.Lgs. n. 626/1994 sottoscritto dal CENTREDIL e dalla FENEAL-UIL Lombardia, FILCA-CISL Lombardia e FILLEA-CGIL Lombardia in data 24 giugno 1996;
la contrattazione integrativa provinciale;
SI CONVIENE
quanto segue in relazione alle funzioni dell'Organismo paritetico provinciale di cui all'art. 20 del citato decreto ed alla regolamentazione delle funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale del comparto produttivo dell'edilizia, di seguito denominato con la sigla R.L.S.T.
Art. I
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
1. In applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994, in provincia di Sondrio il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro assume i compiti e le funzioni assegnate dal presente accordo all'Organismo paritetico provinciale, di seguito denominato con la sigla O.P.P.
2. L'O.P.P. svolgerà in via prioritaria funzioni di:
a. orientamento e promozione delle iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La formazione deve avvenire con riferimento: - al primo ingresso nel settore;
- a specifiche variazioni dell'attività lavorativa (cambiamento di mansioni e settore produttivo); - alle introduzioni di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi;
b. erogazione delle attività di formazione in collaborazione con il Comitato paritetico per l'istruzione professionale di Sondrio e certificazione della frequenza dei corsi da parte degli interessati;
c. prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
d. tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e. tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende all'interno delle quali non sia stato designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. elaborazione di strategie di carattere generale in materia di prevenzione e produzione di documentazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro anche in collaborazione con gli organi di vigilanza, mettendo a disposizione delle imprese e dei soggetti interessati le risultanze di tale lavoro.
L'O.P.P. svolgerà le proprie funzioni nel contesto di tutti i comparti produttivi delle imprese, compresi i cantieri, magazzini, uffici.
ART. II (ATTRIBUZIONI R.L.S.T.)
1. Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 gli R.L.S.T., attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercitano, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:
a. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
b. sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alle valutazioni dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;
c. sono consultati sulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, all'attività della prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
d. sono consultati dal Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni e dai C.P.I.P. in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 626/1994;
e. ricevono le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f. ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
h. formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i. partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994;
l. fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
m. avvertono il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della loro attività;
n. possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottati dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
o. possono chiedere la convocazione di riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 626/1994.
Inoltre, i rappresentanti per la sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, hanno accesso per l'espletamento delle loro funzioni, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 626/1994 nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lett. o) del D.Lgs. n. 626/1994.
ART. III
(ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO)
Abrogato, vedasi art. 20 del vigente contratto integrativo provinciale.
ART. IV
(RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE DI COMPARTO PRODUTTIVO - R.L.S.T.)
1. Per le imprese edili o unità produttive operanti in provincia di Sondrio, all'interno delle quali non è stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si provvede mediante la designazione fino ad un massimo di tre incaricati che svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente all'interno di dette imprese o unità produttive.
2. Abrogato.
3. Gli R.L.S.T., al fine di approfondire ed accrescere la conoscenza della materia in oggetto del proprio incarico, dovranno obbligatoriamente prendere parte ad un xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx 000 ore, la cui frequenza dovrà essere attestata, prima di esercitare le proprie funzioni.
4. Gli R.L.S.T. dovranno svolgere esclusivamente attività inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, coerentemente alle previsioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, e garantire sino alla decadenza del relativo incarico, la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con le proprie funzioni. L'O.P.P. verificherà e controllerà il rispetto di tali impegni.
5. Gli R.L.S.T. decadono dall'incarico per grave violazione a quanto contenuto nel presente accordo.
6. La decadenza dall'incarico di R.L.S.T. costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
ART. V
(MODALITÀ DI DESIGNAZIONE R.L.S.T.)
1. FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, prima della designazione formale degli R.L.S.T., consulteranno i lavoratori occupati nelle imprese attive che saranno sprovvisti di un rappresentante interno, mediante la convocazione di assemblee fuori dai luoghi di lavoro.
2. La designazione degli R.L.S.T. sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei segretari territoriali delle Organizzazioni sindacali indicate in premessa indirizzata alla Sezione Costruttori edili di Sondrio ed all'O.P.P.
3. Gli R.L.S.T. restano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca dall'incarico disposta dalle Organizzazioni dei lavoratori sottoscritte.
4. I predetti, se in forza presso una impresa edile, godono di un periodo d'aspettativa non retribuita della durata di tre anni dal giorno della nomina. L'aspettativa, che deve essere richiesta per iscritto, s'interrompe in caso di decadenza o di cessazione dell'incarico avvenuta prima della scadenza del triennio, da comunicarsi tempestivamente all'impresa.
ART. VI
(GESTIONE OPERATIVA FUNZIONI R.L.S.T.)
1. Gli R.L.S.T. opereranno sulla base degli orientamenti stabiliti dall'O.P.P. I predetti terranno i necessari contatti con I'O.P.P. che sarà informato con periodicità di norma mensile mediante: a) relazioni sulle visite effettuate anche con l'ausilio di apposite schede; b) resoconti sulle situazioni di rispetto delle norme e sulle difficoltà riscontrate; c) illustrazioni delle azioni sviluppate in autonomia e/o in accordo con gli eventuali tecnici dell'O.P.P.; d) elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili di impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Sono costituiti nell'ambito della Cassa edile di assistenza di Sondrio appositi fondi finalizzati alla copertura dei costi rispettivamente:
• per la formazione e l'attività del responsabile dei lavoratori per la sicurezza d'azienda (R.L.S.)
• per gli R.L.S.T.,
le cui risorse verranno impiegate secondo gli accordi che verranno assunti dalle parti sottoscritte.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. Abrogato.
10. Abrogato.
11.I contributi in questione dovranno offrire un gettito che assicuri equilibrio tra le entrate e le uscite.
12. Gli oneri derivanti dalle ore destinate alla formazione ed all'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva saranno rimborsate dalla Cassa edile in ragione di € 15,00 orari fino ad un massimo di 8 ore annuali per le imprese fino a 15 dipendenti di
20 ore annuali per imprese da 16 a 50 dipendenti, di 32 ore annuali per imprese oltre 50 dipendenti, utilizzando le risorse di cui dispone il fondo per la formazione e l'attività del responsabile dei lavoratori per la sicurezza d'azienda (R.L.S.), alle imprese presso le quali sono in forza tali soggetti.
13. Abrogato.
14. Con il versamento dei contributi di cui sopra, le parti riconoscono di aver assolto pienamente a quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale.
15. Abrogato.
ART. VII (DECORRENZA E DURATA)
1. Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, si applicherà dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
2. Le singole parti sottoscritte potranno disdettare con lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza il presente accordo; in mancanza si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
ART. VIII (DEPOSITO ACCORDO)
1. Le parti si impegnano a depositare il presente accordo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e M.O.
NOTA A VERBALE
Le XX.XX., in relazione alla premessa, specificano che i contenuti del presente accordo sono definiti anche alla luce di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e territoriale agli stessi titoli previsti.
Letto confermato e sottoscritto
(omissis)