Common use of Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie Clause in Contracts

Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie. Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Titolare può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Via Xxxxxxxx Veneto 119 – 00000 Xxxx, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx, che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Il Titolare, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Titolare, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c).

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Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie. Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente di questo contratto, il Titolare può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Banca (Via Xxxxxxxx Veneto 119 – 00000 Xxxx, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx, ) che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007), a condizione che se l’importo richiesto non sia è superiore a 100.000 euro e sempre che se non siano sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla della Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno le quali possono sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Il Titolare, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, e prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), ) una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione risoluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di Ề comunque possibile ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui se la conciliazione si dovesse concludere conclude senza il raggiungimento di un accordo. Il Infine il Titolare, unitamente insieme alla Banca, può, infine, può attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli arttArtt. 806 e ss. del c.p.c). Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest’ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

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Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie. Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Titolare può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Via Xxxxxxxx Veneto Veneto, 119 – 00000 Xxxx, indirizzo e-mail mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx, che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Il Titolare, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Titolare, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ssxx. del c.p.cxxx x.x.x).

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