Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro Clausole campione

Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. La Società tiene indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni: - I prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato; - I prestatori di lavoro in regime di somministrazione; - I prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, i prestatori di lavoro sopra indicati.
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. La garanzia opera per la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro in relazione alla sola attività svolta per conto dell’Assicurato, per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi i familiari coadiuvanti), per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale.
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. Art. 10 Danni alle cose dei dipendenti
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. La responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro in relazione alla sola attività svolta per conto dell’Assicurato, per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Impiego veicoli; La responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per i Danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati o dati in usufrutto. La garanzia vale anche per i Danni corporali cagionati alle persone trasportate, purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. Interruzione di attività; Xxxxx e le Perdite patrimoniali da mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione. Consenso informato; Per le prestazioni sanitarie per le quali sia obbligatorio richiedere il “consenso informato giuridicamente valido”, la garanzia è operante a condizione che la prestazione sanitaria sia stata preceduta dall’acquisizione di tale consenso, salvo nei casi di necessità e di urgenza previsti per legge. Esercenti la professione sanitaria A - Medico
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri Prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. La presente condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, limitatamente alle lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità di tipo professionale.
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. Ai fini della presente Garanzia Supplementare e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Xxxxxx Xxxxxx, nel caso di responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro questi vengono considerati terzi tra loro. Buona fede INAIL Premesso che l’Assicurazione RCO/RCI è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla legge, l’Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. Massimale indicato in Polizza 10% minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro. Xxxxx arrecati a terzi o ad altri Prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Danni alle cose dei dipendenti Xxxxx arrecati a cose di proprietà, possesso e detenzione dei Prestatori di lavoro, giacenti nell’ambito delle attività aziendali. Proprietà dei fabbricati dove è svolta l'attività Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.