Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale Clausole campione

Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale. E’ assegnata all’OdV una linea di reporting, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L’OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento, con congruo anticipo, dal Consiglio di Amministrazione e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Con cadenza almeno annuale, inoltre, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto in merito all’attività svolta e, il piano di attività previste per l’anno successivo. Il reporting ha per oggetto:
Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale. L’Organismo di Vigilanza ha due linee di reporting: - verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta lo ritenga necessario; - verso il Consiglio di Amministrazione. L’Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione: - annualmente un rapporto scritto sull’attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, l’eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.); - annualmente il piano degli interventi di controllo. Qualora l’Organismo di Xxxxxxxxx rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra individuati. Il reporting ha ad oggetto: - l’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza; - le eventuali criticità (e suggerimenti per il miglioramento/soluzione) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello. Gli incontri con gli Organi cui esso riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall’Organismo di Vigilanza. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).