Comunicazioni periodiche alla clientela Clausole campione

Comunicazioni periodiche alla clientela. Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati e/o cointestatari. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel modulo di Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio, per l'invio delle comunicazioni periodiche in formato cartaceo previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, nel limite massimo indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).
Comunicazioni periodiche alla clientela. Alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all’anno il Concedente invia all’Utilizzatore una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 del TUB. Se l'Utilizzatore non presenta una contestazione scritta la comunicazione si intenderà approvata trascorsa sessanta giorni dal ricevimento. L’Utilizzatore ha diritto di ottenere dal Concedente in qualunque momento del rapporto senza spese il rendiconto relativo alla locazione finanziaria. L'Utilizzatore, i suoi aventi causa a qualunque titolo hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il Concedente trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 giorni ed addebiterà all’utilizzatore il costo della produzione di tale documentazione che verrà comunicato al richiedente al momento della richiesta.
Comunicazioni periodiche alla clientela. La ‹‹Banca››, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, invia a mezzo posta ordinaria una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione in merito allo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, la comunicazione si intenderà approvata decorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il Cliente ha il diritto di ottenere dalla ‹‹Banca›› in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, il rendiconto e documento di sintesi delle condizioni economiche, comprendenti: a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. La ‹‹Banca›› trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, che verrà comunicato al momento della richiesta.
Comunicazioni periodiche alla clientela. 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitate solo i costi di produzione di tale documentazione.
Comunicazioni periodiche alla clientela. 1. L’estratto conto e il Documento di Sintesi aggiornati vengono trasmessi dalla Banca al termine del Contratto ed in ogni caso almeno una volta all’anno. 2. L’estratto conto costituisce piena prova nei rapporti fra la Banca e il Cliente ed è trasmesso al Cliente, su supporto informativo, attraverso la messa a disposizione sul Canale Digitale o tramite l’impiego di altre tecniche di comunicazione a distanza e, se richiesto dal Cliente, su supporto cartaceo. 3. In ogni momento del rapporto il Cliente avrà diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. È inoltre diritto del Cliente modificare la periodicità dell’invio della documentazione periodica, dandone comunicazione alla Banca, scegliendo tra l’invio con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale. 4. Le comunicazioni periodiche si intendono approvate dal Cliente trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricevimento senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico. 5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l’accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica o accreditamento è fatto senza spese per il Cliente. 6. Entro il medesimo termine di prescrizione e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 7. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell’amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere in base al Contratto negli ultimi 10 (dieci) anni. Le spese sono indicate nel Documento di Sintesi. 8. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. 9. In ogni caso, il Cliente può chiedere e ottenere dalla Banca una copia del Documento di Sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente.
Comunicazioni periodiche alla clientela. 1. La Banca invia al Cliente le comunicazioni periodiche previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), ossia il documento di sintesi delle condizioni economiche e l’estratto conto, secondo la periodicità prevista dal Foglio Informativo allegato al Contratto. Il documento di sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. 2. In ogni caso, il Cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta tramite il Call Center o tramite email e il documento di sintesi aggiornato sarà reso disponibile attraverso la specifica area riservata.
Comunicazioni periodiche alla clientela. Copia idonea alla stipula Alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all’anno il Concedente invia all’Utilizzatore una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 del TUB. Se l'Utilizzatore non presenta una contestazione scritta la comunicazione si intenderà approvata trascorsa sessanta giorni dal ricevimento. L’Utilizzatore ha diritto di ottenere dal Concedente in qualunque momento del rapporto senza spese il rendiconto relativo alla locazione finanziaria. Condizioni Generali Leasing Citroen B2B (FNMIC219) - Ver. 06/2018 - Pagina 5 di 5 L'Utilizzatore, i suoi aventi causa a qualunque titolo hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. ll Concedente trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 giorni ed addebiterà all’utilizzatore il costo della produzione di tale documentazione che verrà comunicato al richiedente al momento della richiesta.
Comunicazioni periodiche alla clientela. 1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente. 2. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione nella quale viene specificamente evidenziata e rendicontata al Cliente con cadenza massima annuale, la commissione onnicomprensiva con l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei fondi avvenuto nello stesso periodo, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente.
Comunicazioni periodiche alla clientela. 15.1 Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel SECCI per l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, scegliendo di ricevere gratuitamente le comunicazioni in modalità elettronica. A tal fine, potrà rivolgersi all’Ufficio Postale o contattando il numero verde 000.00.00.00. 15.2 Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, nel limite massimo indicato nel SECCI.
Comunicazioni periodiche alla clientela. Le comunicazioni previste daI Contratto saranno indirizzate aI soIo CIiente e avranno effetto anche nei confronti degIi eventuaIi coobbIigati e/o cointestatari. AIIa scadenza deI Contratto, e comunque aImeno una voIta aII'anno, iI Finanziatore invia aI CIiente una comunicazione anaIitica che dà una chiara informazione suIIo svoIgimento deI rapporto e un quadro aggiornato deIIe condizioni economiche appIicate. Se iI CIiente non presenta una contestazione scritta, Ia comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni daI ricevimento. II Finanziatore può addebitare aI CIiente Ia somma indicata neI moduIo Informazioni europee di base suI credito ai consumatori, che è aIIegato aI Contratto e ne costituisce iI frontespizio, per I'invio in formato cartaceo deIIe comunicazioni periodiche previste daIIa vigente normativa suIIa trasparenza bancaria. II CIiente, i suoi successori a quaIunque titoIo e xxXxxx che gIi subentrino neII'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia deIIa documentazione inerente a singoIe operazioni poste in essere negIi uItimi 10 (dieci) anni. II Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro iI termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà aI CIiente iI costo di produzione di taIe documentazione, neI Iimite massimo indicato neI moduIo Informazioni europee di base suI credito ai consumatori. In ogni momento deI rapporto iI CIiente ha iI diritto di cambiare Ia tecnica di comunicazione utiIizzata (a sceIta tra: carta e accesso aI sito internet deI Finanziatore).