Common use of Regolazione e conguaglio del premio Clause in Contracts

Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: www.cbsc.it, www.aslnuoro.it, www.aslnuoro.it

Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso si inadempimento, trascorso a seguito dell’ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente, giudizialmente per il recupero dei premi non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. versati La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: www.unisannio.it, trasparenza.mit.gov.it

Regolazione e conguaglio del premio. La Società riterrà assicurati senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 50% della somma totale attribuita a quella partita risultante dall’ultima appendice di regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intende assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ne ha dato comunicazione. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società fornire (per il tramite del Broker)) un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati; qualora entro tale termine non pervenisse alcuna comunicazione, che ciò verrà inteso dalla Società come assenza di variazioni intervenute nel periodo assicurativo trascorso. La Società provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: Atto Di Terrorismo, Contratto Di Assistenza Tecnica

Regolazione e conguaglio del premio. Il Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato, anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato in polizza (Prospetto di offertaSezione 6) alla presente polizza, e lo stesso sarà ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativo, durata del contratto secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio. A tale scopo, scopo entro 90 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione il conteggio del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualeconsuntivo. Le differenze, attive, differenze attive risultanti dalla regolazione, regolazione devono essere pagate entro nei 60 giorni dalla data di ricezione successivi al ricevimento da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoregolazione emessa dalla Società. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa effettua nei termini prescritti la regolazione del premio, oppure non paga la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva del premio dovuto nei termini indicatidovuta, la Società deve fissargli fissargli, mediante atto formale di messa in mora mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandatascritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente di adempiere ai abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la SocietàSocietà , fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: static.cittametropolitanaroma.it, static.cittametropolitanaroma.it

Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offertaofferta economica) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo annuo, o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, fermo il premio minimo pari al 70% del premio anticipato/stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento da parte del broker del relativo documento, Contraente emesso dalla Società e formalmente ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: web.units.it

Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offertaofferta economica) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo annuo, o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, fermo il premio minimo pari al 70% del premio anticipato/stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento da parte del broker del relativo documento, Contraente emesso dalla Società e formalmente ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: Assicurazione

Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker Broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso di inadempimento, trascorso a seguito dell’ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente, giudizialmente per il recupero dei premi non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. versati La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: www.unicampania.it

Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attiveattive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker Broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso si inadempimento, trascorso a seguito dell’ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente, giudizialmente per il recupero dei premi non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. versati La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Regolazione e conguaglio del premio. Il Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato, anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà in polizza ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativodurata del contratto, secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 60 giorni dalla fine dell’anno assicurativo di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor periododurata del contratto, il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione il conteggio del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualeconsuntivo. Le differenze, attiveattive e passive, risultanti dalla regolazione, regolazione devono essere pagate entro nei 60 giorni dalla data di ricezione successivi al ricevimento da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoregolazione emessa dalla Società. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa effettua nei termini prescritti la regolazione del premio, oppure non paga la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva del premio dovuto nei termini indicatidovuta, la Società deve fissargli fissargli, mediante atto formale di messa in mora mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandatascritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente di adempiere ai abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la SocietàSocietà deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco)

Regolazione e conguaglio del premio. Il Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato, anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato in polizza (Prospetto di offertaSezione 6) alla presente polizza, e lo stesso sarà ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativo, durata del contratto secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio. A tale scopo, scopo entro 90 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione il conteggio del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualeconsuntivo. Le differenze, attive, differenze attive risultanti dalla regolazione, regolazione devono essere pagate entro nei 60 giorni dalla data di ricezione successivi al ricevimento da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoregolazione emessa dalla Società. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa effettua nei termini prescritti la regolazione del premio, oppure non paga la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva del premio dovuto nei termini indicatidovuta, la Società deve fissargli fissargli, mediante atto formale di messa in mora mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandatascritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente di adempiere ai abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: static.cittametropolitanaroma.it

Regolazione e conguaglio del premio. Il Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato, anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato in polizza (Prospetto di offertaSezione 4) alla presente polizza, e lo stesso sarà ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativo, durata del contratto secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, scopo entro 90 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione il conteggio del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattualeconsuntivo. Le differenze, attive, differenze attive risultanti dalla regolazione, regolazione devono essere pagate entro nei 60 giorni dalla data di ricezione successivi al ricevimento da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportoregolazione emessa dalla Società. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa effettua nei termini prescritti la regolazione del premio, oppure non paga la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva del premio dovuto nei termini indicatidovuta, la Società deve fissargli fissargli, mediante atto formale di messa in mora mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandatascritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente di adempiere ai abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la SocietàSocietà deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori D’opera

Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili. Viene anticipato in via provvisoria, per l’importo provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà in polizza ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor periodo assicurativodurata del contratto, secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor periododurata del contratto, il Contraente deve fornire, fornire per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio iscritto alla Società (per il tramite del Broker), che l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti. La Società provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono differenze attive a favore della Società dovranno essere pagate corrisposte dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 ricevimento dell’apposita appendice per il citato periodo di comportol’incasso. Se nel termine nei termini di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora fisserà un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo resta sospesa ai sensi dell’art. 1901 C.C. fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente di adempiere abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare dichiarare, con lettera raccomandata raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha Qualora all’atto della regolazione annuale, il diritto consuntivo degli elementi variabili di effettuare rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Societàuna adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

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Samples: www.univpm.it