RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO Clausole campione

RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO. L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Ciò entro i limiti del massimale relativo alla garanzia interessata e riportato nella Scheda di Polizza per Sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'Assicurato o fra di loro. Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La presente condizione aggiuntiva opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale.
RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri Prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, entro i limiti del Massimale relativo alla garanzia interessata e riportato nella Scheda di Polizza per Sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'Assicurato o fra di loro. Detta condizione aggiuntiva vale anche per la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, come successivamente modificato, in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, limitatamente alle lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità di tipo professionale.
RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO. L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a Terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo n. 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La presente condizione aggiuntiva opera esclusivamente per danni cagionati a Terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale.
RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO. La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell’assicurato (compresi dirigenti e quadri), per danni involontariamente causati a terzi, escluso l’assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, purché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice penale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).