RESIDENZA. (1) Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato Contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari. (2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere la questione di comune accordo. (3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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Samples: Tax Convention, Tax Convention
RESIDENZA. (1) . Ai fini della presente Convenzione l’espressione Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato Contraentecontraente” designa ogni persona chepersona, che in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad impostaimposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.
(2) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione un'abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione un'abitazione permanente in entrambi gli Staticiascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione un'abitazione permanente in alcuno degli StatiStati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli StatiStati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli StatiStati contraenti, o se non ha la cittadinanza nazionalità di alcuno di essi, le autorità Autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere contraenti risolvono la questione di comune accordo.
(3) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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RESIDENZA. (1) . Ai fini della presente Convenzione Convenzione, l’espressione “«residente di uno Stato Contraente” con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, assog- gettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede della sua direzione di direzione, del suo luogo di iscrizione o di ogni altro criterio di natura analoga, analoga e comprende altresì detto si applica a questo Stato ed ogni sua suddivisione politica e alle sue suddivisioni politiche o ente localeai suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta a impo- sta in detto questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano i redditi da fonti situate in detto questo Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiaripatri- monio ivi situato.
(2) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, la sua situazione è determinata nel seguente seguen- te modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando se essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel col quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalitàcittadinanza;
d) se detta persona ha la nazionalità cittadinanza di entrambi gli Stati, Stati o se non ha la cittadinanza cittadi- nanza di alcuno di essidei due Stati, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere contraenti risolvono la questione di comune accordo.
(3) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, si ritiene che essa è sia residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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RESIDENZA. (1) . Ai fini della presente Convenzione convenzione, l’espressione “«residente di uno Stato Contraente” con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto tale Stato, è ivi assoggettata assog- gettata ad impostaimposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad asseggettate a imposta in detto questo Stato soltanto per il reddito i redditi che esse ricavano traggono da fonti situate in detto tale Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Statola sostanza ivi situata. InoltrePer quanto riguarda la Svizzera, nel caso di redditi realizzati o pagati da essa comprende una società di persone, persone costituita o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui organizzata secondo il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiaridiritto svizzero.
(2) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha dispone di un’abitazione permanente; quando essa se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche eco- nomiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha dispone di un’abitazione permanente perma- nente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalitàcittadinanza;
d) se detta questa persona ha la nazionalità cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza cit- tadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere contraenti risol- vono la questione di comune accordo.
(3) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 11 del presente articolo, una persona perso- na diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, si ritiene che essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui si trova è situata la sede della sua direzione effettiva.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
RESIDENZA. (1) . Ai fini della presente Convenzione l’espressione “Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato Contraente” contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta imponibili in detto questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono posseggono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.
(2) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione un'abitazione permanente; quando . Quando essa dispone di un’abitazione un'abitazione permanente in entrambi gli Staticiascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione un'abitazione permanente in alcuno degli StatiStati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, Stati contraenti o se non ha la cittadinanza nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere contraenti risolvono la questione di comune accordo.
(3) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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RESIDENZA. (1) . Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato Contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.
(2) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
(3) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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RESIDENZA. (1) . Ai fini della presente Convenzione Convenzione, l’espressione “«residente di uno Stato Contraente” con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata assog- gettata ad imposta, imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta imponibili in detto questo Stato soltanto per il reddito i redditi che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiariivi situate.
(2) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, la sua situazione è determinata nel seguente seguen- te modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando se essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, Stati o se non ha la cittadinanza naziona- lità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere contraenti risolvono la questione di comune accordo.
(3) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, si ritiene che essa è residente soltanto resi- dente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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RESIDENZA. (1) . Ai fini della presente Convenzione l’espressione “Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato Contraente” contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede o del suo ufficio principale, della sua attività principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.
(2) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione un'abitazione permanente; quando essa se dispone di un’abitazione un'abitazione permanente in entrambi gli ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, Stati o se non ha la cittadinanza nazionalità di alcuno di essi, le autorità Autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere contraenti risolvono la questione di comune accordo.
(3) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio, le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno la questione di comune accordo.
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RESIDENZA. (1) . Ai fini della presente Convenzione l’espressione “Convenzione, l'espressione residente di uno Stato Contraente” contraente; designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta imponibili in detto questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.
(2) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione un'abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione un'abitazione permanente in entrambi gli ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può pur determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, Stati o se non ha la cittadinanza nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere contraenti risolvono la questione di comune accordo.
(3) . Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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RESIDENZA. (1) . Ai fini della presente Convenzione Convenzione, l’espressione “«residente di uno Stato Contraente” designa ogni contra- ente» designa:
a) una persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a im- posta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua cittadinanza, della sede della sua direzione direzione, del luogo della sua costitu- zione o di ogni altro criterio di natura analoga. Un cittadino americano o uno straniero ammesso legalmente a risiedere in maniera permanente negli Stati Uniti (in possesso di una «green card») che non è un residente di Svizzera in base al presente paragrafo o al paragrafo 5 è considerato come un residente degli Stati Uniti soltanto se abita da lungo tempo («substantial presence»), e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica dispone di un’abitazione permanente o ente localesoggiorna abitualmente negli Stati Uniti. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta se questa persona è pure un residente di Svizzera in detto Stato soltanto per base al presente paragrafo, essa è considerata contemporaneamente come un residente degli Stati Uniti in base al presente paragrafo e nel suo caso è applicabile il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto capoverso 3;
b) il Governo di questo Stato o per il patrimonio che esse possiedono in di una delle sue suddivisioni politiche o di uno dei suoi enti locali, come pure le autorità e istituzioni di detto Stato. Inoltre, nel caso detta sud- divisione politica o detto ente locale;
(i) una cassa pensioni o ogni altra organizzazione costituita in questo Stato e gestita esclusivamente allo scopo di redditi realizzati amministrare o pagati erogare ai salariati pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni, che è costituita o fi- nanziata da una persona residente di questo Stato secondo le disposizioni del presente articolo; e
(ii) un’organizzazione non a scopo di lucro costituita in questo Stato e gestita per scopi religiosi, di utilità pubblica, educativi, scientifici, culturali o per altri scopi d’interesse pubblico, che in considerazione del suo scopo è esente in questo Stato dall’imposta sul reddito; o
d) una società di persone, una successione o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti nella misura in cui il reddito derivante da tale i redditi della società di persone, della successione o del trust siano assoggettati a im- posta in questo Stato come i redditi di persone ivi residenti e precisamente, sia presso la società, la successione o trust è imponibile in detto Statoil trust, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci sia presso gli associati o beneficiarii benefi- ciari.
(2) . Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l’espressione «residente di uno Stato contraente» non comprende le persone assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in questo Stato.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando se essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmenteabitual- mente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, Stati ovvero non soggiorna sog- giorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalitàcittadinanza;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, cittadinanza dei due Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno di essidei due Stati, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere contraenti risolvono la questione di comune accordo.
(3) 4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenticontraenti, si ritiene che essa è sia residente soltanto dello Stato se e nella misura in cui le autorità competenti degli Stati con- traenti si trova la sede accordano su ciò conformemente all’articolo 25 (Procedura amichevole), compreso il paragrafo 6.
5. Una persona fisica che sarebbe residente di Svizzera secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 ma che non assoggetta alle imposte sul reddito generalmente prelevate in Svizzera tutti i suoi redditi provenienti dagli Stati Uniti, non è considerata residente di Svizzera ai sensi della sua direzione effettivapresente Convenzione.
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