Prestazioni di terzi Clausole campione

Prestazioni di terzi. Non è prevista alcuna copertura assicurativa per i costi di trasporto rimbor- sati a seguito di un’affiliazione (qualità di sostenitore) ad una guardia aerea o ad organizzazioni simili.
Prestazioni di terzi. Se l’assicuratore ha fornito prestazioni per un danno assicurato altrove, tali prestazioni vanno considerate un anticipo. Il rimborso dell’anticipo avviene mediante cessione all’assicuratore dei diritti della persona assicurata nei confronti dell’altro assicuratore obbligato alle prestazioni. La cessione av- viene in sostituzione del pagamento e ha effetto liberatorio per la persona assicurata.
Prestazioni di terzi. Per la fornitura dei propri servizi o su richiesta del Cliente, la Società Fornitrice può avvalersi di terzi («partner di supporto»). Il partner di supporto funge da ausiliario della Società Fornitrice oppure stipula direttamente con il Cliente un contratto separato. La Società Fornitrice non concede alcuna garanzia e declina ogni responsabilità per il rapporto contrattuale in essere fra il Cliente e il partner di supporto.
Prestazioni di terzi. 1 La persona assicurata è tenuta a informare immediata- mente Sanitas su ogni prestazione di terzi e su eventuali accordi di indennità unica, sempre che Sanitas debba erogare prestazioni per lo stesso caso assicurativo. 2 Se Sanitas eroga prestazioni al posto di un terzo re-spon- sabile, la persona assicurata deve cedere i suoi diritti a Sanitas nella misura dell’obbligo di prestazioni. 3 Accordi stipulati da una persona assicurata con terzi non sono vincolanti per Sanitas.
Prestazioni di terzi. La Mobiliare subentra nei diritti della persona assicurata nella misura e al momento della sua prestazione per i danni analoghi da lei coperti. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge relative al diritto di regresso della compagnia di assicurazione. La Mobiliare decurta le proprie indennità giornaliere di malattia o infortunio se, insieme alle prestazioni dell’assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF), dell’as- sicurazione militare federale (LAM), dell’assicurazione fe- derale per l’invalidità (AI), della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria (LPP), dell’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), di un’assicurazione ob- bligatoria di maternità, di un’assicurazione obbligatoria contro la perdita di guadagno secondo IPG, dell’assicura- zione di responsabilità civile, di un’altra assicurazione danni privata o di istituti d’assicurazione stranieri corri- spondenti, esse eccedono l’indennità giornaliera assicu- rata. La riduzione avviene sia in caso di prestazioni misurate in base al salario soggetto a contributi AVS, che in caso di prestazioni erogate in base ad una massa salariale annua fissa. La persona assicurata è tenuta a notificare agli altri assi- curatori il diritto a prestazioni nei loro confronti. Se nonostante la possibilità di riduzione si produce un in- dennizzo eccessivo (in particolare per effetto di presta- zioni anticipate erogate dalla Mobiliare), la Mobiliare può chiedere la restituzione delle prestazioni versate in ec- cesso, detrarle dalle prestazioni future oppure compen- sarle direttamente con le prestazioni degli assicuratori menzionati in precedenza.
Prestazioni di terzi. Se un terzo risponde di una malattia o di un infortunio per legge, contratto o colpa, le pretese della persona assicurata nei confronti del terzo passano all’assicuratore nella misura delle prestazioni fornite. In caso di più respon- sabili, essi garantiscono in maniera solidale per i diritti di rivalsa dell’assi- curatore. Se l’obbligo di prestazione spetta ad altre assicurazioni sociali, l’assicuratore ha l’obbligo di anticipare le prestazioni.
Prestazioni di terzi. Se esiste un’affiliazione (in qualità di sostenitore) ad una guardia aerea di soccorso o ad un’organizzazione analoga, i costi vengono assunti soltanto nella misura in cui queste organizzazioni non corrispondono nessuna presta- zione. Restano riservati accordi contrattuali di tenore diverso.
Prestazioni di terzi. Nessuna copertura assicurativa per trasporti coperti già da un’affiliazione (in qualità di sostenitore) ad una guardia aerea di soccorso o ad un’organiz- zazione analoga.
Prestazioni di terzi. In caso di affiliazione (qualità di sostenitore) ad una guardia aerea o ad una simile organizzazione, le spese vengono indennizzate solo se non sono state versate delle prestazioni da parte di queste organizzazioni. Esistono riserve per altre condizioni contrattuali.
Prestazioni di terzi. MeteoSvizzera esclude qualsiasi garanzia o re- sponsabilità per le prestazioni fornite da terzi e non risponde per i ritardi nella fornitura di prestazioni da parte di terzi. Qualora venissero riscontrate carenze o errori nelle prestazioni dei fornitori, XxxxxXxxxxxxx si impegna affinché il fornitore della prestazione li rimuova. MeteoSvizzera non risponde tuttavia per la rimo- zione delle carenze o degli errori delle prestazioni.