Common use of Remunerazioni e spese accessorie Clause in Contracts

Remunerazioni e spese accessorie. 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori 1. Al momento dell’emissione di quote può essere adde- bitata all’investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un impor- to totale massimo del 2% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. 2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di riscatto a favore del- la direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo al 1% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. 1. Per l’amministrazione, la gestione patrimoniale e l’at- tività di distribuzione in relazione ai comparti e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del relativo comparto, il traffico dei paga- menti e gli altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo addebita ai comparti una commissione forfettaria mensile massima dello (i) 0,167% (2,004% p.a.) con riferimento al comparto – Bond Fund risp. (ii) 0,25% (3% p.a.) per tutti gli altri comparti del patrimonio netto dei comparti, a carico del patrimonio del comparto corri- spondente, conteggiata pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d’inventario e pagabile mensilmente (commissione di gestione forfettaria incl. commissione di distribuzione). L’aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel prospetto e nel rapporto annuale e semestrale. 2. Non rientrano nella commissione di gestione forfetta- ria le seguenti remunerazioni e spese accessorie della direzione del fondo e della banca depositaria, anch’esse addebitate al patrimonio del relativo comparto: a) i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la modifica, la liquidazione, la fusione o il raggruppa- mento dei rispettivi comparti; b) gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza; c) gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costi- tuzioni, modifiche, scioglimenti o raggruppamenti dei rispettivi comparti; d) gli onorari per i consulenti legali e fiscali in relazione alla costituzione, modifica, liquidazione, fusione o al raggruppamento dei rispettivi comparti nonché per la salvaguardia degli interessi dei rispettivi comparti e dei loro investitori in generale; e) le spese per la pubblicazione del valore netto d’in- ventario dei patrimoni dei rispettivi comparti e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di traduzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo; f) le spese per la stampa (incl. traduzione) di documenti legali e di rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello risp. dei comparti; g) le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo a ombrello risp. dei rispettivi comparti, compresi gli onorari per consulenti esterni; h) le spese e gli onorari relativi alla proprietà intellettuale registrata a nome del fondo a ombrello e/o dei rispet- tivi comparti, o ai diritti di licenza del fondo a ombrel- lo e/o dei rispettivi comparti; i) tutte le spese causate dall’adozione di misure straor- dinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimo- niale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria; j) in caso di partecipazione a cause collettive nell’in- teresse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di addebitare le spese di terzi da ciò derivanti (ad es. spese legali e di banche depositarie) al patri- monio del relativo comparto. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri ammi- nistrativi nella misura in cui possano essere compro- vati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo. 3. In conformità con le disposizioni contenute nel prospet- to, la direzione del fondo e i suoi mandatari (incl. gestori patrimoniali) nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni a titolo di indennizzo per l’attività di distribuzione e intermediazione di quote dei comparti e ribassi, al fine di ridurre le commissioni e le spese a cari- co degli investitori e addebitate al comparto. 4. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire la somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pri- cing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del con- tratto del fondo. 5. Se acquista quote dei fondi target collegati per i rispet- tivi comparti, la direzione del fondo non può addebitare al comparto eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati. 6. La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retroces- sioni e ribassi. La percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi. 7. Se la direzione del fondo acquisisce un fondo target sul cui patrimonio non sono addebitate commissioni (ad es. sotto forma di commissione di gestione o di un’eventua- le commissione di performance) («no load fund»), ma queste vengono invece corrisposte separatamente dalla direzione del fondo sulla base di un accordo per gli inve- stimenti nei relativi fondi target, le commissioni riscosse in questo modo possono essere addebitate al comparto corrispondente. È fatto salvo il precedente punto 6.

Appears in 1 contract

Samples: Fondo a Ombrello Di Diritto Svizzero

Remunerazioni e spese accessorie. 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori 1. Al momento dell’emissione di quote può essere adde- bitata addebitata all’investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un impor- to importo totale pari al massimo del 2al 3,0% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospettopro- spetto. 2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di riscatto a favore del- la della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo al 1allo 0% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. 3. In caso di passaggio da una classe di quote di un comparto a un’altra classe dello stesso comparto, all’investitore può essere addebitata una commissione di conversione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero pari al massimo al 2% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. Lo switch tra classi di quote è esente da commissioni. 1. Per l’amministrazionela direzione, la gestione patrimoniale e l’at- tività l’attività di distribuzione in relazione riferimento ai comparti e nonché per tutti i compiti della banca depositaria, depositaria come la custodia del patrimonio del relativo compartofondo, il l’esecuzione del traffico dei paga- menti pagamenti e gli altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo addebita ai comparti una commissione forfettaria mensile massima dello (i) 0,167% (2,004% p.a.) con riferimento al comparto – Bond Fund risp. (ii) 0,25% (3% p.a.) per tutti gli altri comparti del patrimonio netto dei comparti, fattura diverse commissioni a carico del dei comparti (commis- sione di gestione forfettaria). La somma annua delle diverse commissioni non può eccedere le commissioni mas- sime addebitabili riportate nell’elenco sottostante. Le commissioni effettivamente maturate vengono addebitate al patrimonio del rispettivo comparto corri- spondente, conteggiata pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d’inventario e pagabile mensilmente (commissione di gestione forfettaria incl. commissione di distribuzione)pagate mensilmente. L’aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel prospetto e nel rapporto annuale e semestrale.annuale. - Systematic Swiss Equity Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «X» Commissione massima dello 0,72% all’anno Commissione massima dello 0,72% all’anno Commissione massima dello 0,43% all’anno Commissione massima dello 0,05% all’anno - Systematic Global Equity (ex Switzerland) Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «X» Commissione massima dello 0,78% all’anno Commissione massima dello 0,78% all’anno Commissione massima dello 0,47% all’anno Commissione massima dello 0,05% all’anno - Systematic Swiss Bonds Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «X» Commissione massima dello 0,45% all’anno Commissione massima dello 0,45% all’anno Commissione massima dello 0,27% all’anno Commissione massima dello 0,05% all’anno - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) Classe di quote «A» Commissione massima dello 0,51% all’anno Commissione massima dello 0,51% all’anno Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «X» Commissione massima dello 0,31% all’anno Commissione massima dello 0,05% all’anno - Systematic Invest Yield Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «V» Commissione massima dello 0,63% all’anno Commissione massima dello 0,63% all’anno Commissione massima dello 0,38% all’anno Commissione massima dello 0,63% all’anno - Systematic Invest Balanced Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «V» Commissione massima dello 0,66% all’anno Commissione massima dello 0,66% all’anno Commissione massima dello 0,40% all’anno Commissione massima dello 0,66% all’anno - Systematic Invest Growth Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «V» Commissione massima dello 0,72% all’anno Commissione massima dello 0,72% all’anno Commissione massima dello 0,43% all’anno Commissione massima dello 0,72% all’anno - Systematic Invest Equity Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «V» Commissione massima dello 0,75% all’anno Commissione massima dello 0,75% all’anno Commissione massima dello 0,45% all’anno Commissione massima dello 0,75% all’anno 2. Non rientrano nella commissione di gestione forfetta- ria forfettaria le seguenti remunerazioni e spese accessorie della direzione del fondo e della banca depositariaaccessorie, anch’esse addebitate al patrimonio del relativo compartodei rispettivi comparti: a) tutte le spese accessorie relative alla gestione del rispettivo comparto per l’acquisto e la vendita di investimenti, segnatamente commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, imposte e tasse, nonché costi per la verifica e il rispetto di standard di qualità per gli investimenti fisici. Questi costi vengono aggiunti direttamente al valore di acquisto risp. di vendita. In deroga a ciò, le spese accessorie connesse all’acquisto e alla vendita di investimenti legati alle attività di emissione e riscatto di quote vengono coperte tramite l’applicazione dello swinging single pricing ai sensi del § 16 punto 8; b) i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la modificatrasformazione, la liquidazionelo scioglimento, la fusione o il raggruppa- mento raggrup- pamento dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti; bc) gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza; cd) gli onorari della società di audit per la revisione l’audit annuale nonché per attestazioni nel quadro di costi- tuzioniin relazione a costituzioni, modifichetrasfor- mazioni, scioglimenti scioglimenti, fusioni o raggruppamenti dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti; de) gli onorari per i consulenti legali e fiscali in relazione alla costituzione, modificatrasformazione, liquidazionescioglimento, fusione o al raggruppamento dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti nonché per la salvaguardia degli interessi dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti e dei loro investitori in generale; ef) le spese per la pubblicazione del valore netto d’in- ventario dei patrimoni d’inventario dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di traduzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo; fg) le spese per la stampa (incl. traduzione) e la traduzione di documenti legali e di rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti; gh) le spese per un’eventuale iscrizione dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti presso un’autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall’autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell’ufficio di pagamento all’estero; i) le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo a ombrello dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti, compresi gli onorari per consulenti esterni; hj) le spese e gli onorari relativi alla proprietà intellettuale registrata a nome del fondo a ombrello dell’Umbrella-Funds e/o dei rispet- tivi rispettivi comparti, o ai diritti di licenza del fondo a ombrel- lo dell’Umbrella-Funds e/o dei rispettivi comparti; ik) tutte le spese causate dall’adozione di misure straor- dinarie straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimo- niale patrimoniale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria; j) in caso di partecipazione a cause collettive nell’in- teresse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di addebitare le spese di terzi da ciò derivanti (ad es. spese legali e di banche depositarie) al patri- monio del relativo comparto. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri ammi- nistrativi nella misura in cui possano essere compro- vati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo. 3. In conformità con le Conformemente alle disposizioni contenute nel prospet- toprospetto, la direzione del fondo e i suoi mandatari (incl. gestori patrimoniali) nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni destinate a titolo di indennizzo per remunerare l’attività di distribuzione e intermediazione di quote dei comparti e ribassi, al fine di ribassi finalizzati a ridurre le commissioni e le spese i costi a cari- co carico degli investitori in questione e addebitate addebitati all’Umbrella-Funds risp. al comparto. 4. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire la somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pri- cing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del con- tratto del fondo. 5. Se acquista quote dei fondi target collegati per i rispet- tivi comparti, la direzione del fondo non può addebitare al comparto eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati. 6. La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto vengono effettuati gli investimenti può ammontare al massimo al 3,0all’1,60% annuo tenendo conto di eventuali retroces- sioni retrocessioni e ribassi. La percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi. 75. Se la La direzione del fondo acquisisce un fondo target sul cui patrimonio non sono addebitate commissioni (ad es. sotto forma fondo, qualora acquisti quote di commissione altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indi- rettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione comune, dal controllo o di un’eventua- le commissione di performance) da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta no load fundfondi target collegati»), ma queste vengono invece corrisposte separatamente dalla direzione del fondo sulla base non può addebitare ai comparti even- tuali commissioni di un accordo per gli inve- stimenti nei relativi emissione o di riscatto di tali fondi target, le commissioni riscosse in questo modo possono essere addebitate al comparto corrispondente. È fatto salvo il precedente punto 6target collegati.

Appears in 1 contract

Samples: Fondo Di Investimento

Remunerazioni e spese accessorie. 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori 1. Al momento dell’emissione di quote può essere adde- bitata all’investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un impor- to totale massimo del 23% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. 2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di riscatto a favore del- la direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo al 12% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. 1. Per l’amministrazionela direzione, la gestione patrimoniale e l’at- tività l’attività di distribuzione in relazione ai dei comparti e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del relativo comparto, il traffico dei paga- menti pagamenti e gli altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo addebita ai comparti com- parti una commissione forfettaria mensile massima dello (i) 0,1670,17% (2,0042,00% p.a.) con riferimento al comparto – Bond Fund risp. (ii) 0,25% (3% p.a.) per tutti gli altri comparti del patrimonio netto dei comparti, a carico del patrimonio del comparto corri- spondente, conteggiata pro rata temporis a ogni calcolo del valore valo- re netto d’inventario e pagabile mensilmente alla fine di ogni mese (commissione di gestione forfettaria incl. commissione di distribuzione). L’aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel prospetto e nel rapporto annuale e o semestrale. 2. Non rientrano nella commissione di gestione forfetta- ria le seguenti remunerazioni e spese accessorie della direzione del fondo e della banca depositaria, anch’esse addebitate al patrimonio del relativo comparto: a) i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la modifica, la liquidazione, la fusione o il raggruppa- mento dei rispettivi comparti; b) gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza; c) gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costi- tuzioni, modifiche, scioglimenti o raggruppamenti dei rispettivi comparti; d) gli onorari per i consulenti legali e fiscali in relazione alla costituzione, modifica, liquidazione, fusione o al raggruppamento dei rispettivi comparti nonché per la salvaguardia degli interessi dei rispettivi comparti e dei loro investitori in generale; e) le spese per la pubblicazione del valore netto d’in- ventario dei patrimoni dei rispettivi comparti e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di traduzionetra- duzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo; f) le spese per la stampa (incl. traduzione) e la traduzione di documenti legali e di rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello risp. dei comparti; g) le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo a ombrello risp. dei rispettivi comparti, compresi gli onorari per consulenti esterni; h) le spese e gli onorari relativi alla proprietà intellettuale registrata a nome del fondo a ombrello e/o dei rispet- tivi comparti, o ai diritti di licenza del fondo a ombrel- lo e/o dei rispettivi comparti; i) tutte le spese causate dall’adozione di misure straor- dinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimo- niale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria; j) in caso di partecipazione a cause collettive nell’in- teresse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di addebitare le spese di terzi da ciò derivanti (ad es. spese legali e di banche depositarie) al patri- monio del relativo comparto. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri ammi- nistrativi nella misura in cui possano essere compro- vati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo. 3. In conformità con le disposizioni contenute nel prospet- to, la direzione del fondo fondo, il gestore patrimoniale e i suoi mandatari (incl. gestori patrimoniali) nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni a titolo di indennizzo per l’attività le attività di distribuzione e intermediazione intermedia- zione di quote dei comparti e ribassi, al fine di ridurre le commissioni e le spese i costi a cari- co carico degli investitori e addebitate addebita- ti al comparto. 4. Le Ai comparti vengono inoltre addebitate tutte le spese accessorie relative alla gestione dei rispettivi comparti per l’acquisto e la vendita degli di investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire la somma versata o vendere parte degli tasse). Det- te spese vengono computate direttamente al valore di acquisto e di vendita dei relativi investimenti. In deroga a ciò, le spese accessorie connesse all’acquisto e alla vendita di investimenti in seguito al legati alle attività di emis- sione e riscatto di una quota sono quote vengono coperte tramite il ricorso allo l’ap- plicazione dello swinging single pri- cing pricing ai sensi di quanto descritto al del § 16 punto 7 del con- tratto del fondo7. 5. Se acquista quote dei fondi target collegati per i rispet- tivi rispettivi comparti, la direzione del fondo non può addebitare al comparto eventuali commissioni di emissione e di riscatto riscat- to dei fondi target collegati. 6. La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,02% tenendo conto di eventuali retroces- sioni retrocessioni e ribassi. La percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi. 7. Se la direzione del fondo acquisisce un fondo target sul cui patrimonio non sono addebitate commissioni (ad es. sotto forma di commissione di gestione o di un’eventua- le commissione di performance) («no load fund»), ma queste vengono invece corrisposte separatamente dalla direzione del fondo sulla base di un accordo per gli inve- stimenti nei relativi fondi target, le commissioni riscosse in questo modo possono essere addebitate al comparto corrispondente. È fatto salvo il precedente punto 6.

Appears in 1 contract

Samples: Fondo a Ombrello Di Diritto Svizzero Della Categoria «altri Fondi Per Investimenti Tradizionali»

Remunerazioni e spese accessorie. 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori 1. Al momento dell’emissione di quote può essere adde- bitata addebitata all’investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un impor- to importo totale massimo del 2% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. 2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di riscatto a favore del- la direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo al 1del 2% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. 1. Per l’amministrazione, la gestione patrimoniale e l’at- tività di distribuzione in relazione ai degli attivi dei comparti e tutti i compiti per tutte le incombenze della banca depositaria, come quali la custodia del patrimonio del relativo compartofondo, gli oneri sostenuti per il traffico dei paga- menti pagamenti e gli altri compiti elencati le altre incombenze elencate al § 4, la direzione del fondo addebita ai comparti una commissione forfettaria mensile massima dello (i) 0,167% (2,004% p.a.) con riferimento varie commissioni. La somma annuale delle varie commissioni non può superare le commissioni massime addebitabili di seguito riportate. Le commissioni effettivamente applicate vengono addebitate al comparto – Bond Fund risp. (ii) 0,25% (3% p.a.) per tutti gli altri comparti del patrimonio netto dei comparti, a carico del patrimonio del rispettivo comparto corri- spondente, conteggiata pro rata temporis a in occasione di ogni calcolo del valore netto d’inventario e pagabile mensilmente (commissione di gestione forfettaria inclcorrisposte sempre alla fine del mese. commissione di distribuzione). L’aliquota L'aliquota effettiva della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel prospetto e indicata nel rapporto annuale e semestrale. Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. 2. Non rientrano nella commissione forfettaria di gestione forfetta- ria le seguenti remunerazioni e spese accessorie della direzione del fondo e della banca depositariaaccessorie, anch’esse addebitate al patrimonio del relativo compartodei rispettivi comparti: a) i tributi a. le spese relative all’acquisto e alla vendita di investimenti, segnatamente commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse e bolli. In deroga a ciò, le spese accessorie connesse all’acquisto e alla vendita di investimenti legati alle attività di emissione e riscatto di quote vengono coperte tramite l’applicazione dello swinging single pricing ai sensi del § 16 punto 7; b. spese di eventuale registrazione del fondo a ombrello presso un’autorità di vigilanza estera, segnatamente commissioni riscosse dall’autorità di vigilanza estera, costi di traduzione nonché indennizzo del rappresentante o dell’ufficio di pagamento all’estero; x. xxxxx e compensi correlati alla proprietà intellettuale registrata a nome del fondo a ombrello o ai diritti di godimento del fondo a ombrello; d. tutte le spese causate dalla necessità di prendere misure straordinarie a tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale o dalla banca depositaria; e. in caso di partecipazione a un’azione collettiva nell’interesse degli investitori, la direzione del fondo può addebitare al patrimonio del fondo le spese risultanti per prestazioni di terzi (ad es. spese per avvocati e per la banca depositaria). La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri amministrativi nella misura in cui possano essere comprovati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo. x. xxxxx correlati all’esercizio di diritti di voto o dei creditori da parte del fondo a ombrello, comprese le spese per gli onorari dei consulenti esterni. 3. La direzione del fondo si assume tutte le spese relative all’amministrazione, alla gestione degli attivi e alla custodia dei comparti, nonché: a. tasse dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la modifica, la liquidazione, la fusione o il raggruppa- mento dei rispettivi compartiraggruppamento del fondo a ombrello; b) gli emolumenti annuali b. tassa annuale dell’autorità di vigilanza; c) gli c. onorari della società di audit per la revisione annuale nonché e per attestazioni la certificazione nel quadro di costi- tuzionidella costituzione, modifichemodifica, scioglimenti liquidazione, fusione o raggruppamenti dei rispettivi compartiraggruppamento del fondo a ombrello; d) gli onorari d. compensi per i consulenti legali e fiscali in relazione correlati alla costituzione, modifica, liquidazione, fusione o al raggruppamento dei rispettivi comparti del fondo a ombrello nonché per la salvaguardia degli interessi dei rispettivi comparti del fondo a ombrello e dei loro suoi investitori in generale; e) le e. spese per la pubblicazione del valore netto d’in- ventario dei patrimoni dei rispettivi comparti di inventario del fondo a ombrello e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di traduzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo; f) le f. spese per la stampa (incl. traduzione) e la traduzione di documenti legali e di rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello ombrello. 4. Le spese di cui al punto 2 lett. a vengono direttamente sommate al valore di acquisto risp. dei comparti;dedotte dal valore di vendita. g) le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo a ombrello risp. dei rispettivi comparti, compresi gli onorari per consulenti esterni; h) le spese e gli onorari relativi alla proprietà intellettuale registrata a nome del fondo a ombrello e/o dei rispet- tivi comparti, o ai diritti di licenza del fondo a ombrel- lo e/o dei rispettivi comparti; i) tutte le spese causate dall’adozione di misure straor- dinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimo- niale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria; j) in caso di partecipazione a cause collettive nell’in- teresse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di addebitare le spese di terzi da ciò derivanti (ad es. spese legali e di banche depositarie) al patri- monio del relativo comparto5. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri ammi- nistrativi nella misura in cui possano essere compro- vati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo. 3. In conformità con le disposizioni contenute nel prospet- to, la direzione del fondo e i suoi mandatari (incl. gestori patrimoniali) nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni a titolo di indennizzo non pagano alcuna retrocessione per l’attività la copertura delle spese legate alle attività di distribuzione e intermediazione di quote dei comparti e ribassi, al fine neppure sconti a scopo di ridurre le riduzione delle commissioni e le delle spese a cari- co degli investitori e addebitate al comparto. 4. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire la somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pri- cing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del con- tratto del fondo. 5. Se acquista quote carico dei fondi target collegati per i rispet- tivi comparti, la direzione del fondo non può addebitare al comparto eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati. 6. La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto vengono effettuati gli investimenti può ammontare al massimo al 3,03% tenendo conto di eventuali retroces- sioni retrocessioni e ribassisconti. La percentuale L’aliquota massima delle commissioni di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto di degli eventuali retrocessioni e ribassirimborsi. 7. Se la direzione acquista quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione stessa o da una società alla quale la direzione è legata da una gestione comune, un controllo o una sostanziale partecipazione diretta o indiretta («fondi target collegati»), non può addebitare ai comparti eventuali commissioni di emissione o riscatto dei fondi target collegati relative a questi investimenti. 8. Se la direzione del fondo acquisisce acquista per i comparti un fondo target sul cui patrimonio non sono addebitate commissioni (ad es. sotto forma di commissione di gestione o di un’eventua- le un’eventuale commissione di performance) («no load fund»), ma queste vengono invece corrisposte separatamente dalla direzione del fondo sulla base di un accordo per gli inve- stimenti investimenti nei relativi fondi target, le commissioni riscosse in questo modo possono essere addebitate al comparto corrispondentefondo di investimento. È fatto salvo il precedente Il suddetto punto 64 rimane applicabile.

Appears in 1 contract

Samples: Fondo D’investimento Multi Comparto

Remunerazioni e spese accessorie. 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori 1. Al momento dell’emissione di quote può essere adde- bitata all’investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria deposi- taria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un impor- to importo totale massimo del 2% del valore netto d’inventariod’in- ventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. 2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata addebi- tata all’investitore una commissione di riscatto a favore del- la della direzione del fondo, della banca depositaria deposi- taria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo al 1% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile applica- bile figura nel prospetto. 1. Per l’amministrazione, la gestione patrimoniale e l’at- tività l’atti- vità di distribuzione in relazione ai comparti e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del relativo comparto, il traffico dei paga- menti e gli altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo addebita ai comparti una commissione forfettaria mensile forfet- taria annuale massima dello dello (i) 0,167% (2,004% p.a.) . con riferimento al comparto - ESG Bond Fund risp. . (ii) 0,25% (3% p.a.) . per tutti gli altri comparti del patrimonio netto dei comparti, a carico del patrimonio del comparto corri- spondentecom- parto corrispondente, conteggiata pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d’inventario e pagabile mensilmente (commissione di gestione forfettaria incl. commissione di distribuzione). L’aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel prospetto e nel rapporto annuale e semestrale. 2. Non rientrano nella commissione di gestione forfetta- ria le seguenti remunerazioni e spese accessorie della direzione del fondo e della banca depositaria, anch’esse addebitate al patrimonio del relativo comparto: a) a. i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la modifica, la liquidazione, la fusione o il raggruppa- mento raggrup- pamento dei rispettivi comparti; b) b. gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza; c) c. gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costi- tuzionicostituzioni, modifiche, scioglimenti o raggruppamenti raggruppa- menti dei rispettivi comparti; d) d. gli onorari per i consulenti legali e fiscali in relazione alla costituzione, modifica, liquidazione, fusione o al raggruppamento dei rispettivi comparti nonché per la salvaguardia degli interessi dei rispettivi comparti com- parti e dei loro investitori in generale; e) e. le spese per la pubblicazione del valore netto d’in- ventario dei patrimoni dei rispettivi comparti e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di traduzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo; f) f. le spese per la stampa (incl. traduzione) di documenti docu- menti legali e di rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello risp. dei comparti; g) g. le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo a ombrello risp. dei rispettivi comparti, compresi gli onorari per consulenti consu- lenti esterni; h) h. le spese e gli onorari relativi alla proprietà intellettuale intellet- tuale registrata a nome del fondo a ombrello e/o dei rispet- tivi rispettivi comparti, o ai diritti di licenza del fondo a ombrel- lo ombrello e/o dei rispettivi comparti; i) i. tutte le spese causate dall’adozione di misure straor- dinarie stra- ordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimo- niale patri- moniale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria; j) j. in caso di partecipazione a cause collettive nell’in- teresse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di addebitare le spese di terzi da ciò derivanti deri- vanti (ad es. spese legali e di banche depositarie) al patri- monio patrimonio del relativo comparto. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri ammi- nistrativi amministrativi nella misura in cui possano essere compro- vati comprovati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo. 3. In conformità con le disposizioni contenute nel prospet- topro- spetto, la direzione del fondo e i suoi mandatari (incl. gestori patrimoniali) nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni a titolo di indennizzo per l’attività di distribuzione e intermediazione di quote dei comparti e ribassi, al fine di ridurre le commissioni e le spese a cari- co carico degli investitori e addebitate al comparto. 4. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire la somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pri- cing pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del con- tratto contratto del fondo. 5. Se acquista quote dei fondi target collegati per i rispet- tivi rispettivi comparti, la direzione del fondo non può addebitare al comparto eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati. 6. La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retroces- sioni e ribassi. La percentuale massima delle commissioni commis- sioni di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati effet- tuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi. 7. Se la direzione del fondo acquisisce un fondo target sul cui patrimonio non sono addebitate commissioni (ad es. sotto forma di commissione di gestione o di un’eventua- le un’eventuale commissione di performance) («no load fund»), ma queste vengono invece corrisposte separatamente separa- tamente dalla direzione del fondo sulla base di un accordo per gli inve- stimenti investimenti nei relativi fondi target, le commissioni riscosse in questo modo possono essere addebitate al comparto corrispondente. È fatto salvo il precedente punto 6.

Appears in 1 contract

Samples: Fondo a Ombrello Di Diritto Svizzero