Requisiti tecnico-organizzativi Clausole campione

Requisiti tecnico-organizzativi. III. Avere capacità di assegnare indirizzi pubblici (indipendentemente dal fatto di possedere Autonomous System od essere Local Internet Registry, sia direttamente che tramite upstream provider);
Requisiti tecnico-organizzativi. Possono presentare la manifestazione d’interesse i soggetti che: • abbiano già introdotto, in una o più città dell’Unione europea, servizi in sharing con monopattini elettrici con postazioni fisse per la ricarica elettrica muniti di sistemi di bloccaggio, cosiddetti monopattini “station-based”; • abbiano disponibilità, alla data di presentazione dell’offerta, di una flotta di monopattini elettrici omologati con modalità “station-based”, non inferiore a n.250, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto successivo. • dispongano di una flotta i cui mezzi abbiano le seguenti caratteristiche: ◦ siano idonei alla circolazione su strada nel rispetto del Codice della strada, delle prescrizioni contenute nel Decreto Legge n.162 del 30 dicembre 2019 convertito con modifiche in Legge n.8 del 28/02/2020 con particolare riferimento all’art.1 comma 75 e seguenti della Legge n.160 del 27/12/2019, nonché rispettare le prescrizioni e gli standard nazionali (Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019) ed europei vigenti; ◦ abbiano un motore elettrico avente potenza nominale non superiore a 500W e dotato di segnalatore acustico; ◦ siano dotati di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce fissa rossa; ◦ essere privi di posto a sedere; ◦ se in grado di sviluppare una velocità superiore ai 20 km/h, essere dotati di limitatore di velocità con possibilità di blocco fino a 6 km/h per l’uso in aree pedonali; ◦ avere marchiatura CE come previsto dalla direttiva 2006/42/CE. Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. − I requisiti di carattere generale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti da ciascun partecipante in associazione. − I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.2 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia. − i requisiti di capacità tecnico-organizzative di cui al punto 6.3 dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. I soggetti interessati a presentare istanza per la manifestazione d’interesse al presente Avviso dovranno garantire impegni e standard minimi di servizio di cui al successivo Paragrafo.
Requisiti tecnico-organizzativi. L’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti nel bando di qualificazione del singolo Gruppo Merceologico di riferimento per il quale si presenta domanda di qualificazione. Ciascun Gruppo Merceologico può prevedere anche specifici requisiti indicati nel relativo documento dei requisiti presente sul Portale Qualificazione.
Requisiti tecnico-organizzativi. 1. Relativamente ai Lotti n. 1, n. 2 e n. 3:
Requisiti tecnico-organizzativi a) Ammontare dell’appalto e modo di appalto Il presente appalto è dato A CORPO e sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e con procedura aperta di cui all’art. 60 del sopra citato decreto legislativo
Requisiti tecnico-organizzativi. Il Concorrente deve inoltre essere in possesso, ai sensi dell´art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi richiesti dalla stazione appaltante:
Requisiti tecnico-organizzativi. Trattandosi di affidamento di lavori per un importo superiore a Euro 150.000,00, i soggetti partecipanti devono possedere attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: • OG1 edifici civili ed industriali – Categoria prevalente; • OS30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi edifici civili e industriali – Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, (subappaltabile per il 30% e il restante 70% deve essere posseduto dal concorrente singolo o da operatore economico plurisoggettivo. Per tale categoria non è ammesso avvalimento – art. 89 comma 11 del Dlgs 50/2016 – DM 248/20169; • OS3 impianto idrico sanitario cucine, lavanderie – Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, da svolgere in proprio o con obbligo di subappalto “qualificante”. Si applica il comma 2 dell'articolo 61 del DPR 207/2010: la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Requisiti tecnico-organizzativi. Possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 nel settore oggetto di gara.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.