Common use of Requisiti di capacità economico-finanziaria Clause in Contracts

Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3, devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell’art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta. Il requisito di cui al paragrafo 6.3, non è frazionabile, nel senso che l’importo minimo richiesto per il singolo servizio analogo non può essere frazionato, indipendentemente dal soggetto che attesti di aver svolto il servizio stesso. Per quanto concerne le figure del geologo e dell’archeologo, nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 6.1 del presente disciplinare di gara. Qualora, nell’ambito del RTP, le indagini geologiche e le attività di verifica preventiva e relazione archeologica vengano assunte da soggetti di cui all’art. 65 del Codice detti soggetti dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Alla stregua, nella misura in cui il laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nonché l’autorizzazione di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’Agenzia delle Entrate si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al requisito relativo al fatturato globale della “raccolta premi” di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3, devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell’art. 68, comma 11, punto III.1.2) del D. Lgs. n. 36/2023, che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta. Il requisito di cui al paragrafo 6.3, non è frazionabile, nel senso che l’importo minimo richiesto per il singolo servizio analogo non può essere frazionato, indipendentemente dal soggetto che attesti di aver svolto il servizio stesso. Per quanto concerne le figure del geologo e dell’archeologo, nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 6.1 del presente disciplinare Bando di gara. QualoraDetto requisito viene fissato in ragione della particolare rilevanza del servizio oggetto della presente gara nonché delle peculiarità specifiche dell’appalto; condizioni di esecuzione richiedono il possesso di significative esperienze aziendali sotto il profilo gestionale ed esecutivo. Si rende, nell’ambito quindi, necessario selezionare operatori economici dotati di capacità economico- finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo del RTPservizio. In ogni caso, le indagini geologiche l’entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza. - dal RTI o dal Consorzio ordinario o dall’aggregazione di imprese di rete, o da GEIE, nel suo complesso. In ogni caso, ciascuna impresa dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativa al proprio requisito e le attività la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria; - dal Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di verifica preventiva e relazione archeologica vengano assunte da soggetti Consorzi di cui all’art. 65 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice detti soggetti D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Alla stregua, nella misura in cui il laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 rendere la dichiarazione relativa al possesso o meno del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nonché l’autorizzazione di cui requisito; resta fermo quanto previsto all’art. 59 47, comma 2, del D.P.R. 380/2001D.lgs. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamenton. 50/2016.

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Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il requisito relativo Fatturato specifico In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’Agenzia delle Entrate si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato globale aziendale - segnatamente, il requisito di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complessofatturato specifico - per una serie di motivazioni. Per quanto concerne i requisiti In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare degli operatori economici dotati di capacità tecnicoeconomico-professionale finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello dei servizi. Va sottolineata, inoltre, la complessità del servizio che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di cui al paragrafo 6.3rispettare, devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell’art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta. Il requisito di cui al paragrafo 6.3, non è frazionabile, nel senso che l’importo minimo richiesto per il singolo servizio analogo non può essere frazionato, indipendentemente dal soggetto che attesti di aver svolto il servizio stesso. Per quanto concerne le figure del geologo e dell’archeologo, nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, su tutti gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 6.1 del presente disciplinare di gara. Qualora, nell’ambito del RTP, le indagini geologiche e le attività di verifica preventiva e relazione archeologica vengano assunte da soggetti di cui all’art. 65 del Codice detti soggetti dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Alla stregua, nella misura in cui il laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, immobili nei quali lo stesso dovrà possedere l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto svolgersi, le tempistiche previste dal capitolato. Si precisa che, per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura, è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dal D.lgs. n. 50/2016, dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricolturanormativa vigente, nonché l’autorizzazione dalla giurisprudenza amministrativa. In ragione di cui all’artquanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato nell’ultimo triennio o negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di avvio della RDO un fatturato annuo specifico non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00), al netto dell’IVA. 59 I partecipanti dovranno dichiarare nel DGUE il possesso del D.P.R. 380/2001. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un predetto requisito di ordine speciale fatturato specifico, compilando le specifiche sezioni della Parte IV - Criteri di cui all’articolo 100 selezione. L’Agenzia potrà chiedere ai partecipanti, a campione, di presentare la documentazione atta a dimostrare l’effettivo possesso del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamentorequisito in argomento.

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Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il requisito relativo La Stazione Appaltante non prevede la richiesta di requisiti economico-finanziari per l’iniziativa in oggetto visto l’alto importo posto a base d’asta e al fatturato globale fine di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complessoconsentire la più ampia partecipazione possibile. Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3, devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell’art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta. Il requisito di cui al paragrafo 6.3, non è frazionabile, nel senso che l’importo minimo richiesto per il singolo servizio analogo non può essere frazionato, indipendentemente dal soggetto che attesti di aver svolto il servizio stesso. Per quanto concerne le figure del geologo e dell’archeologo, nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 6.1 del presente disciplinare di gara. Qualora, nell’ambito del RTP, le indagini geologiche e le attività di verifica preventiva e relazione archeologica vengano assunte da I soggetti di cui all’art. 65 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice detti soggetti dovranno devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere iscritti assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Alla stregua, nella misura in cui il laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l’iscrizione agricoltura oppure nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industriacommissioni provinciali per l’artigianato, artigianato e agricoltura, nonché l’autorizzazione di cui all’artal punto 7.1 lett. 59 del D.P.R. 380/2001. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codicea), si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.deve essere posseduto da:

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