Common use of Rappresentante dell’appaltatore e domicilio Clause in Contracts

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori. 2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori. 2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare comunicare, ai sensi dell’articolo 3 del Capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 dell’articolo 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.Capitolato generale d’appalto, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori. 2. L’appaltatore L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì ha, altresì, l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione Stazione appaltante. 3. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 4 del D.P.P. 11/05/2012, D.M. n. 9-84/Leg145/2000 e ss.mm.ii., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mmss.mm.ii.).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori. 2. L’appaltatore L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. 3. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/LegLeg del 11.05.2012 e ss. mm. e ii., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto dall’accordo quadro e contratti attuativi sono fatte dal Direttore dei lavori Lavori o dal responsabile Responsabile del procedimentoProcedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1dall’Appaltatore, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.LgsD. Lgs. 82/2005 e ss. mm.. e ii. aggiornato con il D. Lgs. n. 179 del 26.08.2016 e ss. mm. e ii. nonché norme collegate).

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo Come previsto dall’art. 2 del D.M. 10.04.2000 n. 145 l’appaltatore deve eleggere domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove nel quale ha sede l’ufficio della Direzione di direzione dei lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, ovvero potrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavoriprofessionista. Tale domicilio dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipula del contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che non conduce personalmente ha sottoscritto il contratto, è presentata pro- cura speciale che gli conferisca i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltanteinerenti l’esecuzione del contratto. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori. 2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il registro delle Imprese. 43. L’Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (imposto dall’articolo 5 bis del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori. 2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltantestazioneappaltante. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idoneapersonaidonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.LgsD. Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo Come previsto dall’art. 2 del D.M. 10.04.2000 n. 145 l’appaltatore deve eleggere domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove nel quale ha sede l’ufficio della Direzione di direzione dei lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, ovvero potrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavoriprofessio- nista. Tale domicilio dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipula del contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che non conduce personalmente ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltanteinerenti l’esecuzione del contratto. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti di- pendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

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