Pagamento degli interessi Clausole campione

Pagamento degli interessi. La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati durante il Periodo di Interessi sulle Erogazioni al Tasso di Interesse a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. A scopo di chiarezza si precisa che a ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi applicabile (inclusa) fino alla Prima Data di Pagamento applicabile (esclusa) saranno dovute solamente rate interessi in regime di preammortamento. Fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo, gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascuna Data di Pagamento Interessi.
Pagamento degli interessi. (A) Il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata alla scadenza di ciascun Periodo di Interessi determinata ai sensi del precedente articolo 11.2 (Periodo di Interessi).
Pagamento degli interessi. La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati durante il Periodo di Interessi sulle Erogazioni al Tasso di Interesse a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. A scopo di chiarezza si precisa che a ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi applicabile (inclusa) fino alla Prima Data di Pagamento applicabile (esclusa) saranno dovute solamente rate interessi in regime di preammortamento. Fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo, gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Resta inteso che, per le Erogazioni a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (esclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice in un’unica soluzione in via posticipata alla medesima Data di Scadenza Finale.
Pagamento degli interessi. 5.2.1 La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, in rate posticipate scadenti in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento.
Pagamento degli interessi. La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati in relazione a ciascun Periodo di Interessi a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. Resta inoltre inteso che, fermo restando che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa), a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi (inclusa) fino alla relativa Prima Data di Pagamento (esclusa), saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato.
Pagamento degli interessi. L’AUSL corrisponderà gli interessi in via posticipata, semestralmente, entro 60 giorni dal ricevimento della “fattura interessi” nella quale dovranno essere riportati in maniera analitica gli importi delle singole fatture e dei giorni di maturazione degli interessi e a seguito degli avvenuti controlli. Gli interessi saranno calcolati al tasso convenuto, parametrato all’XXXXXXX, 0 mesi lettera, 365 giorni, pubblicato nel quotidiano “Il Sole 24 Ore” l’ultimo giorno di ciascun mese (e visionabile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx00.xxx/xxxxx_xxxxxxx.xxx) con capitalizzazione semestrale a decorrere dal giorno in cui il Factor effettuerà il pagamento al cedente del corrispettivo della cessione e comunque non prima della scadenza dei crediti. Il tasso d’interesse sarà comprensivo delle commissioni dovute all’istituto per le operazioni di factoring.Le spese variabili e gli eventuali oneri accessori (notarili, di notifica, di registrazione, di tenuta conto, ecc.) dovranno gravare sulle Case di Cura ed essere concordate dalle stesse con il Factor. I pagamenti degli interessi, nei confronti del Factor, sono assoggettati alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia.
Pagamento degli interessi. Laddove dovuti, il pagamento degli interessi è posto a carico del soggetto finanziato, che provvederà mediante SEPA.
Pagamento degli interessi. La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati in relazione a ciascun Periodo di Interessi a ciascuna Data di Pagamento e con pari valuta.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

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  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.