Regolamenti tecnici Clausole campione
Regolamenti tecnici. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l’accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo coope- rano in particolare per:
(a) rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici, incluse le procedure di valutazione della conformità;
(b) promuovere l’accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità in base alle norme e alle linee guida rilevanti dell’Organizza- zione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); e
(c) promuovere il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità degli organismi di valutazione della conformità che sono stati ri- conosciuti nel quadro di accordi multilaterali appropriati tra i loro rispettivi sistemi o organismi di accreditamento.
Regolamenti tecnici. 1. Ai regolamenti tecnici, alle norme e alle valutazioni della conformità si applica l’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi18 («Accordo TBT»), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
2. Le Parti garantiscono che tutti i regolamenti tecnici adottati saranno pubblicati ufficialmente.
3. Su richiesta di una Parte, le Parti avviano negoziati al fine di estendere alle altre Parti un trattamento equivalente in materia di regolamenti tecnici, norme e valuta- zioni della conformità convenuto reciprocamente tra ciascuna Parte e un Paese terzo19.
4. Se una Parte reputa che un’altra Parte abbia adottato una misura concernente regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità che è suscet- tibile di creare o ha creato un ostacolo agli scambi, essa può chiedere di avviare consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Tali consul- tazioni hanno luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e possono svol- gersi secondo ogni modalità tecnica convenuta dalle Parti che vi partecipano. Il Comitato misto ne è informato.
5. Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni su regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità e sull’applicazione del presente articolo.
Regolamenti tecnici. 1. Le parti utilizzano le norme internazionali come base per l'elaborazione dei propri regolamenti tecnici tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. Una parte, su richiesta di un'altra parte, indica i motivi per i quali non ha utilizzato le norme internazionali come base per l'elaborazione dei suoi regolamenti tecnici.
2. Su richiesta di un'altra parte interessata ad elaborare un regolamento tecnico analogo e allo scopo di ridurre al minimo la duplicazione dei costi, una parte fornisce alla parte richiedente, per quanto possibile, tutte le informazioni, gli studi tecnici, le valutazioni del rischio o altri documenti disponibili pertinenti, ad eccezione delle informazioni riservate, che ha utilizzato per l'elaborazione del regolamento tecnico in questione.
