Recesso della Banca. 1. La Banca ha il diritto: i) di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF , email o, qualora disponibile, PEC ); ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF, email o, qualora disponibile, PEC). I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata. 2. Il recesso dal Contratto da parte della Banca provoca la chiusura del Conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al Conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. 3. Qualora la Banca receda dal Contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Recesso della Banca. 1Il Cliente può recedere in ogni momento dal contratto e/o dai singoli Servizi attivati e/o abbinati a Semplicità, dalla carta di debito e dalla carta di moneta elettronica eventualmente stipulati con il contratto, senza che gli sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r o lettera semplice consegnata alla Filiale della Banca presso cui è in essere il rapporto e restituendo la documentazione richiesta in relazione al Servizio cessato, unitamente ad ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione e scioglie il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso. Saranno a carico del Cliente solo eventuali spese sostenute dalla Banca in relazione ad eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente in occasione del recesso, ai sensi dell'art. 120-bis del D. Lgs. 385/1993 e relativa normativa di attuazione. La Banca ha può recedere dai Servizi attivati e/o abbinati a Semplicità, dalla carta di debito e dalla carta di moneta elettronica eventualmente stipulati con il diritto:
icontratto, dandone preavviso scritto al Cliente almeno 2 (due) mesi. Nel caso in cui il Conto non sia utilizzato come “contratto quadro” ai sensi della normativa sui servizi di pagamento (al momento, il D. Lgs. n. 11/2010 e relative disposizioni di attuazione) o il rapporto di Qui UBI non sia utilizzato come strumento di pagamento ai sensi della medesima normativa, la Banca potrà recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesialmeno 15 (quindici) giorni. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 33, comma 3, D. Lgs. 206/2005, la Banca può in ogni caso recedere senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF , email o, qualora disponibile, PEC );
ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone immediata comunicazione al Cliente, . La comunicazione di recesso sarà trasmessa in forma scritta o mediante una qualsiasi idonea tecnica di comunicazione a distanza previamente concordata che consenta al Cliente il salvataggio della medesima comunicazione su supporto cartaceo o su durevole. Alla scadenza del termine di preavviso il Cliente sarà tenuto a restituire immediatamente la documentazione richiesta in relazione al Servizio cessato, nonché ogni altro supporto durevole (ad esmateriale in precedenza consegnato. PDFNel caso delle carte di pagamento, email o, qualora disponibile, PEC)il Cliente è obbligato a non effettuare ulteriori utilizzi. I termini In caso di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
2. Il recesso dal Contratto da parte della Banca provoca la chiusura cessazione per qualsiasi causa del Conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al Conto, fatta salva, per tali servizicontratto, la possibilità Banca provvederà a estinguere i singoli Servizi secondo quanto previsto entro i tempi massimi indicati nei rispettivi documenti di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazionesintesi. Il recesso Tali termini decorrono dal Contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
3. Qualora la Banca receda dal Contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella momento in cui il recesso è divenuto operante con Cliente avrà consegnato alla Banca la comunicazione documentazione richiesta in relazione al Servizio cessato (per esempio la carta Libramat nel caso di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegnodal relativo rapporto), la nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato, e adempiuto a tutte le richieste della Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazionistrumentali all'estinzione del rapporto.
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Recesso della Banca. 1. La Nel Fido stipulato a tempo indeterminato la Banca ha il diritto:
diritto di: (i) di recedere dal contratto di conto corrente o ridurre il Fido stesso dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 2 almeno due (2) mesi, dandone comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ; (ad es. PDF , email oii) sospendere, qualora disponibilericorra una giusta causa, PEC );
ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone l’utilizzo del credito da parte del Cliente dandogliene comunicazione al Clientescritta in anticipo ovvero, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDFove ciò non sia possibile, email o, qualora disponibile, PEC). I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediataimmediatamente dopo la sospen- sione.
2. Il recesso dal Contratto da parte della Qualora il Fido sia stato stipulato a tempo determinato la Banca provoca la chiusura del Conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al Conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il ha diritto di esigere sempre recedere o ridurre lo stesso Fido esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto, fermo il disposto dell’art. 1186 cod. civ., è concesso al Cliente un termine di adempimento non inferiore a quindici (15) giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso.
3. Qualora la Banca receda dal Contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui In ogni caso il recesso è divenuto operante esercitato dalla Banca per giusta causa ha l’effetto di sospendere immedia- tamente l’utilizzo del credito concesso.
4. Resta salva la possibilità della Banca di avvalersi della facoltà prevista al comma 4 del precedente articolo 3 anche nei casi disciplinati dal presente articolo.
5. Qualora il Cliente intrattenga, alla conclusione del contratto, un rapporto di lavoro subordinato con una delle società appartenenti al Gruppo bancario Banca Generali o al Gruppo assicurativo Assicura- zioni Generali, costituisce giusta causa ai fini del precedente comma 1 la comunicazione cessazione a qualsiasi titolo del suddetto rapporto di recesso lavoro.
6. La previsione di cui al comma precedenteprecedente non si applica nei casi in cui la cessazione sia dovuta all’inserimento – anche ex art. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la 2112 cod. civ. - del dipendente presso altra azienda facente parte del Gruppo bancario Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni Generali e/o modificazionidel Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali oppure qualora la cessazione sia dovuta a dimissioni per accedere direttamente al trattamento di pensione per anzianità o vecchiaia.
7. Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’art. 1186 cod. civ.
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Samples: Normativa Contrattuale Applicabile Ai Servizi Bancari E Di Investimento
Recesso della Banca. 1. La Banca ha il diritto:
(i) di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF pdf, email e-mail o, qualora disponibile, PEC PEC);
(ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDFpdf, email e-mail o, qualora disponibile, PEC). I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
2. Il recesso dal Contratto da parte della Banca provoca la chiusura del Conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al Conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
3. Qualora la Banca receda dal Contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.ad
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto