Norme di rinvio e finali Clausole campione

Norme di rinvio e finali. Per quanto non previsto dal presente accordo si applicheranno le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali;
Norme di rinvio e finali. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni dello Statuto della Fondazione, del Codice Civile e delle leggi in materia.
Norme di rinvio e finali. Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente capitolato speciale, nella lettera d'invito- disciplinare di gara, nei relativi allegati, si fa riferimento alle norme di legge, in quanto compatibili.
Norme di rinvio e finali. 16.1. Le Parti dichiarano che risultano rispettate le previsioni di cui all’art. 64, co. 3, in quanto agli istituti di cui al relativo comma 2, lett. a, b, c, è destinato l’intero ammontare delle risorse variabili di cui all’art. 63, co. 3, lett. a), d), e). 2 Art. 10, Comma 2. “Il Fondo Produttività Generale (FPG) è destinato a incentivare il personale dell’Ateneo, nel rispetto degli accordi negoziali annualmente assunti, in coerenza con la normativa vigente in materia e secondo i criteri di cui all’allegata Tabella C, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.” Fondo per le risorse decentrate cat. B, C, D art. 63 NOTE Ammontare risorse variabili ex art. 63, co. 3, lett. a), d), e) € 132.916 a) attività in conto terzi (e artt. 63 Xxx.xx Xxx.xx, Finanza e Contabilità): € 80.717 d) importi corrispondenti ai ratei di Ria e differenziali del personale cessato nel corso dell’anno precedente: € 52.199 e) risparmi accertati a consuntivo nell’utilizzo delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario nell’anno precedente: €. 0 (importo non ancora determinato) Parte prevalente costituente l’assegnazione minima da assicurare 50% + 1 = € 66.459 Art. 64, co. 3 Risorse variabili complessive destinate ai 3 istituti art. 64 co. 2, lett. a, b, c 485.236 Di cui: a) premi correlati alla performance organizzativa (almeno il 30% delle risorse: 30% di 66.459 = 19.938 minimo da destinare): destinato €. 310.747 progetti RAFVG + 28.277 FCA + 16.496 prod. Xxxx.xx b) premi correlati alla performance individuale: € 1.532 art.63 + 11.431 funz.tecn. + 34.412 att. dirette cto terzi + 30.142 Dip. Eccell. c) indennità correlate alle condizioni di lavoro caratterizzate da situazioni di disagio, rischio ed alla reperibilità: € 43.000 + 9.199 (derivanti da disp. legge) 16.2. Per tutto quanto non compreso nel presente Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo restano validi gli accordi vigenti. 16.3. Le Parti si impegnano ad effettuare una revisione delle prestazioni oggetto di incentivi di cui al punto C.2 della tabella di cui all’art. 4.4. (Incentivi alla performance: “disagio/impegno maggiorato”), al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie e rendere maggiormente aderenti alla realtà fattuale odierna le casistiche suscettibili di incentivazione.
Norme di rinvio e finali. 1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, diviene esecutivo. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
Norme di rinvio e finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. Il sottoscritto………….……………………………………………………………………………... in qualità di rappresentante legale di…………………………………………………………………. che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: - le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); - la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; - art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989 ratificata in Italia con Legge del 27 Maggio 1991 n. 176; - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). - che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. Convenzioni fondamentali dell’ILO: - Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182): a) I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. b) L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi). c) I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. d) Nei casi di p...
Norme di rinvio e finali. 13 Il presente Contratto Integrativo di Ateneo (d’ora in avanti anche denominato CCI) è stipulato tra le delegazioni trattanti di Parte pubblica e di Parte sindacale (d’ora in avanti anche denominate Parti), costituite ai sensi dell’art. 42 del CCNL 19.4.2018, e così composte: Rettore Delegato del Rettore per l’Area “Politiche del Personale, relazioni sindacali e welfare” Direttore Generale Rappresentanti sindacali unitari (R.S.U.) Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del CCNL in vigore.
Norme di rinvio e finali. 17.1. Per tutto quanto non compreso nel presente Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo restano validi gli accordi vigenti. 17.2. Le Parti si impegnano fin da ora, per quanto riguarda la definizione dell’accordo sull’utilizzo del Fondo accessorio dell’anno 2021, ad avviare ed effettuare una revisione delle prestazioni incentivabili a titolo di premialità individuale e collettiva, al fine di individuare casistiche suscettibili di incentivazione maggiormente aderenti alla realtà fattuale odierna, anche con particolare riferimento alle prestazioni professionali ad impegno maggiorato determinate dalla perdurante situazione emergenziale pandemica, ottimizzando nel contempo l’utilizzo delle relative risorse finanziarie.

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  • Norme finali 1. Con la presente clausola le parti prendono atto del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l’ istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima legge, negli all’artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del regolamento di cui all’art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell’ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi servizi. 2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001. 3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto previsto dall’art. 45 comma 3.

  • NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 30.12.2010, citato in premessa, alla vigente normativa in materia di assegni di ricerca ed ai principi di cui alle procedure selettive per i pubblici concorsi.

  • Clausole finali Ai sensi dell’Art. 28, 5° Comma, L. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, la presente convenzione sarà trascritta sui registri immobiliari affinchè le obbligazioni ivi assunte dalle parti siano conoscibili da ogni terzo interessato. In sede notarile il testo della presente convenzione sarà suscettibile di integrazioni e/o modifiche per eventuali adeguamenti e/o precisazioni di carattere anche catastale ovvero richiesti dal Notaio per ragioni di natura contrattuale. Il Notaio rogante resta fin d’ora facoltizzato dalle parti ad introdurre eventuali specificazioni e/o adeguamenti e/o modifiche per una miglior traduzione della volontà delle parti nell’atto notarile, anche per quanto possa concernere una miglior identificazione delle aree. Tutte le spese relative, conseguenti e derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle notarili, tecniche di frazionamento e di trascrizione sono a carico degli OPERATORI, che chiedano i benefici di legge anche per quanto attiene la rilocalizzazione e rassegnazione agli OPERATORI delle aree e delle volumetrie di rispettiva competenza e titolarità, trattandosi di atto di esecuzione di previsioni urbanistiche comunali.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • NORME DI SICUREZZA 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori. 4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

  • Clausola di rinvio Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.