Regole di diversificazione Clausole campione

Regole di diversificazione. 1. Un comparto non investe oltre: a) il 5% degli attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP ammissibili per una medesima entità; b) il 10% dei suoi attivi in depositi collocati presso un medesimo istituto di credito; c) Il 17,5%, in modo concordato, dei propri attivi nelle quote o azioni di altri Fondi comuni monetari; d) il 5% dei suoi attivi che siano investiti in quote o azioni di un solo Fondo comune monetario. 2. In deroga al paragrafo 1, punto a), un comparto che si qualifica come Fondo comune monetario standard di tipo VNAV o Fondo comune monetario a breve termine di tipo VNAV può investire fino al 10% dei suoi attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da una medesima entità, a condizione che il valore totale degli Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP detenuti dal comparto presso ciascun emittente nel quale investe oltre il 5% dei suoi attivi non superi il 40% del valore dei suoi attivi. 3. La somma di tutte le esposizioni di un comparto a cartolarizzazioni e ad ABCP non supera il 20% dei suoi attivi, con un massimo del 15% degli attivi del comparto che può essere investito in cartolarizzazioni e ABCP non conformi ai criteri relativi alle cartolarizzazioni e alle ABCP STS. 4. Il rischio totale al quale un comparto si espone verso una controparte nel quadro delle transazioni su strumenti derivati negoziati fuori borsa che rispondono alle condizioni di cui al punto D) del capitolo Politica d’investimento non supera il 5% dei suoi attivi. 5. L'importo totale di liquidità che un comparto fornisce ad una medesima controparte nell'ambito di operazioni reverse repo non supera il 15% degli attivi del comparto. 6. Malgrado i singoli limiti stabiliti ai precedenti paragrafi 1 e 4 sopra riportati, un comparto non può combinare più elementi tra quelli seguenti, qualora ciò lo induca ad investire più del 15% del proprio patrimonio in una stessa entità: a) degli attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP per una medesima entità; b) depositi presso la suddetta entità; c) strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa che espongono ad un rischio di controparte su questa entità. 7. In deroga al paragrafo 1, punto a), ogni comparto è autorizzato a collocare, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, fino al 100% dei suoi attivi in diversi Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti singolarmente o congiuntamente dall'Unione europea, le ammi...

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