Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio del Periodo Assicurativo viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.15 - Elementi per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizzail calcolo del premio), e lo stesso sarà regolato alla fine del medesimo Periodo Assicurativo come segue: Periodo assicurativo Sezione Parametro Premi (come risultanti dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore) 1° periodo assicurativo (12 mesi) Infortuni RAL effettivamente erogate nel periodo Tasso lordo annuo IPM N. assicurati nel periodo Premio lordo annuo pro-capite 2° periodo (6 mesi) Infortuni RAL effettivamente erogate nel periodo Tasso lordo annuo IPM N. assicurati nel periodo 50% del premio lordo annuo pro-capite Le eventuali variazioni in aumento o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premioin diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periododata di scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, il la Contraente deve fornirecomunicherà all’Assicuratore, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che il valore delle Retribuzioni effettivamente erogate nel Periodo Assicurativo di riferimento. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, l’Assicuratore fisserà un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. L’Assicuratore, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualecontrattuale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attiveattive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni pagate, rispettivamente dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documentoContraente e dall’Assicuratore, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni nei termini di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoprecedente Art. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva 1.3 – Pagamento del premio dovuto nei termini indicatie decorrenza della garanzia, la Società deve fissargli mediante atto formale nel rispetto della normativa di messa natura contabile/fiscale applicabile in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contrattomateria. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società L’Assicuratore ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali il la Contraente è tenuto tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariela documentazione necessaria. Resta convenuto che Si conviene che, ove la Contraente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte o incomplete, l’Assicuratore riconoscerà comunque la piena validità del Contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Societànon percepita.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Regolazione e conguaglio del premio. La Società riterrà assicurati senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 50% della somma totale attribuita a quella partita risultante dall’ultima appendice di regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intende assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ne ha dato comunicazione. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società fornire (per il tramite del Broker)) un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati; qualora entro tale termine non pervenisse alcuna comunicazione, che ciò verrà inteso dalla Società come assenza di variazioni intervenute nel periodo assicurativo trascorso. La Società provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso si inadempimento, trascorso a seguito dell’ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente, giudizialmente per il recupero dei premi non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. versati La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Regolazione e conguaglio del premio. Il Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato, anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato in polizza (Prospetto di offertaSezione 6) alla presente polizza, e lo stesso sarà ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativo, durata del contratto secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio. A tale scopo, scopo entro 90 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione il conteggio del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualeconsuntivo. Le differenze, attive, differenze attive risultanti dalla regolazione, regolazione devono essere pagate entro nei 60 giorni dalla data di ricezione successivi al ricevimento da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoregolazione emessa dalla Società. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa effettua nei termini prescritti la regolazione del premio, oppure non paga la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva del premio dovuto nei termini indicatidovuta, la Società deve fissargli fissargli, mediante atto formale di messa in mora mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandatascritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente di adempiere ai abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la SocietàSocietà , fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Regolazione e conguaglio del premio. Il Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili esso viene anticipato, anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà in polizza ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativodella minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 60 giorni dalla fine dell’anno assicurativo di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor periododurata del contratto, il Contraente Contraente, o l'Assicurato, deve fornirefornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto: le retribuzioni lorde totali, intendendosi per iscrittotali la sommatoria de:
1. l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker)dirigenti, che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualeiscritti nei libri obbligatori;
2. l’importo dei compensi erogati ai lavoratori parasubordinati;
3. i compensi erogati all’Agenzia di somministrazione di lavoro; gli altri elementi variabili se previsti in Polizza. Le differenze, attiveattive e passive, risultanti dalla regolazione, regolazione devono essere pagate entro saldate nei 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni consegna dell’appendice di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoregolazione. Se nel termine di cui sopra l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la pagamento della differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa fino alle ore 24 del Contraente di adempiere giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. A partire dalla prima scadenza annuale, il premio anticipato in via provvisoria dovrà essere corrisposto in misura non inferiore al 75% del premio consuntivo dell’anno precedente e così successivamente ad ogni scadenza annuale. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli nei confronti dell'Assicurato per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori Di Lavoro
Regolazione e conguaglio del premio. Il Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato, anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato in polizza (Prospetto di offertaSezione 4) alla presente polizza, e lo stesso sarà ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativo, durata del contratto secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, scopo entro 90 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione il conteggio del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualeconsuntivo. Le differenze, attive, differenze attive risultanti dalla regolazione, regolazione devono essere pagate entro nei 60 giorni dalla data di ricezione successivi al ricevimento da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoregolazione emessa dalla Società. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa effettua nei termini prescritti la regolazione del premio, oppure non paga la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva del premio dovuto nei termini indicatidovuta, la Società deve fissargli fissargli, mediante atto formale di messa in mora mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandatascritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente di adempiere ai abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la SocietàSocietà deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Insurance Policy
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizzaal precedente Art. 1.18 “Elementi per il calcolo del premio”, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.
1. Qualora il Contraente, trascorso a seguito dell’ulteriore atto formale di messa in mora: - ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure - ometta il quale pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure - dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo regolazione del Contraente premio risultasse calcolata su basi minori di adempiere ai suoi obblighi, salvo quelle effettive gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il diritto per premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto. Qualora ricorra quanto previsto al precedente punto 1. La Società ha facoltà di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente, giudizialmente per il recupero dei premi non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazioneversati. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto dalla Società in sede di offerta) offerta economica deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Societàacquisito.
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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Kasko Dipendenti in Missione
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offertaofferta economica) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo annuo, o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, fermo il premio minimo pari al 70% del premio anticipato/stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento da parte del broker del relativo documento, Contraente emesso dalla Società e formalmente ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Patrimoniale
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offertaofferta economica) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo annuo, o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, fermo il premio minimo pari al 70% del premio anticipato/stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento da parte del broker del relativo documento, Contraente emesso dalla Società e formalmente ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Insurance Policy
Regolazione e conguaglio del premio. Il Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato, anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato in polizza (Prospetto di offertaSezione 6) alla presente polizza, e lo stesso sarà ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativo, durata del contratto secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio. A tale scopo, scopo entro 90 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione il conteggio del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualeconsuntivo. Le differenze, attive, differenze attive risultanti dalla regolazione, regolazione devono essere pagate entro nei 60 giorni dalla data di ricezione successivi al ricevimento da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoregolazione emessa dalla Società. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa effettua nei termini prescritti la regolazione del premio, oppure non paga la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva del premio dovuto nei termini indicatidovuta, la Società deve fissargli fissargli, mediante atto formale di messa in mora mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandatascritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente di adempiere ai abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Insurance Policy
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio del Periodo Assicurativo viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.15 - Elementi per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizzail calcolo del premio), e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo medesimo Periodo Assicurativo applicando i tassi risultanti dall’offerta offerta economica presentata dall’Assicuratore, a ciascuna partita di polizza aggiornata nel Periodo Assicurativo di riferimento. Per la regolazione del premio del secondo Periodo Assicurativo saranno considerati la metà dei suddetti tassi da applicarsi al valore di ciascuna partita di polizza. Le eventuali variazioni in aumento o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premioin diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periododata di scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, il la Contraente deve fornirefornirà all’Assicuratore, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati nel Periodo Assicurativo di riferimento. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, non pervenisse alcuna comunicazione, ciò verrà inteso dall’Assicuratore come assenza di variazioni intervenute nel periodo assicurativo trascorso. Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al Periodo Assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore, rientranti nel limite massimo del 30%, come previsto all’Art. 3.9 - Acquisizione di nuovi beni, che precede, e alle quali pertanto non è attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfettariamente applicando il 50% (cinquanta percento) delle aliquote di premio convenute e al 100% per il Periodo Assicurativo entrante/successivo. Analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori assicurati, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle relative imposte. Per i nuovi beni acquisiti che dovessero eccedere il limite massimo del 30% di cui sopra, l’Assicuratore provvederà ad emettere apposita appendice con effetto dalle ore 24 del giorno in cui la Contraente ne avrà fatto comunicazione e il relativo premio verrà calcolato in pro-rata temporis. L’Assicuratore, sulla base dei dati sopra menzionati comunicati dalla Contraente, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualecontrattuale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attiveattive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni pagate, rispettivamente dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documentoContraente e dall’Assicuratore, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni nei termini di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoprecedente Art. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva 1.3 – Pagamento del premio dovuto nei termini indicatie decorrenza della garanzia, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia. Si conviene che, ove la Società deve fissargli mediante atto formale di messa Contraente abbia in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giornibuona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandatal’Assicuratore riconoscerà comunque la piena validità del Contratto, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmenterichiedere l’eventuale quota di premio non percepita. Si precisa inoltre che in caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località sempreché non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il sussista più alcun interesse della Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Societàpresso quella originaria.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker Broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso si inadempimento, trascorso a seguito dell’ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente, giudizialmente per il recupero dei premi non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. versati La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Insurance Policy
Regolazione e conguaglio del premio. Il Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato, anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà in polizza ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativodurata del contratto, secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 60 giorni dalla fine dell’anno assicurativo di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor periododurata del contratto, il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione il conteggio del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualeconsuntivo. Le differenze, attiveattive e passive, risultanti dalla regolazione, regolazione devono essere pagate entro nei 60 giorni dalla data di ricezione successivi al ricevimento da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoregolazione emessa dalla Società. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa effettua nei termini prescritti la regolazione del premio, oppure non paga la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva del premio dovuto nei termini indicatidovuta, la Società deve fissargli fissargli, mediante atto formale di messa in mora mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandatascritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente di adempiere ai abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la SocietàSocietà deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco)
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker Broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso di inadempimento, trascorso a seguito dell’ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente, giudizialmente per il recupero dei premi non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. versati La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
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Samples: Insurance Agreement
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili. Viene anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà in polizza ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativodurata del contratto, secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor periododurata del contratto, il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio iscritto alla Società (per il tramite del Broker), che l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti. La Società provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono differenze attive a favore della Società dovranno essere pagate corrisposte dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 ricevimento dell’apposita appendice per il citato periodo di comportol’incasso. Se nel termine nei termini di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora fisserà un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa ai sensi dell’art. 1901 C.C. fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente di adempiere abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha Qualora all’atto della regolazione annuale, il diritto consuntivo degli elementi variabili di effettuare rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Societàuna adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco)