Personale chiave. 1. Fatte salve le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte accorda alle persone fisiche di un’altra Parte e al personale chiave impiegato da persone fisiche o giuridiche delle altre Parti l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio per esercitare attività collegate alla presenza commerciale, compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici.