Regole generali Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di diffondere standard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. Tutti gli Enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere l'assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro delegati ed i relativi compiti. Gli Statuti tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti/fondi nazionali e degli Enti bilaterali territoriali.
AVVERTENZE GENERALI Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo. Parte "A" La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
Norme generali Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi ed il pubblico. Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro. Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70. La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano: - rimprovero verbale o scritto; - multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera; - sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni. A) il provvedimento del rimprovero scritto si applica al lavoratore - per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio; B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi l'inizio del lavoro; - esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli; C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che: - esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli; - ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato; - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità; - si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione; - non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - si addormenti in servizio. D) Licenziamento per giusta causa Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti; - abuso di autorità - l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo; - l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento; - la recidività nell'addormentarsi in servizio; - l'ubriacarsi in servizio; - l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti; - l'abbandono del posto; - l'insubordinazione verso i superiori; - l'assunzione diretta di servizi di vigilanza. Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si richiamano le norme dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. 12) e l'importo delle eventuali multe sarà versato a Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.
Dati generali collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.
Aspetti generali I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche circoscritte nel periodo continuativo di mobilità assegnata. Per poter beneficiare della borsa di studio, lo studente assegnatario di mobilità dovrà, tassativamente prima della partenza, firmare il contratto di mobilità e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell'assegnazione della mobilità stessa. E' consentito fruire del contributo soltanto una volta per ciascun ciclo di studio. La borsa non è cumulabile con altri contribuiti Sapienza (borse per tesi all'estero, borse Erasmus+ o di altri programmi di mobilità), ad esclusione della borsa per il diritto allo studio erogata da Laziodisco.
Caratteristiche generali La funzionalità dell'impianto deve tenere conto delle condizioni ambientali di lavoro, con particolare riferimento a valori di temperatura compresi tra -25°C e +80°C ed umidità relativa del 100%, anche per un lungo periodo di tempo. L’impianto deve essere progettato e costruito in modo da garantire i valori di tenuta stabiliti dalla norma di collaudo. Tutti i componenti pneumatici devono essere dotati, in corrispondenza dei fori di scarico dell'aria, di opportuni silenziatori atti a ridurre la rumorosità nella fase di scarico dell’aria in pressione. Qualora lo spurgo debba essere effettuato manualmente, per agevolare le operazioni manutentive, i rubinetti di scarico della condensa dei serbatoi o di altri eventuali organi che richiedono spurghi periodici (pozzetti di decantazione, ecc.) devono essere centralizzati in unica posizione del veicolo ed essere accessibili da sportello laterale. Sul fianco di ogni rubinetto deve essere apposta l'indicazione dell'organo ad esso collegato. In prossimità di ogni apparecchio pneumatico deve essere prevista, in modo indelebile e facilmente visibile, una idonea marcatura codificata atta a rendere rapidamente identificabile la topografia dell’impianto ed evitare così eventuali errori di collegamento in sede di manutenzione. La raccorderia dovrà essere realizzata con materiale resistente alla corrosione e all’ossidazione, per caratteristiche proprie e non per trattamenti superficiali di protezione. È ammissibile la soluzione dei particolari realizzati con materiale trattato superficialmente, purché garantiti per 10 anni dal Costruttore che li impiegherà. Le tubazioni dovranno essere in rame (o acciaio inox o poliammide) per tutte le tratte solidali alla cassa. Le tubazioni dovranno essere montate in posizione protetta da urti o danneggiamenti e dovranno essere tali da limitare il ristagno dell’acqua di condensa al loro interno. Le tubazioni flessibili dovranno essere costruite con materiale autoestinguente e garantire la stessa affidabilità. In sede d'offerta deve essere presentato lo schema funzionale dell'impianto pneumatico, redatto secondo le norme UNI vigenti, corredato di relativa legenda con l'indicazione dei valori funzionali dei vari componenti.
IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Principi generali 1. La disciplina del presente Disciplinare è ispirata a principi di semplificazione, competizione, open access, non discriminazione, efficacia e neutralità tecnologica allo scopo di valorizzare e garantire il trasparente ed efficace uso e condivisione delle risorse della RPR da parte dei Concessionari, ai fini dello sviluppo di un contesto competitivo e concorrenziale di settore ed assicurando la connettività diffusa e il superamento del digital divide nel Territorio. La messa a disposizione delle risorse della RPR è autorizzata nelle forme qui espresse nel rispetto dei principi amministrativi e concorrenziali ed a condizioni eque, obiettive, trasparenti e non discriminatorie tra Operatori. Laddove possibile, per il raggiungimento delle finalità contemplate dal Disciplinare, sono da preferirsi forme di condivisione ed uso promiscuo della RPR e delle relative risorse periferiche tra Operatori, scongiurando inutili duplicazioni d’investimenti in opere infrastrutturali laddove incidenti sul decoro o libera fruibilità del territorio, nel quadro di una maggiore condivisione, razionalità e più capillare e diffusa digitalizzazione ed offerta dei servizi della società dell’informazione a vantaggio degli amministrati e della connettività diffusa. 2. Gli Operatori Concessionari di Diritti d’Uso sulle risorse della RPR hanno l’obbligo di tenere indenne il Concedente da ogni onere derivante dalle opere e dagli interventi di sistemazione delle infrastrutture ed aree pubbliche coinvolte dagli interventi di posa di Fibra Ottica e predisposizione dei relativi apparati attivi necessari a garantire l’accesso e l’uso delle infrastrutture della RPR, oltre che di installazione e manutenzione dei suddetti. I Canoni indicati nel Listino ed in genere gli Importi richiesti sono finalizzati a contribuire in via continuativa e sostenibile alla manutenzione, sviluppo e valorizzazione della RPR ed a garantirne la copertura e diffusione in favore della popolazione regionale. 3. I diritti concessi agli Operatori Concessionari a norma del presente Disciplinare sono in ogni caso temporanei; gli Operatori devono sottostare agli obblighi economici previsti nel Listino, orientati al costo secondo i principi regolamentari applicabili e in linea con il Parere richiesto dalla Regione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 4. È fatto obbligo agli Operatori Concessionari che fruiscono delle risorse della RPR di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice. Gli Operatori Concessionari sono tenuti a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica ed a garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, nonché a garantire la convergenza, l’interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti. L’uso della Rete è garantito in regime di neutralità tecnologica, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 5. I prezzi indicati nel Listino sono individuati ed aggiornati nel rispetto della piena replicabilità dei costi da parte degli Operatori interconnessi e sono in ogni caso tenute in considerazione, ove applicabili, le tariffe applicate sul mercato in contesti pubblici e privati analoghi, anche a livello europeo. Il Disciplinare ed il Xxxxxxx si ispirano ai principi di trasparenza, equità, non discriminazione e proporzionalità, obiettività, pertinenza ed efficienza dell’investimento, nel quadro del generale interesse dello sviluppo della concorrenza di settore e dei servizi della società dell’informazione sul territorio. 6. Ferme restando le prescrizioni del Codice e delle disposizioni regolamentari applicabili, è fatto divieto all’Operatore Concessionario di Risorse ai sensi del presente Disciplinare, di cedere ad Operatori terzi qualsivoglia diritto su dette risorse e/o di fornire forme di garanzie sulle medesime.