Concessione di servizi. (artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)
Concessione di servizi. Art. 31 Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
Concessione di servizi. Art. 31 Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica Art. 32 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
Concessione di servizi. 1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
Concessione di servizi. 1. La concessione di servizi pubblici è un contratto tra l’ amministrazione ed un soggetto denominato concessionario che ha ad oggetto la prestazione di uno o più servizi a favore di soggetti terzi diversi dall’ amministrazione e il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire il servizio stesso ( riscuotendo le tariffe poste a carico degli utenti) o in tale diritto accompagnato da un prezzo
Concessione di servizi. 1. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui la concessione di un immobile sia prevista nell’ambito di una concessione di servizi quando l’immobile è strumentale e/o funzionale all’espletamento di servizi, salvo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 12 con particolare riferimento all’utilizzo dell’immobile.
Concessione di servizi. 31.1. Nelle concessioni di servizi la controprestazione del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
Concessione di servizi. 1. Nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità economica europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, possono affidarsi in concessione a soggetti nell'ordinamento giuridico italiano, possono affidarsi in concessione a soggetti privati o pubblici le attività aventi carattere organizzatorio e di supporto proprie dell'amministrazione concedente in materia di opere pubbliche, nonché gli studi per la programmazione e per la redazione di piani e progetti.
Concessione di servizi. (artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, comma 8, l. 18 novembre 1998, n, 415) (artt. 12 e 57, direttiva 2004/18) (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17) (artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; artt. 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10 L. 109/94; art. 10 D.Lgs 398/1992; art. 11 D.Lgs 157/1995; art. 23 D.Lgs 158/1995)
Concessione di servizi. 1. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.