RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE. 1. A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000 ss. mm. l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l’Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto.
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Samples: affidamenti.comune.fi.it, Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Sulle Zone Interessate Dalla Cantierizzazione Dei Lavori Tramviari, affidamenti.comune.fi.it
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE. 1. A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000 ss. mm. l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l’Amministrazione l'Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio l'esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto Scuola Guicciardini