Common use of Relazione Clause in Contracts

Relazione. La seconda parte del comma è incostituzionale. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014. Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro IN ALTERNATIVA Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse.”

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Relazione. La seconda parte L’emendamento mira a proporzionare gli sforzi di ogni livello di governo al risanamento della finanza pubblica riequilibrando lo sforzo richiesto al sistema delle RSO che per il 2017 è chiamato a concorrere al miglioramento dell’indebitamento netto per oltre 10 miliardi considerando le manovre già previste a legislazione vigente e quella del ddl stabilità 2016. Dopo il comma è incostituzionale549 del DDL “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) A. C.3444 sono aggiunti i seguenti commi: “549 bis. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014. Al termine del primo A decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ultimo periodo del comma 1321 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis n. 296 è abrogato. 549 ter. Al comma 322 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Una quota del Fondo pari fino all’anno 2015”. 549 quater. All’onere si provvede fino a 600 300 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro mediante aumento a decorrere dal 20182016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all’articolo 33, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro IN ALTERNATIVA Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorseelenco n.2.”

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Relazione. La seconda parte proposta di emendamento consente di ristabilire la fiscalizzazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto ferroviario regionale di Trenitalia (di cu all’articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997), originariamente prevista dall’articolo 1, comma è incostituzionale302 della legge n. 244 del 2007 e successivamente soppressa dall’articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le modalità e La riespansione degli effetti del predetto comma 302 comporta la necessità di aggiornare il termine entro cui va adottato il provvedimento per l’individuazione della somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario Con la finalità del riversamento allo Stato devono seguire di favorire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014. Al termine del primo periodo del comma 1federalismo fiscale, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato viene affidato alla SOSE, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata dal MEF, l’incarico (per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Una quota del Fondo pari a 600 5 milioni di euro annui) di predisporre le metodologie ed elaborare i dati per il 2017 ed la definizione dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle Regioni e dagli enti locali, in settori diversi dalla sanità. È attribuita all’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) l’analisi dei bilanci e della spesa dei Comuni. Si prevede a 1.050 favore di SOSE spa e di IFEL lo stanziamento, rispettivamente, di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalitàgli anni 2011-2012 e 2013 e l’incremento dallo 0,8 per mille all’1 per mille ICI. A tale fine entro IN ALTERNATIVA Al termine riguardo si osserva che il disegno di legge viola la legge delega n. 42/09 prevede l’invarianza delle risorse nell’attuazione del primo periodo federalismo fiscale. Inoltre, si segnala il mancato coinvolgimento delle regioni o della Commissione paritetica per l’attuazione del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Per il 2017 una quota del Fondo pari federalismo fiscale nell’affidare a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorseSOSE anche la definizione dei costi standard in settori diversi dalla sanità.

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Relazione. Il sistema contabile degli Organismi pagatori è definito dai regolamenti unionali e non è facilmente riconducibile nell’ambito delle ordinarie regole contabili applicabili alle amministrazioni pubbliche italiane. Inoltre, la differenziazione tra le regioni che hanno costituito un proprio organismo pagatore e quelle che si avvalgono dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, fa sì che ci siano diversi strumenti e tempi di adeguamento degli stessi bilanci (DLgs 118/2011 per gli organismi pagatori regionali e DLgs 91/2011 per AGEA) che rendono difficile creare un organico sistema contabile armonizzato. Pertanto, la proposta di emendamento si propone di ovviare a questo disallinamento, prevedendo gli stessi tempi e le stesse regole per tutti i soggetti che agiscono come organismi pagatori sul territorio nazionale. La seconda parte del comma proposta è incostituzionaleriferita esclusivamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014. Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “Il bilancio di previsione funzionamento dei soggetti gestori (regioni/enti strumentali) rimane soggetta all’applicazione del DLgs 118/2011. All’articolo 7 del DDL n. 2111 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente(legge di stabilità 2016) sono aggiunti i seguenti commi: “Una quota 7. All’art. 9 del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018decreto legge 19 giugno 2015, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le medesime finalità. A tale fine entro IN ALTERNATIVA Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse.”seguenti modifiche:

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