Pagamento di retrocessioni e sconti Clausole campione

Pagamento di retrocessioni e sconti. La direzione del fondo e i suoi mandatari non versano retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione delle quote del fondo in Svizzera. In relazione all’attività di distribuzione, la direzione del fondo e i suoi mandatari non concedono alcuno sconto volto a ridurre le commissioni e le spese a carico degli investitori e addebitate al fondo.
Pagamento di retrocessioni e sconti. La direzione del fondo e i suoi mandatari possono versare retrocessioni a titolo di remunerazione per attività di distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera delle seguenti classi di quote: – quote di classe A; – quote di classe B. Con tale remunerazione si possono risarcire in particolare i seguenti servizi: – attività di distribuzione volte a promuovere la vendita di quote del fondo, ad esempio organizzazione di road show, partecipazione a eventi e fiere, produzione di materiale pubblicitario, formazione del personale addetto alla distribuzione; – attività di consulenza in relazione al prodotto. Le retrocessioni non sono da considerarsi sconti anche quando vengono integralmente o in parte trasferite agli investitori. I destinatari delle retrocessioni assicurano una divulgazione trasparente e informano volontariamente e gratuitamente gli investitori circa l’ammontare delle indennità che possono ricevere per l’attività di distribuzione. Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni rendono noti gli effettivi importi ricevuti per l’attività di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale di tali investitori. La direzione del fondo e i suoi mandatari non versano retrocessioni a titolo di remunerazione per l’attività di distribuzione delle classi di quote «I», «M» e «VE» in Svizzera o dalla Svizzera. Nell’ambito della distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la direzione del fondo e i suoi mandatari possono accordare su richiesta sconti direttamente agli investitori. Tali sconti servono a ridurre le commissioni e i costi addebitati ai rispettivi investitori. Sono ammessi sconti a condizione che – i relativi importi siano prelevati dalle commissioni già addebitate al patrimonio del fondo, in modo da non gravare ulteriormente sul patrimonio del fondo; – detti sconti siano concessi sulla base di criteri oggettivi; – gli sconti siano accordati nel rispetto degli stessi requisiti temporali e in pari misura a tutti gli investitori che soddisfano i criteri oggettivi e che ne fanno richiesta. I criteri oggettivi per la concessione di sconti da parte della direzione del fondo sono i seguenti: – il volume sottoscritto dall’investitore ovvero il volume complessivo detenuto dall’investitore nell’investimento collettivo di capitale oppure eventualmente nella gamma di prodotti del Promoter (Raiffeisen Svizzera società cooperativa); – l’ammontare delle commissioni generate dall’investitore; – il comportamento d’investimento dell’investitore (ad es. durata pre...
Pagamento di retrocessioni e sconti. La direzione del fondo e i relativi incaricati possono corri- spondere retrocessioni a titolo di indennizzo dell’attività Commissione di amministra- zione forfettaria della dire- zione del fondo Xxx. 0,80% p.a. del patri- monio complessivo del fondo liari in Svizzera o dalla Svizzera. In particolare, è conside- rata attività di vendita ogni attività intesa a promuovere la vendita o l’intermediazione di quote del fondo, come l’organizzazione di road show, la partecipazione a mani- La commissione viene utilizzata per la direzione, la ge- stione patrimoniale e la promozione della vendita del fondo immobiliare, per l’Advisory, per l’indennità della banca depositaria per i servizi da essa erogati, come la custodia del patrimonio del fondo, il disbrigo del traffico dei pagamenti e gli altri compiti di cui al § 19 del con- tratto del fondo. Un elenco dettagliato delle indennità e spese accessorie contenute nella commissione di amministrazione forfetta- ria è riportato al § 19 del contratto del fondo. Oltre alla commissione di gestione forfettaria prevista dal Acquisto e vendita di fondi Max. 1% del prezzo di ac- quisto o di vendita Commissione di costruzione e sviluppo Max. 2% dei costi di costru- zione Commissione di gestione dei beni fondiari Max. 5% del ricavo lordo annuo da affitti § 19 del contratto del fondo, la direzione del fondo ha diritto anche alle seguenti indennità, che non sono com- prese nella commissione di amministrazione forfettaria: festazioni e fiere, la produzione di materiale pubblicitario, la formazione dei collaboratori, ecc. Le retrocessioni non sono considerate sconti, anche se in ultima analisi vengono interamente o parzialmente inol- trate agli investitori. I destinatari delle retrocessioni garantiscono una divulga- zione trasparente e informano di propria iniziativa e gra- tuitamente l’investitore in merito all’ammontare delle in- dennità che potrebbero ricevere per la promozione dell’attività di vendita. Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni rendono noti gli importi effettivamente ricevuti che ottengono per la promozione della vendita con riferimento agli investi- menti collettivi di capitale di tali investitori. La direzione del fondo e i relativi incaricati non pagano alcuno sconto con riferimento all’attività di promozione della vendita in Svizzera o dalla Svizzera al fine di ridurre le tasse e i costi addebitati al fondo immobiliare a carico degli investitori.
Pagamento di retrocessioni e sconti. La direzione del fondo e i suoi mandatari non pagano alcuna retrocessione per la copertura delle spese legate alle attività di distribuzione in relazione al fondo e non concedono neppure sconti a scopo di riduzione delle commissioni e delle spese a carico dei comparti.