Reperibilità. Definizione e articolazione 1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comuni- cazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta necessiti. 2. La reperibilità può essere richiesta: a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, com- patibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto; b) per singole giornate della settimana e precisamente: b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa; b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a); b.3) per le giornate festive di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto; c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali. 3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo com- pensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. Definizione e articolazione
1. In relazione Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, con carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro a tempo pieno, l'istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l'effettività dell'intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l'orario in cui quest'ultimo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario di lavoro e fasce orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze del serviziofabbricato.
5. Il datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
6. Il lavoratore non potrà esimersi dall'effettuare, i lavoratori possono essere chiamatinei limiti previsti dalla legge, con comuni- cazione scritta, a rendersi reperibili prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro ed a fornirenell'ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, pertantosalvo giustificati motivi di impedimento. Analogo obbligo di intervento, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro operaper casi di emergenza, ove que- sta necessitifarà carico al portiere che comunque si trovi presso il fabbricato, al di fuori dell'orario di lavoro e di quello di reperibilità.
27. La reperibilità può deve essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, com- patibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata di normale attività lavorativa assicurata giornalmente e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, 6 giorni alla settimana e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
348 settimane all'anno. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che Restano in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo com- pensativosettimanale, le festività, i periodi di ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da concedersi A ad A-quater dell'art. 133.
9. Il tempo di effettivo intervento, a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”)partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà libero computato ad ogni effetto nell'orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell'orario lavorativo da impegni fruirsi entro e non oltre il termine di reperibilitàcui all'art. 45. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario notturno e/o in giornate domenicali o festive.
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Samples: Collective Labor Agreement
Reperibilità. Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comuni- cazione comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta necessitiquesta necessiti .
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, com- patibilmente compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’artall'art. 27 (“Giorni 27(“giorni festivi e riposi – Festività festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;.
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’artall'art. 27 (“Giorni giorni festivi e riposi – Festività festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo com- pensativocompensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni giorni festivi e riposi – Festività festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Reperibilità. Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze del servizioLa Società può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, i lavoratori possono essere chiamatisulla base di una rotazione di massimo 12 ore, con comuni- cazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario ferma restando la possibilità di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta necessitiintrodurre il servizio di turnazione.
2. La In sede di contrattazione decentrata territoriale, viene definita l'applicazione e la programmazione dell'istituto della reperibilità, tenendo presente:
a. l'esigenza della Società di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b. la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c. il principio della rotazione tra il personale interessato;
d. il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e. nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f. che nella settimana la reperibilità non può superare 2 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
3. In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una settimana su quattro, com- patibilmente con retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le esigenze tecnico organizzative, in ragione prestazioni di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività lavoro straordinario di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive 101 ovvero riposo compensativo di cui all’art. 27 39.
6. Nel caso di impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione ai diretti superiori. Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
7. La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri Manutentori (“Giorni festivi o di Esercizio), della provincia o dell’intero Compartimento.
8. La strumentazione in dotazione al personale è fornita dalla Società, dovrà essere mantenuta attiva durante l’orario di servizio e riposi – Festività soppresse”) le fasce di reperibilità. La chiamata del presente Contratto;personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di comunicazione personali del dipendente.
c) in 9. In sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata di normale attività lavorativa contrattazione nazionale e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e decentrata saranno individuate le modalità, i tempi, la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La durata ed il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale della Società chiamato a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiestacollaborare, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivile specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Resta fermo che in tali casiTali accordi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattrorispetto dei princip i generali dell’istituto della reperibilità, il giorno di riposo com- pensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilitàdevono soddisfare le predette esigenze.
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Reperibilità. Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comuni- cazione comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, com- patibilmente compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’artall'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’artall'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo com- pensativocompensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.
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Reperibilità. Definizione e articolazione(nuovo testo 5 marzo 2010)
1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comuni- cazione comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, com- patibilmente compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’artall'art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’artall'art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo com- pensativocompensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.
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Reperibilità. Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comuni- cazione comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, com- patibilmente compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’artall'art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’artall'art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo com- pensativocompensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.
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Reperibilità. Definizione e articolazione
1. In relazione alle La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'impresa per sopperire ad esigenze del servizionon prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, i lavoratori possono essere chiamati, con comuni- cazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta necessitifunzionalità o sicurezza degli impianti.
2. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
3. L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
4. Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
5. Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 5 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
6. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
7. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
8. Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permetta lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro con la direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale.
9. Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
10. Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
11. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui all'articolo 110.
12. La reperibilità può potrà essere richiestarichiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, com- patibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in attooraria;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contrattogiornaliera;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacalisettimanale.
313. La reperibilità a periodi alterni settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo sei giorni continuativi.
14. Per l'effettivo svolgimento dei turni che prevedano impegno di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di durata superiore intervento; i predetti compensi non sono tra loro cumulabili. Il compenso non può essere inferiore ai seguenti valori espressi in euro: Superiore alla 5ª 6,15 10,10 10,65 40,85 41,40 45,35 4ª e 5ª 5,35 8,40 9,00 35,15 35,75 38,80 1ª, 2ª e 3ª 4,5 6,75 7,30 29,25 29,80 32,05
15. L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima colonna (16 ore - giorno lavorato) della precedente tabella.
16. Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.
17. Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a cinque giorni consecutiviraggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari al 70% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
18. Resta fermo Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente contratto per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
19. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
20. Sulla base delle leggi vigenti si concorda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in tali casiregime di reperibilità garantendo, qualora in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.
21. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.
22. Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente normativa.
23. L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
24. Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia disciplinata nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo com- pensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilitàpresente articolo.
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Reperibilità. Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze del servizioL'ANAS può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, i lavoratori possono essere chiamatisulla base di una rotazione di massimo 12 ore, con comuni- cazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario ferma restando la possibilità di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta necessitiintrodurre il servizio di turnazione.
2. La reperibilità può essere richiestaIn sede di contrattazione decentrata territoriale, viene definita l'applicazione e la programmazione dell'istituto della reperibilità, tenendo presente:
a) secondo articolazioni settimanalil'esigenza dell'ANAS di far svolgere immediate prestazioni, da contenersi oltre il normale orario di norma una settimana su quattrolavoro, com- patibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione anche per situazioni di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in attocarattere occasionale ed eccezionale;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali la fornitura di normale attività lavorativa;
b.2) per idonea strumentazione atta a contattare il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contrattodipendente;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme il principio della rotazione tra il personale interessato;
d) il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e) nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità per frazione della gior- nata nei giorni di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti sabato, domenica e festivi;
f) che nella settimana la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacalireperibilità non può superare 2 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
3. La reperibilità a periodi alterni In caso di durata settimanale intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può anche essere richiestasuperiore di norma alle 8 ore consecutive, secondo turni che prevedano impegno oltre le quali il dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casiinterventi notturni o festivi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il al dipendente spetta 1 giorno di riposo com- pensativonella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, da concedersi al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a norma della prima Dichiarazione quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 81 ovvero riposo compensativo di cui all'art.27.
6. Nel caso di impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a Verbale annessa all’artdarne preventiva e tempestiva comunicazione ai diretti superiori. 27 Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
7. La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri Manutentori (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”o di Esercizio), sarà libero da impegni della provincia o dell'intero Compartimento.
8. La strumentazione in dotazione al personale e fornita dall'ANAS, dovrà essere mantenuta attiva durante l'orario di servizio e le fasce di reperibilità. La chiamata del personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di comunicazione personali del dipendente.
9. In sede di contrattazione nazionale e/o decentrata saranno individuate le modalità, i tempi e la durata ed il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale dell'ANAS chiamato a collaborare, secondo le specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Tali accordi, nel rispetto dei principi generali dell'istituto della reperibilità, devono soddisfare le esigenze.
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Reperibilità. Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze Il personale per il quale sia stabilito con formale comunicazione del servizioCapo della Struttura di appartenenza un obbligo di pronta reperibilità è tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, i lavoratori possono essere chiamatinonché, con comuni- cazione scrittain caso di chiamata, a rendersi reperibili fuori raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.
2. Salvo diversa determinazione del Capo della Struttura, il turno di reperibilità è compreso: in giorno lavorativo, tra il termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo; in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo. Per ogni turno di reperibilità spetta il compenso di cui all’art. 115, lett. f) (Tab. A.6, lett. f).
3. In caso di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità il dipendente ha titolo per le prestazioni effettivamente rese: - a una maggiorazione del 50% del compenso di cui all’art. 115, lett. f) in caso di interventi in orario diurno effettuati in giornate lavorative o feriali non lavorative; - al compenso orario di cui all’art. 115, 1° comma, in caso di interventi in ore notturne ovvero in festività infrasettimanali; - alla maggiorazione dello stipendio di cui all’art. 114, 2° comma e allo specifico regime di riposi previsto dall'art. 35, in caso di interventi nel giorno di riposo settimanale.
4. In caso di effettuazione di interventi sul posto di lavoro, fermo restando il trattamento di cui al comma 3, il dipendente ha titolo: - agli emolumenti di cui agli artt. 115, 1° comma e 114, 2° comma comunque nella misura minima di un’ora, anche per le prestazioni di durata inferiore; - al rimborso delle spese di spostamento (spese documentate di taxi ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indennità chilometrica secondo i criteri stabiliti dall’art. 121).
5. Qualora gli interventi abbiano luogo nell’arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha altresì titolo a un riposo, da fruire di norma all’inizio della prestazione lavorativa di detta giornata, di durata pari a quella degli interventi effettuati e, in caso di intervento sul posto di lavoro, dei connessi spostamenti. Nota all'art. 33
1. L'istituto della reperibilità trova applicazione in Amministrazione Centrale per le seguenti attività: ▪ presidio e sicurezza degli stabili di carattere istituzionale; ▪ interventi urgenti per la manutenzione di immobili e per assicurare la funzionalità di impianti ed apparecchiature ovvero connessi ad eventi anomali (quali incendi, intrusioni ecc.); ▪ supporto all’attività del Direttorio; ▪ interventi conseguenti ad anomalie di funzionamento ovvero a forniresituazioni di emergenza riguardanti sistemi informatici e procedure connessi all’operatività del Sistema Europeo di Banche Centrali nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi Sv.I., pertantoGe.S. e R.E.S.); ▪ interventi necessari ad assicurare la continuità di sistemi, all’Azienda procedure ed elaborazioni anche operanti in batch, di infrastrutture elaborative e di rete, nonché dei presidi di sicurezza informatica (ivi compresi interventi urgenti di manutenzione ed assistenza) presso i Servizi Sv.I., Ge.S. e R.E.S. e il supporto ai sistemi informatici essenziali per l’attività di produzione delle banconote presso il Servizio Banconote; ▪ interventi necessari per far fronte alle esigenze di continuità operativa dei processi critici relativi all’attività istituzionale della Banca e alle relative funzioni di supporto. La reperibilità è attivata dal Capo della Struttura interessata, previo confronto informativo con le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta necessitiRappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
2. La Il dipendente obbligato alla pronta reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanaliè tenuto a mantenersi entro l’ambito di copertura dello strumento di collegamento adottato e, comunque, entro una distanza tale da contenersi consentire un intervento tempestivo in caso di norma una settimana su quattrochiamata. Dichiarazioni a verbale Per le emergenze riguardanti i sistemi informatici e le procedure in ambito europeo l’Amministrazione dichiara che: - nelle giornate festive, com- patibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) lavorative per il sesto giorno della sistema TARGET2, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni sui mercati e Segreteria Particolare del Direttorio e comunicazione; - nella giornata del 29 giugno, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni sui mercati e Segreteria Particolare del Direttorio e comunicazione; - nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2 e durante i fine settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La sarà disposta la reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui Servizio Segreteria Particolare del Direttorio e comunicazione. Per le attività connesse con il funzionamento dei tavoli operativi della SSP e nazionale l’Amministrazione dichiara che la reperibilità verrà disposta sia dal lunedì al precedente punto a);
b.3) per le venerdì - nell’arco orario durante il quale la SSP non è operativa - sia nel fine settimana e nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2. Le parti si danno atto che presso il Servizio Banconote il personale coinvolto nella reperibilità sarà di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) norma diverso da quello che effettua lavorazioni in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacaliturno.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo com- pensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.
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Samples: Accordo Sindacale