RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile della Farmacia interessata: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa. a- Subappalto e cessione del contratto L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006) s.m.i. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06 s.m.i..
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Samples: Fornitura Di Suture Chirurgiche E Dispositivi Medici, Fornitura Di Dispositivi Medici, Fornitura Di Beni
RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile della Farmacia interessatadell’Ufficio Bibiliografico Centralizzato dell’Azienda: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.
a- Subappalto e cessione del contratto L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL dell’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006) s.m.i). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06 s.m.i..D.Lgs.163/06.
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Samples: Fornitura Di Servizio Abbonamenti a Periodici Scientifici
RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile della Farmacia interessata: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.
a- Subappalto e cessione del contratto L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL dell’A.S.L. Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006) s.m.i. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06 s.m.i..
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Samples: Fornitura Di Suturatrici Meccaniche E Clips Per Emostasi
RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della forniturafornitura di ciascuna delle Aziende interessate alla presente gara, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara gara, in relazione al contratto con l’Azienda Capofila, il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile della Farmacia interessatadel Servizio Igiene e Sanità Pubblica: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.
a- Subappalto e cessione del contratto L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. LgsD.Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’aggiudica- tario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari dell’Azienda sanitaria interessata di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006) s.m.i). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06 s.m.i..D.Lgs.163/06.
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Samples: Capitolato Speciale